Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6507 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15823-2016 proposto da:

L.V.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato DE MICHELI CINZIA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARAPELLE ROBERTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 761/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/12/2015 R.G.N. 274/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2022 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 29 dicembre 2015, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino e rigettava la domanda proposta da L.V.I. e G.L. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto, il riconoscimento – previo annullamento o disapplicazione del decreto 4.8.2014 con cui il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte l’aveva esclusa dal concorso ordinario per titoli per l’accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico e depennata dalla graduatoria permanente compilata, ai sensi del D.L. n. 297 del 1994, art. 554, il 30.7.2013 e delle correlate graduatorie di istituto di prima fascia in cui era inserita in quanto non in possesso dei requisiti dei due anni di servizio previsto dall’art. 2 del bando di concorso nonché dalla graduatoria permanente provvisoria del concorso ordinario per titoli per l’accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico del 22.7.2014, nella quale risultava inserita nella posizione n. 60 con punti 34,50 – del diritto delle istanti alla riammissione nella graduatoria permanente compilata ex art. 554 e approvata con decreto il 30.7.2013 e nelle correlate graduatorie di istituto di prima fascia in quanto non in possesso del requisito previsto dall’art. 2 del bando di concorso (23 mesi e 16 giorni di servizio) nonché l’inserimento nella graduatoria permanente provvisoria del concorso ordinario per titoli pubblicata il 22.7.2014 nella quale era inserita al n. 60 con il punteggio di 34,50;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non integrato il requisito del biennio (più precisamente dei 23 mesi e 16 giorni) di servizio per l’inserimento nella graduatoria di “prima fascia”, atteso che – in conseguenza della cancellazione dalla graduatoria compilata ai sensi del D.M. n. 75 del 2001 per il conferimento delle supplenze del personale ATA valutata legittima non avendo le istanti presentato la relativa domanda di inclusione e non essendo incluse nella graduatoria pubblicata nel 2001 da cui discendeva la non valutabilità giuridica del servizio prestato negli anni scolastici 2005/2008 dalla Lo Vetere e 2006/2007 dalla Gigliotti – il servizio prestato “di fatto” negli anni successivi deve anch’esso considerarsi “non riconoscibile” perché “senza titolo” in quanto svolto in virtù del punteggio che teneva conto del servizio invalidamente prestato negli anni precedenti, come tale insuscettibile di comportare l’attribuzione di quel maggior punteggio utile per l’assegnazione delle successive supplenze;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la sola Lo Vetere, affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale il Ministero si è limitato a costituirsi ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla legittimità dell’annullamento in autotutela delle disposte ammissioni, facendo leva sull’orientamento di questa Corte secondo cui il datore di lavoro pubblico non può unilateralmente2~ intervenire su un atto nullo che incide sull’altrui sfera patrimoniale, ma deve valersi delle azioni all’uopo previste;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1427 e 1429 c.c., D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 554 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 35, la ricorrente ripropone la censura di cui sopra sotto il diverso profilo della perdurante validità dell’atto viziato fino all’emanazione della sentenza che accertasse la ricorrenza del vizio, specificando trattarsi di nullità in caso di difetto del titolo all’inserimento in graduatoria e di annullabilità nel caso in cui il vizio sia dato dall’attribuzione di un punteggio erroneo;

– che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1147,1176 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della buona fede riposta dalla ricorrente sulla correttezza della sua iscrizione nella graduatoria di terza fascia motivando in relazione al mancata dichiarazione di intervenuta decadenza dalla graduatoria di seconda fascia, circostanza da considerarsi, a suo dire, stante la natura non obbligatoria della dichiarazione, inidonea ad attestare la malafede della ricorrente;

che, nel quarto motivo, la violazione dell’art. 2697 c.c. è prospettata con riferimento all’accollo alla ricorrente dell’onere di provare che se anche avesse avuto il corretto punteggio (decurtato cioè di quello riferito ai servizi svolti negli anni dal 2005 al 2008 sulla base di contratti inficiati da nullità) avrebbe svolto gli stessi servizi che in effetti è stata chiamata ad effettuare dal 2008 in avanti;

– che tutti gli esposti motivi, i quali possono essere qui trattati congiuntamente, essendo unitariamente volti allo sviluppo di una linea difensiva in base alla quale si giunge a sostenere che l’Amministrazione, operando nella specie con i poteri del datore di lavoro, non aveva titolo ad intervenire in autotutela sulla posizione giuridica della ricorrente, se non esercitando le azioni giudiziarie dirette all’accertamento dell’invalidità delle posizioni riconosciute alla medesima, dovendo perciò l’servizi alla stessa assegnati considerarsi validamente espletati e produttivi del relativo punteggio e ciò ove anche il punteggio attribuito in graduatoria fosse da considerarsi erroneamente assegnato per la non riconoscibilità a tali fini dei servizi espletati in difetto del titolo all’inserimento in graduatoria (come era a dirsi per i servizi relativi agli anni dal 2005 al 2008), rilevando in tal caso soltanto la lesione dell’interesse di altro soggetto, nella specie neppure indicato, che fosse risultato essere stato erroneamente posposto, cui spetterebbe il solo risarcimento, senza che, di contro, possa opporsi, come sancito dalla Corte territoriale, la necessità della prova che il servizio sarebbe stato espletato anche ove il punteggio fosse stato quello effettivamente minore e tantomeno la malafede della ricorrente non obbligata a dichiarare l’intervenuta decadenza dalla graduatorie pregresse, devono ritenersi infondati;

che, infatti, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr Cass. n. 21424/2019) secondo cui, a fronte di atti inficiati da nullità, insorge in capo alla Pubblica Amministrazione l’obbligo ex art. 97 Cost. di ripristino della legalità violata, con il sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell’atto illegittimo, cosìcché la condotta della RA., al di là dello strumento in concreto utilizzato e dell’autoqualificazione, è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, deve valutarsi corretta la pronunzia della Corte territoriale circa la legittimità dell’intervento dell’Amministrazione a fronte della nullità per contrasto con norma imperativa, riconosciuta dalla stessa ricorrente, dei servizi originariamente espletati dalla medesima in difetto di iscrizione nelle graduatorie di cui al D.M. n. 75 del 2001 ed in ordine, altresì, alla ritenuta comunicazione del vizio ai servizi svolti per il periodo successivo al 2008, per essere stati espletati in difetto del requisito dato dal biennio di servizio e così ancora una volta in contrasto con norma imperativa, motivazione questa che trova solido fondamento nel rilievo, dalla ricorrente non fatto oggetto di specifica censura, per il quale gli originari contratti affetti da nullità sono improduttivi di effetti fra le parti e non possono quindi comportare l’attribuzione di un maggior punteggio in occasione dell’assegnazione delle successive supplenze

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese, per non aver il Ministero svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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