Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6507 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. I, 09/03/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 09/03/2020), n.6507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21686/2014 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno

Buozzi n. 82, presso lo studio dell’avvocato Iannotta Gregorio che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Iannotta Antonella,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Impresa M.G. in Amministrazione Straordinaria in persona

del legale rappresentante pro tempore, Sime S.p.a. in

Amministrazione Straordinaria in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Viale Bruno Buozzi

n. 99, presso lo studio dell’avvocato Criscuolo Fabrizio che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Fondiaria Lasa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Sarti n. 4, presso

lo studio dell’avvocato Capponi Bruno che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Tollis Elisabetta, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4092/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 18.06.2014, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da D.F. avverso la sentenza n. 14981/2007, depositata il 23.7.2007, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda proposta dall’appellante di insinuazione del credito dell’importo complessivo di Euro 1.762.843,23, in prededuzione, allo stato passivo dell’Impresa M.G. e di SIME s.p.a., entrambe in amministrazione straordinaria. Il titolo in virtù del quale il D. aveva richiesto la predetta insinuazione al passivo era il rimborso delle spese che lo stesso aveva dovuto sostenere per difendersi in primo e secondo grado in una causa civile intentata nei suoi confronti dagli eredi di M.G. – che erano, peraltro, risultati soccombenti in entrambi i gradi – per ottenere la condanna del medesimo al risarcimento dei danni derivanti da comportamenti addebitatigli quale Commissario Straordinario dell’Impresa M.G. e di S.I.M.E. s.p.a..

Il giudice di secondo grado ha ritenuto l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 1720 c.c. – che impone al mandante l’obbligo di risarcire i danni che il mandatario abbia subito a causa dell’incarico sul rilievo che le spese legali sostenute dal D. nella causa civile sopra menzionata non sono legate da un nesso di causalità diretta all’esecuzione dell’incarico di amministratore, rientrando quindi tra i danni subiti non “a causa” dell’incarico, ma “in occasione” del medesimo, essendo, infatti, ravvisabile tra l’uno e l’altro fatto un elemento intermedio che interrompe il nesso eziologico, rappresentato dall’azione esperita da soggetti terzi, ovvero gli eredi di G.M..

La Corte d’Appello ha, inoltre, osservato, in ordine al collegamento tra danno ed incarico, che il D. non aveva dimostrato di avere effettivamente sostenuto le spese legali di cui chiedeva il rimborso e di averne tentato infruttuosamente il recupero dagli eredi G., nè tale prova poteva essere fornita con la produzione di nuovi documenti in appello, rispetto ai quali non era stata documentata l’impossibilità incolpevole di produrli tempestivamente.

Infine, il giudice di secondo grado ha confutato la prospettazione dell’appellante secondo cui si sarebbe formato un giudicato interno in ordine all’applicabilità, al caso di specie, della fattispecie di cui all’art. 1720 c.c..

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.F. affidandolo a due motivi.

L’Impresa M.G. e S.I.M.E. s.p.a. in amministrazione straordinaria, da un lato, e Fondiaria Lasa sp.a., dall’altro, si sono costituite in giudizio con controricorso.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il D. ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme processuali, per avere la Corte d’Appello escluso che sulla questione relativa alla proponibilità della sua domanda di insinuazione al passivo di un credito risarcitorio, in relazione all’espletamento delle funzioni di Commissario nelle procedure di cui è causa, si fosse formata un’insuperabile preclusione sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma.

Lamenta il ricorrente che sul punto nel quale il giudice di primo grado ha ritenuto, in astratto, l’applicabilità della fattispecie dell’art. 1720 c.c. – poi esclusa, in concreto, per difetto di prova che l’odierno ricorrente avesse azionato i propri titoli esecutivi nei confronti dei soggetti soccombenti nella causa civile sopra descritta – si sarebbe formato il giudicato interno, trattandosi di statuizione non investita da alcuna idonea censura nè dalle parti soccombenti su tale punto, nè dalla stessa Corte d’Appello. Si tratterebbe, infatti, di questione già decisa su cui non è consentito alcun riesame, non essendo stata specificamente riproposta da alcuna delle parti.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che il passaggio motivazionale nel quale il giudice di primo grado avrebbe ritenuto, in astratto, l’applicabilità, al caso di specie, della fattispecie di cui all’art. 1720 c.c. non era in alcun modo suscettibile di autonoma impugnazione ad opera delle parti apparentemente soccombenti su quello specifico punto, non essendone derivata una pronuncia, preliminare o di merito, in ordine alla quale le procedure di amministrazione straordinaria fossero risultate soccombenti, e che avrebbe potuto quindi legittimare la eventuale proposizione di un ricorso incidentale condizionato (vedi Cass. n. 18648/2018). Si è trattato di una mera argomentazione di diritto in astratto che, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, non ha affatto deciso e risolto una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia (vedi Cass. n. 4732/2012; più recentemente, Cass. n. 21566/2017).

Il giudice di primo grado aveva, infatti, escluso la configurabilità in concreto della fattispecie di cui all’art. 1720 c.c. per difetto di un danno risarcibile.

Ne consegue che le procedure controricorrenti, che anche in primo grado erano risultate integralmente vittoriose, erano del tutto prive di un interesse ad impugnare.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che non fosse stata provata dal ricorrente l’impossibilità incolpevole di depositare in primo grado i nuovi documenti poi prodotti in appello.

Lamenta il ricorrente che solo successivamente al giudizio di primo grado ha acquisito la prova che gli eredi G. non erano titolari di beni sul territorio nazionale suscettibili di formare oggetto di esecuzione. Ne consegue che i nuovi documenti si erano formati dopo la scadenza, nel giudizio di primo grado, del termine preclusivo di cui all’art. 184 c.p.c..

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che la Corte d’Appello ha rigettato il gravame sulla base di due autonome rationes decidendi, avendo ritenuto, da un lato, l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 1720 c.c. (essendo quelli invocati dal ricorrenti danni subiti non “a causa”, ma “in occasione” dell’incarico di commissario), e, dall’altro, che comunque non fosse stato documentato dal ricorrente di aver effettivamente sostenuto le spese legali e di averne infruttuosamente tentato il recupero, rilevando che i nuovi documenti prodotti all’uopo dal D. in appello non erano ammissibili per violazione dell’art. 345 c.p.c..

Orbene, l’accertata infondatezza del primo motivo del ricorso, vertente sulla dedotta applicabilità dell’art. 1720 c.c. (in quanto asseritamente fondata su una preclusione processuale) e l’intervenuta definitività della ratio decidendi fondata sull’inapplicabilità, al caso di specie, della fattispecie di cui alla norma sopra indicata rende inammissibili le censure relative al secondo motivo.

In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018).

In ogni caso, le doglianze del ricorrente sono comunque inammissibili, in primo luogo, perchè non colgono neppure la seconda ratio decidendi (come sopra sintetizzata), incentrandosi esclusivamente sulla dedotta non imputabilità della produzione solo in appello dei documenti attestanti l’impossibilità del ricorrente di agire esecutivamente nei confronti degli eredi G., e non confrontandosi minimamente con la precisa argomentazione del giudice d’appello secondo cui il ricorrente non aveva neppure provato di aver effettivamente sostenuto delle spese legali in relazione alla più volte menzionata causa civile.

Infine, anche la censura secondo cui solo successivamente alla scadenza, nel giudizio di primo grado, del termine preclusivo di cui all’art. 184 c.p.c.. avrebbe acquisito la prova dell’incapienza degli eredi G. si appalesa comunque generica.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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