Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6503 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 28/02/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 28/02/2022), n.6503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13268-2016 proposto da:

C.A., T.A., T.B., T.V.

tutte nella qualità di eredi di T.R., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio

dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentate e difese

dall’avvocato ROSA MARIA LANDI;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, EMILIA FAVATA che lo

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

LA.RE.K. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

S.C., anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177, presso lo studio dell’avvocato

CRISTIANO DELLA LONGA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO

CARAMANNO;

– controricorrente –

e contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 177, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO DELLA LONGA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CONSIGLIA FORTUNATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1399/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/11/2015 R.G.N. 199/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2021 dal Consigliere Dott.ssa MARCHESE GABRIELLA.

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO

VISONA’ visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020 n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Salerno ha accolto l’appello principale dell’INAIL e, per l’effetto, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato integralmente la domanda degli attuali ricorrenti, eredi di T.R., proposta nei confronti dell’Istituto; in accoglimento, altresì, dell’appello incidentale degli eredi, ha condannato, in solido, Larek srl, S.C. e A.C. al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di Euro 15.498,67 oltre accessori, in favore di ciascun erede pro quota ereditaria.

2. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha osservato come, in base alla normativa vigente, non sussistesse l’obbligo dell’INAIL di corrispondere, agli eredi, somme per titoli diversi o ulteriori rispetto a quelle già riconosciute (nello specifico, indennità per inabilità temporanea per il periodo dall’infortunio al decesso, assegno funerario, rendita ai superstiti) e, in particolare, che alcun fondamento giuridico avesse la pretesa di tutela, nei confronti dell’Istituto, di un “danno biologico temporaneo” e/o di un “danno non patrimoniale al di fuori di quanto normativamente previsto”.

1. Al riguardo, la Corte distrettuale ha osservato come il breve tempo intercorso tra l’infortunio ed il decesso non avesse consentito la stabilizzazione di una menomazione permanente per la quale solo è ipotizzabile la tutela indennitaria del D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13, una volta cessata l’inabilità temporanea.

2. Viceversa, in merito all’azione esercitata nei confronti delle parti private, la Corte d’appello ha giudicato responsabili le stesse dell’evento mortale, con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

3. In punto di identificazione del pregiudizio non patrimoniale, richiamata la pronuncia a sezioni unite n. 15350 del 2015, la Corte di appello ha riconosciuto il cd. danno biologico terminale (ritenendo, a detto fine, apprezzabile il lasso di tempo intercorso tra l’infortunio e la morte); per la sua liquidazione, ha utilizzato il criterio della rapportabilità alla inabilità temporanea, secondo le tabelle di Milano

4. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi, sulla base di due motivi.

5. Hanno resistito con controricorso, l’INAIL, A.C. e, con un unico atto, la società Larek e S.C..

6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. n. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

7. Le parti, ricorrenti e controricorrenti, hanno, altresì, depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.

9. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, per contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 3 e 32 Cost. Assumono altresì l’errata quantificazione e liquidazione del danno biologico D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13.

10. Sostengono, in sintesi, che l’art. 13 individua I’INAIL “quale soggetto giuridico nei confronti del quale richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da infortunio sul lavoro (“qualsiasi siano gli esiti”); la Corte d’Appello avrebbe errato nel non riconoscere in capo al de cuius T.R. il diritto al risarcimento del danno biologico, da liquidarsi nella sua “globalità”, con conseguente trasmissione, iure hereditatis, alle eredi.

11. Il motivo e’, nel complesso, da respingere.

12. Le censure prescindono del tutto dal passaggio motivazionale che costituisce la premessa del percorso argomentativo della sentenza impugnata.

13. La Corte territoriale, con giudizio di merito, in questa sede non ritualmente censurato, ha accertato che, nel lasso di tempo intercorso tra l’infortunio e la morte, non vi era stata “stabilizzazione” della lesione all’integrità psico fisica, derivante dall’infortunio.

14. In coerenza con tale affermazione, la Corte di appello di Salerno ha, quindi, osservato come, non maturato in capo al de cuius il beneficio all’indennizzo D.Lgs n. 46 del 2000, ex art. 13 (che postula, invece, una menomazione permanente dell’integrità psico fisica) alcun diritto si fosse trasmesso iure hereditatis.

