Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6502 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 30/11/2016, dep.14/03/2017),  n. 6502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15395/2015 proposto da:

CENTRO ELABORAZIONE DATI S.A.S DI L.P.G., P.IVA

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262/264, presso lo studio dell’avvocato STEFANO OLIVA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE MOGAVERO, in virtù di

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI PALERMO, C.F. (OMISSIS), in persona del Prefetto pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 5507/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, emessa e

depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Pasquale Mogavero, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 13 ottobre 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 12 novembre 2014, ha rigettato l’appello con il quale Centro Elaborazione Dati s.a.s. di L.P.G. chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di pace di Bagheria del 20 dicembre 2012, di rigetto dell’opposizione proposta dalla società avverso il verbale in data 31 maggio 2012 di accertamento della violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 176. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribunale ha accertato che la mancata contestazione immediata della violazione era motivata da ragioni specifiche, indicate nel verbale di contestazione, della cui veridicità non poteva dubitarsi (art. 2699 c.c.).

Per la cassazione della sentenza ricorre Centro Elaborazione Dati sas sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Prefetto di Palermo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, nel senso della infondatezza.

Con i primi due motivi è denunciata violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 e 201 e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), e vizio di motivazione, per omesso esame di fatto decisivo, e si assume che la mancata immediata contestazione non fosse in realtà giustificata, in quanto nel verbale di accertamento era riprodotta l’espressione generica che dava atto della “impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge”, ritenuta insufficiente dalla giurisprudenza di legittimità (è richiamata Cass., sez. 2, sent. n. 8837 del 2005).

Le doglianze sono inammissibili.

Quanto al primo motivo, si rileva la carenza di autosufficienza, in quanto, a fronte della affermazione contenuta in sentenza, la società ricorrente si limita a richiamare il verbale di contestazione, senza trascriverlo, con la conseguenza che questa Corte non è posta a conoscenza dell’esatto contenuto del verbale e quindi non può esaminare il merito della censura.

Il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5.

La norma citata, applicabile al caso di specie, in quanto il giudizio di appello risulta introdotto con atto depositato successivamente al giorno 11 settembre 2012, esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” e la ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello siano tra loro diverse (Cass., sez. 6-2, sent. n. 5528 del 2014).

Con il terzo motivo è denunciata violazione di legge in riferimento all’an e, in subordine, al quantum della pronuncia sulle spese di lite.

La contestazione sul riparto delle spese è manifestamente infondata, attesa la soccombenza della ricorrente.

E’ infondata anche la subordinata, con la quale la ricorrente lamenta la sproporzione tra l’importo liquidato e il valore della causa, e comunque la violazione dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014.

Si osserva al riguardo che, secondo quanto rappresentato dalla stessa ricorrente, vi sarebbe uno scostamento in eccesso di euro 8,00 tra l’importo liquidato dal giudice d’appello a titolo di onorario e quello massimo previsto per lo scaglione di riferimento sarebbe pari a 8 euro, scostamento compatibile con la previsione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che consente l’aumento, di regola, fino all’80 per cento, o la diminuzione fino al 50 per cento”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’Adunanza della corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide il rigetto dei primi due motivi di ricorso, mentre dissente dalla relazione con riferimento al terzo motivo di ricorso, limitatamente al quantum della liquidazione delle spese di lite;

che, dato atto della tardività della memoria depositata dalla ricorrente, il Collegio rileva che l’importo liquidato in Euro 1.700,00 complessivi viola i parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, con riferimento al valore della lite per i giudizi dinanzi al Tribunale;

che in parte qua il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con conseguente nuova liquidazione delle spese del giudizio di appello, mentre le spese del presente giudizio sono compensate, in ragione della soccombenza reciproca.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di appello in complessivi Euro 780,00, oltre spese generali e accessori di legge. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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