Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6502 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. I, 17/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A. – elettivamente domiciliato in ROMA, piazza

Augusto Imperatore, 22, presso lo studio dell’avv. POTTINO Guido, dal

quale sono rappresentati e difesi e difesi, unitamente e

disgiuntamente all’avv. Carlo Zauli, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro-tempore –

domiciliato ex Lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di L’Aquila del 12 luglio

2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. Dr. GOLIA Aurelio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.A. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi avverso i provvedimento emesso dalla Corte d’appello di L’Aquila in data 12 luglio 2007 con cui il Ministero della giustizia veniva condannato ex Lege n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 4.750,00 a titolo di danno non patrimoniale per l’eccessivo protrarsi di un processo civile iniziato dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno ed ancora pendente in appello.

La Corte d’appello ha rilevato: che “la mancata definizione del procedimento di cui in premessa a dieci anni e mezzo dal suo inizio costituisce certamente un’anomalia, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo”; che il differimento della trattazione per quattro anni e nove mesi ha trovato causa in carenze delle strutture giudiziarie, mentre il lungo intervallo di tempo intercorrente tra le varie udienze è riferibile alla inadeguatezza degli organici del personale giudicante; che nessuna responsabilità della lungaggine processuale sembra debba essere attribuita al comportamento delle parti; che è ravvisabile l’esistenza di un danno non patrimoniale, equitativamente liquidato in Euro 4.750,00.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; ha depositato memoria il ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato. La Corte di merito non ha quantificato il periodo di ragionevole durata del processo presupposto nè, conseguentemente, ha individuato il periodo della accertata violazione. Nè dal tenore complessivo della pronuncia tale accertamento può dirsi implicito nella quantificazione dell’indennizzo per l’importo di Euro 4.750,00 giacchè la Corte di merito neppure indica quale sia il parametro annuo dell’equa riparazione.

Resta assorbito l’esame dei motivi dal secondo al quarto, attenendo essi ad aspetti succedanei. Il quinto motivo è, invece, inammissibile. La Corte di merito ha escluso il danno patrimoniale, perchè nulla è stato provato sotto tale profilo. Il motivo di ricorso non indica quali circostanze decisive siano state trascurate dalla Corte d’appello. Esso si risolve, pertanto, in una generica contestazione della conclusione cui, motivatamente sul punto, è giunta la Corte territoriale.

In conclusione,ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione condividendo le argomentazioni che le fondano, che conducono all’accoglimento del primo motivo, assorbiti i motivi dal 2^ al 4^, ed al rigetto del 5^ motivo.

Al riguardo, va osservato che la cassazione del decreto per la mancata quantificazione del periodo di irragionevole durata ha carattere preliminare ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore valutazione, come correttamente osservato nella relazione, contrariamente a quanto dedotto nella memoria.

In relazione alle censure accolte il decreto va cassato e la causa rinviata alla stessa Corte d’appello che, in diversa composizione provvederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese della presente fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei sensi precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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