Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6504 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20528/2015 proposto da:

AVVOCATO B.S., elettivamente domiciliata presso il suo

studio in ROMA, VIA OSLAVIA 7, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE SARDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nonchè da:

ICAI SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCONI 505, presso lo studio dell’avvocato

FRANCO PERRONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIA SERRAO,

giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza 2039/2015, emessa il 10/02/2015, del TRIBUNALE di

LAMEZIA TERME, depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA

PICARONI.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza depositata in data 19 febbraio 2015, ha accolto il ricorso con il quale l’avv. B.S. aveva chiesto la liquidazione del compenso dell’attività professionale svolta in favore di I.M.C. s.r.l., assumendo di aver pattuito un compenso di 60 mila Euro, e di aver ricevuto soltanto 9.300,00 Euro.

La società resistente aveva contestato la pretesa ed eccepito la prescrizione del diritto al compenso.

1.1. Il Tribunale ha riconosciuto alla professionista l’importo di Euro 25,912,31 per l’attività svolta in riferimento a procedimento di omologa di concordato fallimentare e di Euro 2.754,25 per l’attività resa in procedimento esecutivo, oltre alle spese di lite.

2. Per la cassazione dell’ordinanza, l’avv. B. ha proposto ricorso straordinario sulla base di un motivo, con il quale denuncia l’omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla domanda di liquidazione del compenso per l’attività di conciliazione, svolta per conto di IMC, nell’ambito di quattro giudizi proposti da creditori che si opponevano alla omologazione del concordato fallimentare.

2.1. Resiste con controricorso IMC srl, che propone ricorso incidentale sulla base di due motivi, con i quali denuncia, nell’ordine: 1) violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e artt. 702-bis c.p.c., per avere il Tribunale di Lamezia Terme deciso secondo le forme della cognizione sommaria, a fronte di controversia che coinvolgeva l’accertamento dell’esistenza del diritto al compenso; 2) violazione del D.M. n. 140 del 2012, artt. 1, 4, 9 e 11, anche in relazione agli artt. 24, 36 e 111 Cost., nonchè della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e segg. e art. 91 c.p.c., per avere il Tribunale condannato la società alla rifusione integrale delle spese di lite, pur avendo accolto parzialmente la domanda, e violato i parametri di liquidazione fissati dal D.M. n. 55 del 2014.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della inammissibilità dei ricorsi, e il Collegio condivide la proposta sia pure con argomentazione in parte diversa.

3.1. Con l’unico motivo, la ricorrente principale lamenta il mancato riconoscimento di ulteriori spettanze, sotto il profilo della omessa pronuncia.

In realtà, il provvedimento impugnato ha liquidato le spettanze nella misura in cui ha ritenuto sussistente la prova, dando atto di avere esaminato la documentazione prodotta. La pronuncia così strutturata contiene l’implicito rigetto di pretese ulteriori, sicchè il vizio di omessa pronuncia – che si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda o dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi di adottare un provvedimento, anche soltanto implicito, di accoglimento o di rigetto (ex plurimis, Cass. 08/10/2014, n. 21257) – non è configurabile.

4. Il ricorso incidentale risulta inammissibile in quanto non soddisfa il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

4.1. La carenza di esposizione del fatto, che contrassegna l’atto, è tale da impedire di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, attraverso la sola lettura del ricorso (ex plurimis, Cass. 02/08/2016, n. 16103).

5. L’esito del giudizio di legittimità giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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