Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6507 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 09/03/2021), n.6507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24616/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

PARMALAT SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ALESSANDRO TRIVOLI e

dall’Avv. MARCO PASQUALI, elettivamente domiciliato presso lo studio

TRIVOLI & ASSOCIATI in Roma, Via Marocco, 18;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 932/1/2019, depositata il 14 maggio 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente Parmalat Finanziaria SPA ha impugnato un avviso di liquidazione per imposta di registro nella misura dell’1% a termini del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte 1, art. 8, Lett. C), emessa nei confronti della ricorrente in relazione al provvedimento di ammissione al passivo di un creditore chirografario, deducendo – per quanto rileva in questa sede – la nullità dell’avviso per difetto di motivazione per non essere stato allegato all’atto il provvedimento oggetto di assoggettamento ad imposta.

La CTP di Parma ha rigettato il ricorso e la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza in data 14 maggio 2019, ha accolto l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ove il provvedimento indichi solo la data e il numero del provvedimento oggetto di registrazione, è illegittimo, ove non venga allegato l’atto oggetto di tassazione, in quanto la mancata allegazione pregiudica il diritto di difesa del contribuente.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; la società contribuente resiste con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e degli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto viziato l’atto impositivo quanto al profilo motivazionale, non essendo stato allegato allo stesso l’atto sottostante oggetto di liquidazione dell’imposta. Deduce il ricorrente che l’atto di appello della contribuente dimostrerebbe come la stessa si sia difesa adeguatamente nel merito, deducendo l’erronea applicazione dell’imposta proporzionale sul valore nominale del credito in luogo dell’importo del credito ridotto dalla falcidia concordataria. Deduce, pertanto, che il corretto esercizio del diritto di difesa del contribuente consentirebbe di ritenere assolto l’onere di motivazione, avendo l’amministrazione finanziaria messo il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Deduce, inoltre, che nel caso di specie ricorrerebbe un mero vizio formale e che i vizi meramente formali degli atti non danno luogo a nullità dell’atto ove, in assenza del menzionato vizio formale, il contenuto dell’atto non sarebbe stato diverso. Invoca, in proposito, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di prova di resistenza sulla irrilevanza dei vizi di natura formale ai fini dell’invalidamento di un atto impositivo.

2 – Va osservato preliminarmente – come rileva parte controricorrente – che non vi è alcuna evidenza che la società contribuente disponesse “formalmente della sentenza” oggetto di liquidazione dell’imposta (come deduce il ricorrente), non emergendo tale circostanza dalla sentenza impugnata. Deve, pertanto, escludersi che la sentenza impugnata abbia dato per presupposto che parte contribuente conoscesse formalmente l’atto oggetto di liquidazione; il che esclude l’applicazione del principio secondo cui l’allegazione dell’atto oggetto di tassazione non si applica ai casi di atti o documenti conosciuti o redatti dal contribuente (Cass., Sez. V, 1 luglio 2020, n. 13402; Cass., Sez. V, 1 luglio 2020, n. 13402).

3 – Diversamente, nel caso di specie si verte in tema di atti conoscibili da parte del contribuente assoggettati ad imposta di registro, relativamente ai quali è del tutto consolidato l’orientamento secondo cui in tema di imposta di registro, è nullo, per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l’avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni in cui la motivazione dell’atto faccia riferimento a documentazione che non sia nè allegata, nè riprodotta nell’avviso stesso, atteso che l’obbligo di allegazione previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11623; Cass., Sez. V, 25 marzo 2011, n. 6914).

4 – Principio specificamente applicato al caso (del tutto sovrapponibile a quello di specie), in cui l’avviso di liquidazione dell’imposta emesso D.P.R. n. 131 del 1986 ex art. 54, comma 5, dia indicazione solo della data e del numero del provvedimento oggetto di registrazione, senza allegare l’atto oggetto di liquidazione, con conseguente nullità dello stesso per difetto di motivazione L. n. 212 del 2000 ex art. 7, per lesione del diritto di difesa, non potendosi costringere il contribuente a una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass., Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 17486; Cass., Sez. VI, 16 novembre 2018, n. 29491; Cass., Sez. V, 14 febbraio 2018, n. 3555; Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2017, n. 29402; Cass., Sez. VI, 17 giugno 2015, n. 12468; Cass., Sez. VI, 31 marzo 2014, n. 7493; Cass., Sez. V, 10 agosto 2010, n. 18532).

5 – Quanto alla deduzione di parte ricorrente, secondo cui l’avviso di accertamento farebbe riferimento (oltre che all’imposta recuperata e all’atto tassato), anche al fondamento normativo della tassazione e alle parti coinvolte nel processo civile, pur prescindendosi dalla pregnanza di tali indicazioni ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, deve ritenersi che si tratta di deduzioni inammissibili, non avendo il ricorrente riprodotto per specificità l’avviso di accertamento.

6 – Inammissibile è, poi, la dedotta applicazione della prova di resistenza (in materia di contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati), posto che – pur prescidendosi dal diverso ambito di applicazione del suddetto principio – il ricorrente non ha dedotto quali sarebbero gli elementi contenuti nell’avviso di accertamento che avrebbero, in ogni caso, consentito la difesa nel merito del contribuente.

3 – La CTR, nella parte in cui ha ritenuto nullo per difetto di motivazione l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, che non allegava l’atto oggetto di tassazione, nè lo riproduceva nei suoi termini essenziali, non si è sottratta a tali principi. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 (parte bassa forchetta), oltre 15% spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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