Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6505 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20787/2015 proposto da:

CENTRO SOCCORSO STRADALE DI M.D. & C. SAS,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte

Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBARA

BUFFONI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE BOLOGNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 305/2015, emessa l’8 gennaio 2015, del

TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA

PICARONI;

letta la memoria depositata dalla parte ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata il 26 gennaio 2015, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Bologna avverso al sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 4864 del 2011, e per l’effetto ha rigettato l’opposizione proposta da Centro Soccorso Stradale di M.B. e C. s.a.s. avverso il verbale n. (OMISSIS) del 19 maggio 2009, notificato il 14 luglio 2009, con il quale era contestata la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), e art. 14, accertata mediante sistema di rilevazione Sirio Ves, per transito su corsia riservata ai mezzi pubblici.

1.1. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione ritenendo che i provvedimenti del Comune, di annullamento in autotutela di precedenti contestazioni di identico tenore, avessero indotto nella società l’affidamento sulla legittimità del transito dei suoi automezzi.

2. Il Tribunale ha rilevato la tardività del motivo di opposizione accolto dal Giudice di pace, che era stato proposto alla prima udienza di comparizione, dovendosi escludere l’avvenuta accettazione del contraddittorio a fronte della mancata costituzione del Comune di Bologna a mezzo di difensore.

2.1. Il Tribunale ha poi ritenuto infondati i motivi di opposizione proposti tempestivamente, che non erano stati esaminati dal Giudice di pace perchè assorbiti.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Centro Soccorso Stradale di M.B. e C. s.a.s., sulla base di sei motivi. E’ rimasto intimato il Comune di Bologna. La parte ricorrente ha depositato memoria e istanza per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.

5. Preliminarmente deve essere rigettata l’istanza di acquisizione del fascicolo d’ufficio, la cui mancata trasmissione non incide in alcun modo sulla regolarità del procedimento, salvo che l’esame degli atti nello stesso contenuti non risulti indispensabile ai fini della decisione (cfr. Cass. 23/03/2016, n. 5819), situazione quest’ultima che non ricorre nel caso di specie.

6. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della produzione dell’ordinanza istitutiva della corsia riservata; b) violazione dell’art. 354 c.p.c., comma 2, per erroneità del rigetto della stessa eccezione; c) violazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento al giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Bologna 8 marzo 2013, n. 687; d) violazione dell’art. 115 c.p.c., perchè, ai fini della verifica di ammissibilità del motivo di opposizione formulato all’udienza di prima comparizione, il Tribunale non aveva considerato che il Comune di Bologna, presente a mezzo dei propri funzionari nel giudizio di primo grado, non aveva contestato le allegazioni fatte dall’opponente alla prima udienza di comparizione; e) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, e art. 2697 c.c., in quanto l’Amministrazione non avrebbe fornito la prova della fondatezza della contestazione, non avendo prodotto tempestivamente l’ordinanza che istituiva la corsia riservata; f) violazione dell’art. 112 c.p.c., e si contesta l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere valutato nel merito la sussistenza del legittimo affidamento in capo alla società opponente, in assenza di impugnazione sul punto.

6.1. Il primo, il secondo ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente perchè censurano sotto profili diversi la produzione in appello dell’ordinanza comunale istitutiva della corsia riservata, sono infondati.

Il Tribunale ha rilevato che non era contestata l’esistenza dell’ordinanza sindacale, nè la circostanza che i mezzi di soccorso stradale non fossero inclusi nell’elenco di quelli autorizzati al transito.

Il rilievo è condivisibile. Le argomentazioni difensive dell’opponente, che hanno costituito il supporto della sentenza di primo grado, presupponevano sia l’esistenza del divieto sia la sua applicazione ai mezzi di soccorso stradale, con la conseguenza che si trattava di profili che non necessitavano di prova. Anche a prescindere dall’ampia latitudine dei poteri istruttori di cui il giudice dispone nei procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative, le censure sono destituite di fondamento.

6.2. Non sussiste la violazione denunciata con il terzo motivo di ricorso, in quanto il giudicato esterno non è configurabile a fronte dell’autonomia di ciascuna violazione e del rapporto giuridico che ne discende, donde la carenza di identità oggettiva tra i giudizi (cfr. Cass. 24/03/2014, n. 6830).

6.3. Non sussiste la violazione prospettata con il quarto motivo di ricorso.

La giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata nel senso che i motivi di opposizione dedotti in corso di causa possono essere presi in considerazione, se in proposito vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte del convenuto, in coerenza con il principio dispositivo che regola anche i giudizi di opposizione a sanzione amministrativa (cfr. Cass. 16/07/2010, n. 16764). Ma l’applicazione del principio dispositivo, in forza del quale è possibile superare la preclusione processuale che impone di rappresentare i motivi di opposizione nel ricorso, esige la difesa tecnica, in assenza della quale, come correttamente rilevato dal Tribunale, non può esservi accettazione del contraddittorio.

6.4. La doglianza prospettata con il sesto motivo è inammissibile per carenza di decisività. Le argomentazioni ulteriormente svolte dal Tribunale a sostegno della inammissibilità per genericità e della infondatezza del motivo di opposizione proposto all’udienza di prima comparizione, di cui la ricorrente assume l’illegittimità per ultrapetizione, perdono di significato a fronte della conferma della decisione sulla prima e assorbente ratio decidendi.

7. Il ricorso è rigettato senza statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva della parte intimata. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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