Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6508 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16136-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 30

SCALA B INT. 10, presso lo studio dell’avvocato MERLO GIACOMO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43,

presso lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, rappresentata e

difesa dagli avvocati BOBBIO LUCIA, PEDRAZZOLI NICOLO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 22/04/2016 R.G.N. 70/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2022 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 22 aprile 2016, la Corte d’Appello di Trento in parziale riforma, limitata al statuizione sulle spese, compensate tra le parti, della decisione resa dal Tribunale di Trento, rigettava la domanda proposta da C.G. nei confronti della Provincia Autonoma di Trento con cui il C., dipendente dalla Provincia Autonoma di Trento come insegnante di ruolo a far data dall’1.10.2012, chiedeva, ai fini della ricostruzione della carriera e per la mobilità definitiva ed annuale, gli venissero riconosciuti come servizio di ruolo, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 297 del 2004, art. 485, comma 1, i periodi di servizio svolti presso il liceo scientifico arcivescovile ” C.E.” nella classe di concorso A051 e dall’anno scolastico 2004 all’anno scolastico 2009/2010 presso il medesimo Istituto ma nella classe di concorso A052;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la impossibilità di equiparare il servizio prestato prima della L. n. 62 del 2000 presso le scuole pareggiate a quello prestato dopo la L. n. 62 del 2000 presso scuole di istruzione secondaria ed artistica paritarie derivava dalla considerazione della mancanza di identità dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 297 del 1994 per il pareggiamento rispetto a quelli previsti dalla L. n. 62 del 2000 per il riconoscimento della parità, dalla non sopravvivenza alla L. n. 62 del 2000 dell’istituto del pareggiamento, dalla natura eccezionale del beneficio del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Provincia Autonoma di Trento.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della norma invocata, letta nel senso che il riferimento esclusivo alle scuole non statali pareggiate ivi contenuto vale ad escludere l’applicabilità della stessa alle scuole non statali riqualificate, a seguito dell’emanazione delle L. n. 62 del 2000, paritarie, modifica da ritenersi, viceversa, avere valenza meramente formale-definitoria e non sostanziale, a meno di ritenerne l’illegittimità costituzionale in quanto introduttiva di una discriminazione ingiustificata quanto al riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti precedentemente o successivamente all’emanazione della L. n. 62 del 2000 ed, altresì, stante l’interpretazione accolta dal MIUR e dalla Provincia Autonoma di Trento, svolti presso le scuole paritarie di istruzione primaria e quelle di istruzione secondaria;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 62 del 2000, art. 1, il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede sotto il profilo dell’erroneità dell’interpretazione della norma richiamata in rubrica letta nel senso della diversità, in termini, rispettivamente, di maggiore o minore rigore, dei requisiti previsti con riguardo all’offerta formativa e all’esercizio dell’attività didattica tra le scuole pareggiate e le scuole paritarie di cui alla L. n. 62 del 2000, diversità fondante l’inapplicabilità in epoca successiva alla citata L. n. 62 del 2000 del beneficio del riconoscimento dei servizi pre-ruolo di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 e, cosi, la sua sostanziale abrogazione;

che con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione dell’argomento, a suo dire rilevante ai fini dell’interpretazione delle norme invocate nei motivi che precedono, del disposto della L. n. 333 del 200, art. 2, comma 2, che, con specifico riguardo alle assegnazioni di supplenze ed alle immissioni in ruolo, prevede che i servizi di insegnamento prestati dall’1.9.2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62 del 2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali;

– che, nel quarto motivo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato negli stessi termini di cui al motivo che precede lamentando la mancata considerazione della valenza interpretativa della circolare ministeriale n. 163/2000;

– che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 32386/2019), cui questo Collegio intende dare continuità, in base al quale non si dà luogo all’equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con le scuole paritarie con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalle modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all’art. 97 Cost., derivandone l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, attinente alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate e, in mancanza di una specifica norma di legge, il difetto della necessaria premessa dell’omogeneità delle posizioni professionali per addivenire in via interpretativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie;

– che, pertanto, il ricorso va rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dipositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di

legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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