Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6509 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. I, 17/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.G. – elettivamente domiciliato in ROMA, via San

Godenzo, 59, presso lo studio dell’avv. Aiello Giuseppe, dal quale è

rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro-tempore –

domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catania del 23 maggio

2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. Dr. GOLIA Aurelio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con decreto depositato il 23/05/2007, la Corte di Appello di Catania ha parzialmente accolto il ricorso proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da A.G. in ordine alla irragionevole durata del giudizio introdotto innanzi al Tribunale di Caltanisetta, con atto del 30/5/1989, definito con sentenza di rigetto depositata il 6/2/2001, impugnata con atto di appello notificato il 13 giugno 2001, deciso con sentenza del 16 giugno 2006.

La Corte territoriale, individuato in 8 anni il periodo di irragionevole durata del giudizio di 1^ grado, ed in 2 anni quello irragionevole in relazione al 2^ grado, ha liquidato in Euro 6.000,00 (con gli interessi legali dalla domanda) il danno non patrimoniale, e, determinato nel complessivo importo di Euro 560,00 oltre accessori le spese, ne ha compensato la metà;

Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso l’ A., sulla base di 3 motivi; ha resistito con controricorso il Ministero.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; ha depositato memoria il ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“Il ricorso, salvo la manifesta infondatezza di taluni specifici profili interni ai singoli motivi (vedi la invocata parametrazione dell’importo liquidando all’intera durata del processo), appare manifestamente fondato negli aspetti relativi: a) al – comunque irragionevole – discostamento dai criteri più volte enunciati da questa Corte ai fini della liquidazione del danno; b) alla incongruità delle spese così come liquidate. Sussistono, pertanto, i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di Consiglio”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione – salvo la precisazione indicata di seguito in ordine alle spese della presente fase – condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

Inoltre, va osservato – a conforto dell’infondatezza del primo motivo – che il decreto ha espressamente indicato che la durata irragionevole della fase di primo grado è stata di otto anni. In relazione al secondo grado, ha affermato che “eccessiva è stata anche la durata del secondo grado”, sottolineando che “l’eccessiva durata rispetto a quella ragionevole può essere determinata in anni due” (pg. 4 del decreto) e, conseguentemente, ha liquidato l’equa riparazione in riferimento al complessivo periodo di dieci anni.

Risulta, quindi, palese che, contrariamente alla deduzione svolta nel primo mezzo, il giudice del merito ha tenuto conto del secondo grado.

Infine, va ribadito che la precettività, per il giudice nazionale, della giurisprudenza della Corte EDU non concerne il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo per l’equa riparazione, essendo per il primo vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è rilevante soltanto il periodo eccedente il termine ragionevole, in virtù di una modalità di calcolo che non incide sulla complessiva attitudine di detta legge ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (per tutte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 11566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, in applicazione del principio enunciato da Cass. n. 21840 del 2009 (le cui argomentazioni devono ritenersi qui integralmente trascritte), il parametro di liquidazione del danno non patrimoniale va fissato, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, parametro disatteso dal decreto, che ha liquidato Euro 600,00 per anno di ritardo.

In relazione alle censure accolte, il decreto deve essere cassato – con conseguente assorbimento del terzo motivo, dovendo comunque essere effettuata la riliquidazione delle spese dei giudizio – e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, in applicazione del succitato standard – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius in riferimento alla quantificazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale – individuato nella somma di Euro 750,00 per ciascun anno di ritardo, per il primo triennio di irragionevole durata, ed in Euro 1.000,00 per gli anni successivi, il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, va riconosciuta all’istante la somma di Euro 9.250,00, in relazione agli anni eccedenti il triennio (anni 10), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza quanto al giudizio di merito e per la metà quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo del ricorso per quanto di ragione, nei termini precisati in motivazione – assorbito il terzo -, cassa in relazione il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 9.250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre alle spese processuali per la metà, quanto alla presente fase, compensandosi la restante parte – liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.190,00 (di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari) e, quanto al giudizio di legittimità in Euro 500,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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