Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6503 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., in proprio e quale legale rappresentante della

societa’ S.S. LA VIOLINA; Z.A.M. in proprio, tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo

studio dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LEUZZI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

BO.GI., C.G., BO.GI.,

bo.gi., D.A., I.N.A.I.L., C.

I.;

– intimati –

e sul ricorso n. 22431/2007 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANIGGIA GIOVANNI, DE

MICHELI CINZIA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.G., in proprio e quale legale rappresentante della

societa’ S.S. LA VIOLINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1010/2 006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/07/2006 R.G.N. 1135/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della s.s. La Violina, nonche’ Z.A.M., proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1010/2006 della Corte di appello di Torino, con la quale erano stati condannati, unitamente a Bo.Gi. ed in solido tra loro, a risarcire al dipendente C.I. i danni derivanti da infortunio sul lavoro. Si costituiva il C.I. con controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato.

Successivamente i ricorrenti principali depositavano atto di rinuncia al ricorso, essendo stato raggiunto accordo transattivo.

Il C.I., a sua volta, depositava atto di rinuncia alle domande tutte proposte col controricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In conformita’ delle concordi dichiarazioni delle parti, i ricorsi devono dichiararsi inammissibili per intervenuta cessazione della materia del contendere, non sussistendo alcun interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale sulla questione in oggetto. Le spese di causa, in difetto di difformi deduzioni, debbono conseguentemente compensarsi.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibili i ricorsi per intervenuta cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di causa.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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