15. Nei termini indicati, la statuizione della Corte d’appello è corretta ed e’, dunque, immune dai mossi rilievi.

16. L’attuale sistema assicurativo non copre, infatti, il danno biologico temporaneo.

17. In base al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, e al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, n. 2, il danno biologico risarcibile dall’INAIL è solo quello relativo all’inabilità permanente (v. Cass., sez. lav., n. 4972 del 2018; Cass., sez. lav., n. 20392 del 2018; Cass., sez. III, n. 24474 del 2020).

18. Il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 in commento (secondo il testo in vigore dal 14.06.2001), al comma 2, stabilisce, in particolare, che “In caso di danno biologico (…) l’INAIL, nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’art. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni(…)”.

19. A sua volta, l’art. 66 del T.U. (id est: del D.P.R. n. 1124 del 1965) elenca le prestazioni dell’assicurazione, fornite dall’INAIL, nelle seguenti: 1) un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea; 2) una rendita per l’inabilità permanente; 3) un assegno per l’assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi.

20. Dal combinato disposto delle due norme di legge appare, dunque, evidente come il danno biologico coperto dall’Istituto si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell’integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea (art. 74, comma 2, T.U. INAIL).

21. Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il “danno biologico temporaneo” che il cd. “danno morale”.

22. In relazione a detti pregiudizi, per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di “danno biologico terminale” e di “danno morale terminale o catastrofale o catastrofico” (v., sul tema, Cass., Sez.un., n. 15350 del 2015; in particolare, in motivazione, par. 3.1, terzo capoverso; in seguito, tra le altre, v. Cass., sez. lav., n. 8580 del 2019), trasmissibili iure hereditatis, non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall’INAIL. Di essi si dirà, più diffusamente, con riferimento al motivo che segue.

23. Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5- le ricorrenti deducono “la contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché (in relazione agli artt.) artt. 2 e 32 Cost..

24. Le censure, che investono la liquidazione del riconosciuto danno non patrimoniale (nella componente del cd. danno biologico “terminale”), nei confronti delle parti private, sono da respingere.

25. Questa Corte (Cass., sez. un. 15350 del 2015 cit.; v., ex multis, in motiv. Cass. n. 8580 del 2019 cit.) ha escluso la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio.

26. La Corte ha, piuttosto, ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo (Cass. n. 26727 del 2018; n. 21060 del 2016; n. 23183 del 2014; n. 22228 del 2014; n. 15491 del 2014) e di danno morale “terminale o catastrofale o catastrofico”, ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell’intervallo tra l’evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. n. 13537 del 2014; n. 7126 del 2013; n. 2564 del 2012).

29. Per la liquidazione delle indicate poste di danno, la Corte ha specificato (cfr., oltre alla giurisprudenza già citata, Cass. n. 18163 del 2007; n. 1877 del 2006) che, per la componente di danno biologico, la liquidazione ben può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, mentre, per la seconda componente, avente natura peculiare, la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro – ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio, atteso che la lesione è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte.

30. Nel caso di specie, come si è detto, la Corte territoriale ha riconosciuto esclusivamente il danno biologico terminale, per la cui determinazione economica si è attenuta ai principi appena richiamati. La liquidazione è stata, infatti, effettuata utilizzando le indicazioni delle tabelle di Milano -tabelle che costituiscono un riferimento in ambito nazionale per la liquidazione dei danni alla persona- e utilizzato i parametri relativi alla menomazione temporanea dell’integrità psicofisica.

31. Le censure, al di là dei richiami alla violazione e falsa applicazione di legge e alla non più rilevante “contraddittorietà” della motivazione contenuti nella rubrica del motivo, si risolvono in una generica denuncia di erroneità della operata liquidazione senza alcuna specifica deduzione, neppure in termini di omesso esame di alcun “fatto decisivo”, ai fini di una diversa e maggiore quantificazione.

32. Il ricorso va, dunque, conclusivamente, rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.

33. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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