Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6509 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18542/2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 124, presso lo studio dell’avvocato CARLA CORDESCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRIA PETTINI;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO VALENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Firenze, premessa la mancata costituzione della B. e precisato che era stata a questa regolarmente notificato il decreto di fissazione dell’udienza, a valere sia per l’inibitoria che per il merito, ha rilevato che la figlia non solo era di età da escludere di per sè ogni ipotesi di mantenimento, ma che risultava, sulla base delle dichiarazioni rese dalla madre, avere lasciato il lavoro, da ritenersi a tempo indeterminato, per lavorare come magazziniera a tempo determinato, e che i problemi psichici della stessa, peraltro irrilevanti ai fini del mantenimento, non erano stati provati, mancando il fascicolo di parte della B..

Ricorre la B. sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.

Si difende con controricorso il L..

Rileva quanto segue.

1.1.- E’ infondato il primo motivo, inteso a far valere il vizio processuale per la fissazione della medesima udienza per l’inibitoria e la presa in decisione, atteso che si applica il rito camerale L. n. 898 del 1970, ex art. 4 e che la Corte d’appello ha evidenziato come fosse stata fissata udienza a valere sia per la sospensiva che per il merito, nè evidentemente la ricorrente potrebbe dolersi della mancata assegnazione alla controparte del termine per gli scritti conclusivi, a cui questa aveva rinunciato chiedendo l’immediata presa in decisione.

1.2.- Il secondo mezzo è in parte inammissibile, in parte infondato.

E’ incongruo il richiamo al principio della vicinanza della prova, atteso che, molto semplicemente, la Corte d’appello ha dato atto della carenza probatoria in relazione alle condizioni psichiche della figlia, ma ha altresì ritenuto in ogni caso l’irrilevanza della questione, e tale rilievo non è stato censurato dalla B..

1.3.- Il terzo mezzo è sostanzialmente inammissibile.

Posto il principio, tra le ultime affermato nella pronuncia di questa Corte del 9/5/2013, n. 11020, va osservato che la Corte d’appello, dopo avere considerato l’età in sè della figlia, ha argomentato in ogni caso rilevando che, interpretando quanto dichiarato dalla B. in sede di audizione presidenziale, si doveva ritenere che la figlia avesse lasciato il precedente lavoro a tempo indeterminato, per trovare poi un’occupazione a tempo determinato, da cui l’applicazione del principio secondo cui, una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (così le pronunce di questa Corte del 28/1/2008, n. 1761 e del 2/12/2005, n. 26259).

E detta motivazione non è suscettibile di censura motivazionale, atteso che nella specie si applica ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134/2012, atteso che, come ritenuto nella pronuncia delle Sez. U. del 2/4/2014, n. 8053, è oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza in sè della motivazione, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali(nelle ipotesi quindi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” di motivazione).

1.4.- Il quarto mezzo è infondato, atteso che la difformità dalle conclusioni del P.G. non configura alcun vizio ex art. 360 c.p.c..

1.5.- Il quinto motivo è infondato.

La ricorrente si duole della conferma dell’assegno di mantenimento determinato dal Tribunale in Euro 400,00 mensili, senza considerare che tale determinazione era conseguente all’assegnazione della casa coniugale, revocata dalla sentenza impugnata: è agevole rilevare che, per potere elevare a proprio favore l’assegno di mantenimento, la parte avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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