Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6503 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26967/2015 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 290, presso lo studio LEGALE NIGRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO MANTOVANO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA U.S.L. di (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3842/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2015 R.G.N. 106/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con sentenza in data 5 maggio 2015 n. 3842 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, rigettava la domanda proposta da P.C., dipendente della AZIENDA USL di (OMISSIS) (in prosieguo: AUSL) con profilo di collaboratore professionale sanitario-infermiere, in servizio presso la divisione di Chirurgia vascolare del Presidio ospedaliero (OMISSIS), per la condanna dell’AUSL al pagamento dell’indennità per il personale addetto alla terapia intensiva e subintensiva, prevista dall’art. 44 comma 6 del c.c.n.l. del 1995.

2. La Corte territoriale osservava che la originaria ricorrente non era addetta ad un reparto di terapia intensiva e sub-intensiva, presupposto di fatto per il riconoscimento della indennità reclamata, in quanto la unità operativa complessa di chirurgia vascolare non era classificata come tale. La norma contrattuale che riconosceva la indennità non poteva essere interpretata estensivamente.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Ca.  P., articolato in tre motivi. La AUSL è rimasta intimata.

4. Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, per non avere la Corte territoriale argomentato sulle prestazioni professionali svolte, limitando la sua indagine alla classificazione della divisione cui ella era addetta.

2. Con la seconda censura si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la falsa applicazione dell’art. 44, comma sei, lett. c) del c.c.n.l. del comparto SANITA’, censurando la interpretazione della norma contrattuale posta a base della sentenza impugnata.

3. Con il terzo mezzo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella attività professionale svolta presso la divisione di chirurgia vascolare.

4.In via preliminare deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo.

5.Risulta dagli atti che nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (depositata il 5 maggio 2015) la parte ricorrente ha effettuato un primo tentativo di notifica del ricorso alla AUSL presso il difensore costituito nel grado di appello, con spedizione al difensore domiciliatario, in data 4.11.2015 (giorno della richiesta di notifica). La notifica aveva esito negativo, in quanto il difensore risultava trasferito, come dalla relata redatta nella stessa giornata dall’ufficiale giudiziario.

6. Successivamente la parte ha provveduto alla ripresa del procedimento notificatorio soltanto in data 26.1.2016, senza osservare il termine (nella specie, trenta giorni dall’esito negativo della prima notifica) individuato come tempo ragionevole da questa Corte, nell’arresto a Sezioni Unite del 15/07/2016, n. 14594 e nella giurisprudenza successiva (per cui si vedano Cassazione civile sez. VI 31 luglio 2017 n. 19059; sez. VI 19 luglio 2017 n. 17864).

7. Deve in questa sede ribadirsi il principio di diritto secondo cui la parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui questa non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve attivarsi con immediatezza, appreso l’esito negativo, per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento; tali requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

8. Nella fattispecie di causa la ricorrente non ha allegato alcuna circostanza giustificativa del superamento del termine di ripresa del procedimento notificatorio, nei sensi rigorosi sopra detti.

9. Non può rilevare in senso contrario la richiesta di rimessione in termini datata 16.12.2015, presentata dalla parte a termine già decorso e non fondata su alcuna circostanza giustificativa della ritardata ripresa del procedimento notificatorio ma semplicemente sul mancato perfezionamento della prima notifica.

10. Ne consegue che non possono essere conservati gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria mentre la seconda notifica, pur perfezionatasi, appare tardiva.

11. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

12. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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