Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 651 del 15/01/2021

Cassazione civile sez. III, 15/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 15/01/2021), n.651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34086/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in Caserta, via Gasparri,

48, presso l’avv. PAOLO CENTORE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4049/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il ricorrente, O.S., è cittadino (OMISSIS), della regione dell'(OMISSIS). Racconta di essere fuggito dalla Nigeria per un duplice motivo. In primo luogo, in quanto, alla morte del padre, i membri della setta degli (OMISSIS), di cui il genitore faceva parte, hanno preteso che egli ne prendesse il posto e lo hanno minacciato per il suo rifiuto, inducendolo a rifugiarsi dal suocero, in altra città.

Inoltre, proprio dal suocero, egli ha appreso della ricorrente visita di un tale che si dichiarava creditore del padre e che pretendeva dal ricorrente il pagamento del debito, soddisfazione del quale si era impossessato di un terreno di quest’ultimo, dopo avere ucciso lo stesso suocero.

Il ricorrente, fuggito attraverso la Libia, ha chiesto il riconoscimento sia dello status di rifugiato politico che della protezione sussidiaria che infine di quella umanitaria.

2.- Tutte queste richieste sono state rigettate sia dalla Commissione territoriale che dal Tribunale e poi dalla Corte di appello, con motivazioni pressochè coincidenti.

Ora O.S. ricorre con tre motivi. Non v’è costituzione del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

In primo luogo, la corte di merito ritiene poco credibile il racconto del ricorrente, soprattutto quanto alla reazione della setta, sulla base del rilievo che in genere le sette nigeriane non impongono l’appartenenza, che è su base volontaria, ma soprattutto in quanto il ricorrente ha indicato la vera ragione della fuga. non già nel timore di reazione degli (OMISSIS), quanto nella disputa con il presunto creditore del padre.

Comunque sia, la corte di merito esclude, al di là della verosimiglianza del racconto, che vi siano condizioni di generalizzato conflitto, nella regione del ricorrente, tali da renderne illegittimo il rimpatrio.

Queste rationes decidendi sono contestate con tre motivi di ricorso.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

La tesi del ricorrente è che la corte non ha adempiuto al suo obbligo di integrazione o di cooperazione istruttoria, pur avendo egli compiuto ogni sforzo per circostanziare e dimostrare la sua pretesa, e che questo inadempimento della corte è in particolare evidente nella valutazione della situazione di origine che stata ritenuta non tale da manifestare un conflitto armato generalizzato, quando invece da fonti alternative o comunque dalle medesime risulta il contrario.

Il motivo è infondato per due ragioni.

Intanto ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306 /2019).

Non basta dunque che si verifichino episodi di violenza, o che vi siano scontri tra diverse fazioni se non assumono il carattere di indiscriminata violenza capace di mettere in pericolo i civili in quanto tali.

In secondo luogo, la valutazione di tale requisito, o comunque della situazione socio – politica, va effettuata con riferimento alla regione di provenienza, ove quella regione appartenga ad una nazione ampia ed abbia una rilevanza socio-politica propria.

Ossia, premesso che lo straniero non può ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato per il solo fatto che vi siano nel suo paese di origine aree o regioni insicure, qualora la regione o area da cui egli proviene sia immune da rischi di persecuzione (Cass. 18540/ 2019), va ricordato che in tema di protezione internazionale dello straniero, la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (Cass. 13088/2019).

3.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto rilevante e decisivo. Ritiene che la Corte di merito non ha adeguatamente valutato la situazione della Nigeria, da un diverso punto di vista, quello utile al fine di verificare la vulnerabilità del ricorrente e dunque il diritto alla protezione umanitaria.

Questo motivo può essere deciso unitamente al terzo, di cui si andrà a dire, salvo il rilievo, sin d’ora decisivo, che la denuncia di omesso esame è inammissibile, in quanto la decisione di appello è esattamente conforme a quella di primo grado.

4.- Il terzo motivo attiene pur esso alla protezione umanitaria, ed oltre alla denuncia già fatta nel secondo, ossia di inadeguata valutazione della situazione del paese di origine, che sarebbe tale da rendere vulnerabile il ricorrente in caso di rimpatrio, costui assume che alcuna comparazione è stata fatta tra tale situazione ed il livello di integrazione raggiunto in Italia.

Entrambi i motivi sono infondati.

A parte quanto detto sulla ammissibilità del secondo, intanto la valutazione circa la situazione della Nigeria relativamente a cause che potrebbero rendere vulnerabile il ricorrente è stata effettuata (p. 7-8-).

E’ vero che la corte non ha compiuto una comparazione tra quella situazione ed il livello di integrazione aggiunto dal ricorrente in Italia (come richiesto da ultimo da Cass. sez. un. 29459/ 2019).

Ma ciò non rende viziata la decisione, in quanto lo stesso ricorrente non allega alcunchè sostegno della sua integrazione, cosi che non vi sarebbe comunque modo di farne elemento di valutazione ai fini della vulnerabilità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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