Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6504 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34693-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO IGOR CONSORTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1791/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva parzialmente (con esclusione dell’IVA), il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, per Irepf IVA e Ilor, proposta da G.G., L. n. 289 del 2002 ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi versati relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva gli appelli (riuniti) dell’Ufficio, ritenendo sussistere la ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità del regolamento de minimis, atteso che l’importo complessivo richiesto a rimborso risultava inferiore al limite fissato dal legislatore comunitario.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a unico motivo; il contribuente si è costituito con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo del ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè dell’art. 108 TFUE e decisione C/2015/5549/UE Final, poichè la CTR avrebbe dovuto tenere conto dell’incompatibilità con il diritto comunitario della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, e quindi dell’impossibilità del rimborso delle imposte per coloro che svolgano attività d’impresa.

Il motivo è fondato.

Va premesso che è pacifico e non contestato lo svolgimento dell’attività d’impresa da parte del contribuente, accertato dalla CTP e dalla CTR, come peraltro emergente dalle imposte richiesta a rimborso (IVA, ILOR, oltre che Irpef), e che la controversia attiene solo all’Irpef e all’Ilor, con esclusione delle ritenute Irpef e dell’IVA.

Ciò premesso va rilevato che, in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, p. 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, p. 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto: Cass. 2 maggio 2018, n. 10450);

deve conseguentemente darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito che “In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi” (Cass. n. 29905 del 13/12/2017; n. 19133 del 2019; n. 19070 del 2019; n. 17484 del 2019).

Al riguardo si è ancora chiarito che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377/2017, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello) e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza della commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica.

Pertanto, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto, osservando la decisione della Commissione UE del 14/08/2015 e le indicazioni della Corte di giustizia del 15/07/2015, nonchè di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA