Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6505 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19180-2007 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo

studio dell’avvocato DANIELA DE ROSA, rappresentato e difeso

dall’avvocato RUTA CARMELO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 234/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/07/2006 R.G.N. 1598/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. è stato licenziato dalla società Poste Italiane spa con lettera del 9.9.1998 per gravi irregolarità commesse abusando della sua qualità di direttore dell’Agenzia di (OMISSIS), ed in particolare per aver alterato i registri in dotazione all’ufficio facendo figurare come rimborsate a clienti dell’Agenzia somme che gli venivano concesse dagli stessi a titolo di prestito, fatti per i quali è stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Ragusa, che ha respinto la domanda con sentenza del 17.3.2004, avverso la quale il C. ha proposto appello, anch’esso respinto dalla Corte di Appello di Catania che, con sentenza depositata in data 18.7.2006, ha ritenuto la legittimità del provvedimento espulsivo sul rilievo della gravità dei fatti contestati al lavoratore, siccome accertati anche nel giudizio civile, ritenendo inoltre che non potesse dubitarsi della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità degli addebiti e che dovesse essere respinta l’eccezione di tardività della contestazione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione C.A. affidandosi a quattro motivi cui resiste con controricorso la società Poste Italiane spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 444 e 445 c.p.p., sull’assunto della inefficacia della sentenza ed. di patteggiamento nel giudizio civile o amministrativo e della erroneità della decisione della Corte territoriale che ha applicato invece il principio opposto.

2.- Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, nonchè mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a base della sentenza, ed in particolare degli elementi emersi dalle numerose deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio. 3.- Con il terzo motivo la sentenza viene censurata per violazione dell’art. 2697 e ss. c.c., art. 2118 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 7 della legge n. 300/70, 2082 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, relativamente alla statuizione con cui la Corte di merito ha respinto l’eccezione di tardività della contestazione disciplinare.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 3 e art. 34 c.c.n.l., nonchè errata e insufficiente motivazione della sentenza con la quale è stata ritenuta sussistente la giusta causa di licenziamento, anche sotto il profilo della mancanza del requisito della proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla gravità dell’addebito contestato.

5.- Il ricorso deve ritenersi inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

6.- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis Cass. 8555/2010, Cass. sez. unite 4908/2010, Cass. 16528/2008, Cass. 8897/2008, Cass. 16002/2007).

7.- Questa Corte ha più volte ribadito che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass. 5208/2010, Cass. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. unite 27368/2009).

8.- D’altra parte, è giurisprudenza costante che il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto, il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione di alcune risultanze istruttorie (documenti, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del consulente tecnico) ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto, anche mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso, e di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (cfr. ex plurimis Cass. 4205/2010, Cass. 15952/2007, Cass. 6679/2006, Cass. 4840/2006, Cass. 10598/2005, Cass. 17369/2004, Cass. 9711/2004, Cass. 1170/2004, Cass. 3004/2004).

9.- Nella specie, il ricorso è del tutto carente sotto il profilo della formulazione dei quesiti di diritto, che è completamente assente nel primo, terzo e quarto motivo, con i quali pure si fanno valere vizi di violazione di legge o del contratto collettivo.

Il secondo motivo è pure inammissibile perchè non individua chiaramente il fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o carente – ovvero le ragioni per la quali la motivazione dovrebbe ritenersi inidonea a sorreggere la decisione, e, in ogni caso, per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto dei documenti e delle deposizioni testimoniali sulle quali si fonda la censura di omessa motivazione. E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorchè – come verificatosi nel caso in esame – la decisione appaia comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria e il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte, poichè, diversamente, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. ex plurimis, sui principi sopra indicati, Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 18885/2008, Cass. 6064/2008).

10.- Per le stesse considerazioni, devono ritenersi inammissibili anche le ulteriori censure attinenti all’esistenza di vizi motivazionali svolte nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, dovendo peraltro aggiungersi che, anche in questo caso, la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi più volte ribaditi in materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. al riguardo Cass. 12694/2004, citata anche dalla Corte di Appello, cui adde ex plurimis Cass. 14113/2006, Cass. 9963/2003, Cass. 11889/2000, nonchè in tema di valutazione della sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, Cass. 3865/2008, Cass. 19270/2006, Cass. 7543/2006, Cass. 13883/2004, Cass. 9299/2004, Cass. 4061/2004).

11.- Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

12.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 28,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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