Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6505 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14638-2016 proposto da:

INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI

INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio degli avvocati ANGELO

PANDOLFO, SILVIA LUCANTONI che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

D.G.L.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli Avv. IVAN ASSAEL, NYRANNE MOSHI, DANIELA PALMIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 883/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/12/2015 R.G.N. 1957/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

11/01/2022 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 883 del 2015, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, per quanto in questa sede rileva, ha dichiarato il diritto dell’attuale intimata alla pensione di invalidità dalla data dell’infortunio, con condanna di INARCASSA al pagamento del relativo trattamento pensionistico a decorrere dalla predetta data (22.3.2009);

2. per la Corte di merito, alla stregua delle norme regolamentari di INARCASSA (art. 13, comma 1 e 2), l’insorgenza del diritto alla pensione di invalidità per evento infortunistico era legato alla riduzione della capacità all’esercizio della professione in conseguenza dell’infortunio occorso, con indicazione precisa della manifestazione della riduzione lavorativa (con e a seguito dell’infortunio), diversamente dal trattamento pensionistico per riduzione della capacità per infermità sopravvenute, nel qual caso rilevava, invece, la data di presentazione della domanda amministrativa o la manifestazione della ridotta capacità da epoca precedente se documentalmente dimostrata;

3. avverso tale sentenza INARCASSA ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese D.G.L.M., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

4. il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con un unico motivo di ricorso INARCASSA lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 3 gennaio 1981, n. 6, art. 1, comma 2, e del Regolamento INARCASSA, art. 13, per l’accertamento dell’invalidità e inabilità, sostenendo la tesi della funzione assistenziale della pensione di invalidità, diversamente da altri trattamenti pensionistici, e assumendo che solo con la domanda sorge, per l’avente diritto, l’esigenza di beneficiare dell’assistenza pensionistica, la cui mancata attivazione può dipendere, in astratto, anche dalla non definitività dello stato di invalidità; rimarca che, in ogni caso, il riconoscimento del trattamento pensionistico di invalidità dalla data della domanda non presenta profili di abnormità rispetto agli altri regimi previdenziali, trattandosi di previsione adottata non solo dalla altre Casse privatizzate ma anche dall’INPS;

6. il ricorso è inammissibile;

7. sulla questione di fatto, inerente alla riduzione della capacità all’esercizio della professione a seguito di evento infortunistico, con conseguente diritto alla pensione di invalidità, si è innestata l’interpretazione delle fonti regolatrici in ordine alla decorrenza del trattamento pensionistico che ha portato la Corte territoriale a valorizzare il dettato letterale del Regolamento INARCASSA, art. 13, comma 1 e 2, così genericamente richiamato, evincendo, dalla predetta disposizione regolamentare, la coincidenza temporale, ad avviso dei giudici del gravame, della maturazione del diritto con l’infortunio, indipendentemente dal diverso momento in cui la domanda era stata proposta;

8. lo scrutinio richiesto, esclusivamente per violazione della fonte normativa primaria e regolamentare, incentrato, come si legge nel ricorso, sui “diversi momenti del rapporto previdenziale disciplinati dalla fonte normativa e dalla fonte regolamentare, non in rapporto antinomico”, non solo non risulta corredato dall’allegazione della fonte regolamentare o dalle puntuali indicazioni per reperirne il testo nelle pregresse fasi di merito, ma soprattutto involge censura avverso la ritenuta ed esclusiva applicabilità di un regolamento della Cassa, e della relativa interpretazione datane dalla Corte di merito, che avrebbe dovuto essere veicolata, in sede di legittimità, come violazione dei criteri interpretativi negoziali o come omesso esame di un fatto decisivo, allegando, peraltro, in che termini la doglianza fosse stata introdotta nel giudizio di merito;

9. invero, regolamenti e Statuto INARCASSA, approvati con decreto interministeriale, non possono essere considerati fonte normativa secondaria direttamente utilizzabile per denunciare, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione di norme di diritto, trattandosi di normativa emanata da un ente che, a seguito della trasformazione disposta dal D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, è a tutti gli effetti un ente di diritto privato di tipo associativo (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. 11716 del 2005);

10. la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nel ritenere che non possono avere valore regolamentare in senso proprio (cioè ex art. 1 preleggi, n. 2) i regolamenti e gli statuti delle persone giuridiche di diritto privato, qual è quello in esame, trattandosi di atti cui va attribuita natura squisitamente negoziale, indipendentemente dalla loro successiva approvazione con decreto ministeriale (cfr. in tal senso Cass. n. 11792 del 2005, in riferimento al regolamento dell’Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i ragionieri e periti commerciali; Cass. n. 16381 del 2012, in riferimento al regolamento di attuazione dello statuto dell’Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Consulenti del Lavoro; Cass. n. 4296 del 2016, in riferimento al regolamento della Fondazione ENASARCO; Cass. n. 12026 del 2019, in riferimento al regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; Cass. n. 31000 del 2019 in riferimento allo Statuto INARCASSA);

11. il sindacato di legittimità è pertanto confinato, nello scrutinio avente per oggetto i predetti atti, regolamentari e statutari, all’evenienza che venga dedotta una qualche violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (così ancora Cass. n. 4296 del 2016, cit., sulla scorta di Cass. nn. 221 del 1996 e 846 del 1999);

12. parte ricorrente non ha prospettato nemmeno in via subordinata la possibilità che l’interpretazione del regolamento fatta propria dai giudici di merito potesse in qualche modo violare le anzidette regole di ermeneutica contrattuale e una evenienza del genere non è in sé ravvisabile nella generica doglianza di scarna motivazione, quale emerge dal ricorso, in riferimento alla ritenuta applicabilità della norma regolamentare, essendosi peraltro chiarito che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione degli artt. 1362 c.c. e ss., non è sufficiente limitarsi a prospettare un’interpretazione della disposizione negoziale diversa da quella fatta propria dai giudici di merito, atteso che quest’ultima non deve necessariamente essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (così Cass. nn. 28319 del 2017 e 16987 del 2018 e 31000 del 2019);

13. il ricorso va dichiarato inammissibile;

14. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

15. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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