Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6508 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9014-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1882/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/03/2006, r.g.n. 1002/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, ritualmente notificato, C.L., assunto con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. dal 17.2.1998 al 30.4.1998, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del CCNL 26.11.1994, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”; dal 22.6.1998 al 30.9.1998 per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”; dal 7.11.1998 al 30.1.1999 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”; rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, i contratti si erano convenuti in contratti a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 11.2.2003 il Tribunale adito dichiarava la nullità del termine apposto al primo contratto stipulato per il periodo dal 17.2 al 30.4.1998 e dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto in questione, condannando la società convenuta alla riammissione in servizio del ricorrente ed al pagamento in favore dello stesso della retribuzione dal 17.2.1998.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 28.2/14.3.2006, rigettava il gravame. In particolare la Corte territoriale rilevava che, anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 era necessario che l’apposizione del termine fosse motivata da una esigenza temporanea, specifica e, comunque, da una esigenza predeterminata ed obiettiva, concreta, e concretamente riferibile alla singola assunzione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 e segg. c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), in ordine all’efficacia dell’accordo 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 1994.

In particolare osserva che in maniera assolutamente arbitraria la Corte territoriale aveva ritenuto che l’ipotesi prevista dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 dovesse essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale. In tal modo l’interpretazione fornita dai giudici di merito aveva introdotto nella normativa contrattuale un ulteriore elemento assolutamente non previsto dalle parti contraenti; per contro, la corretta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, avrebbe dovuto portare la Corte di merito a valutare i suddetti accordi attuativi nella loro effettiva natura di atti ricognitivi di una determinata situazione di fatto, senza alcuna volontà negoziale di porre limite alcuno se non quello della intrinseca temporaneità di qualsiasi processo di ristrutturazione, e quindi anche di quello della società Poste Italiane s.p.a..

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 230 del 1962; violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23; violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 e segg.

c.c..

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la causale del contratto in questione si sarebbe risolta in una proposizione del tutto generica in quanto priva di alcun riferimento alle specifiche esigenze che avevano determinato l’assunzione del lavoratore; ed invero l’accordo del 25.9.1997 era assolutamente coerente con la previsione di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva attribuito sul punto una delega in bianco in ordine alle ulteriori ipotesi di contratto a termine rispetto a quelle legislativamente previste, ritenendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti.

Col terzo motivo di ricorso lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1233 c.c..

Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale aveva condannato la società al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data delle pretesa messa in mora, e cioè dalla domanda di annullamento del licenziamento illegittimo con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, incorrendo in tal modo nella palese violazione dei principi e delle norme di legge sulla corrispettività delle prestazioni, avendo la giurisprudenza evidenziato che la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente.

E rileva inoltre che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta della società di valutare l’aliunde perceptum, al fine di dedurre i ricavi conseguiti dal lavoratore e che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, aggiungendo che la percezione da parte del lavoratore di altre somme dopo l’interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non poteva che essere genericamente dedotta dalla società.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c. il lavoratore ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. e per mancata ottemperanza all’onere, posto dalla stessa norma, di indicare chiaramente il fatto controverso ovvero le ragioni del vizio di motivazione.

L’eccezione è fondata.

In proposito rileva il Collegio che il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27 prevede che le disposizioni del capo 1 del suddetto decreto, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 1 e 19, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto. E pertanto la disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotta dall’art. 6 del decreto in questione, troverà applicazione nel caso di specie, versandosi in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data posteriore (decisione del 28.2.2006 depositata il 14.3.2006) alla data (2.3.2006) di entrata in vigore del decreto legislativo, ed anteriore all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 che ha proceduto, all’art. 47, comma 1, lett. d), all’abrogazione della disposizione suddetta (Cass. sez. lav., 16.12.2009 n. 26364; Cass. sez. 3, 24.3.2010 n. 7119).

L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che “nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”; e “nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

Nell’interpretazione di tale norma questa Corte (ex plurimis: Cass. SS.UU., 5.1.2007 n. 36; Cass., SS.UU., 28.9.2007 n. 20360; Cass. SS.UU., 12.5.2008 n. 11650; Cass. SS.UU., 17.7.2007 n. 15959; Cass. sez. lav., 7.4.2009 n. 8463) ha rilevato come la stessa ponga espressamente a carico di parte ricorrente l’onere di formulare, in maniera consapevole e diretta, rispetto a ciascuna censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, una conferente sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, sicchè dalla risposta (positiva o negativa), che al quesito medesimo deve essere data, possa derivare la soluzione della questione circa la corrispondenza delle ragioni dell’impugnazione ai canoni indefettibili della corretta applicazione della legge, restando, in tal modo, contemporaneamente soddisfatti l’interesse della parte alla decisione della lite e la funzione nomofilattica propria del giudizio di legittimità.

In proposito questa Corte ha ripetutamente evidenziato che il quesito di diritto non può essere individuato attraverso una operazione di estrapolazione dal motivo del ricorso, affidata al lettore della esposizione e non direttamente rilevata dal ricorso stesso (Cass. sez, lav., 3.7.2009 n. 15687), dovendo il quesito di diritto essere formulato in modo rigoroso e preciso (Cass. sez. trib., 29.2.2008 n. 5471), di talchè deve ritenersi inammissibile la formulazione implicita di tale quesito nello stesso motivo del ricorso, atteso che una siffatta interpretazione dell’art. 366 bis c.p.c. si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma (Cass. sez. 3, 26.2.2008 n. 4968); ed invero il difensore deve formulare una apposita quaestio iuris da cui dipenderà la stessa ammissibilità del motivo.

A siffatto onere non ha ottemperato nel caso di specie parte ricorrente, sicchè il ricorso dalla stessa proposto va dichiarato inammissibile.

E siffatta inammissibilità si ravvisa anche in relazione alle censure afferenti all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ed invero la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni del vizio di motivazione, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 3, 7.4.2008 n. 8897; Cass. SS.UU. 1.10.2007 n. 20603).

Siffatta indicazione non si ravvisa nella fattispecie in esame, in relazione al dedotto vizio di motivazione (di cui al primo motivo di ricorso), di talchè anche sotto questo profilo il ricorso proposto va ritenuto inammissibile.

Segue a tale pronuncia la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Deve essere autorizzata la distrazione delle spese suddette in favore del difensore avv. Roberto Rizzo, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 28,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; autorizza la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore dell’avv. Roberto Rizzo, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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