Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6501 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. I, 17/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.V. e V.G. – elettivamente domiciliati

in ROMA, piazza Augusto Imperatore, 22, presso lo studio dell’avv.

Guido Pottino, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente e

disgiuntamente all’avv. ZAULI Carlo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro-tempore –

domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona del 20 giugno

2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27 gennaio 2010 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. Dr. GOLIA Aurelio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.V. e V.G. hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi, cui ha resistito il Ministero della giustizia, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Ancona in data 20 giugno 2007 con cui il Ministero veniva condannato ex Lege n. 89 del 2001 al pagamento, in favore di ciascuno di essi, di un indennizzo di Euro 9.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per l’eccessivo protrarsi di un processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Forlì ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti per effetto delle gravi lesioni riportate dal figlio B.F. in un incidente stradale.

La Corte d’appello – rilevato che il processo era durato nove anni, calcolati dalla data della prima udienza – ha quantificato in cinque anni il periodo di irragionevole durata, avuto riguardo all’attività istruttoria nel complesso svolta, alla pur relativa complessità del giudizio sotto il profilo fattuale e alla avvenuta riunione di procedimenti.

La stessa Corte ha escluso l’esistenza di ulteriori componenti del danno morale soggettivo – il danno esistenziale e il danno psicobiologico – e la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

Hanno depositato memoria le ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato. Il giudice di merito ha errato nel computare la durata complessiva del giudizio di primo grado dalla prima udienza di comparizione delle parti, anzichè dalla data di notifica dell’atto di citazione.

Il secondo motivo è, in parte, manifestamente fondato.

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il termine medio di durata ragionevole del processo civile in primo grado è di tre anni. La Corte territoriale si è discostata da tale parametro, ed ha ritenuto giustificato un anno in più per il fatto che nel processo presupposto si sono rese necessarie consulenze tecniche per accertare la dinamica del sinistro stradale e per la quantificazione dei danni subiti dai soggetti interessati alla vicenda processuale. In realtà, la Corte d’appello non spiega, se non con una motivazione generica, perchè il ricorso alla consulenza tecnica – che costituisce un momento fisiologico del processo – abbia comportato una complessità del giudizio presupposto tale da richiedere una maggiore durata rispetto a quella normale. La stessa Corte neppure spiega perchè la riunione di cause, in particolare disposta alla prima udienza, richieda un allungamento della durata del giudizio.

Nel resto, il motivo è manifestamente infondato. Difatti, in base alla L. n. 89 del 2001, art. 2, è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine di durata ragionevole, non potendosi tenere conto, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, di ogni anno di durata del procedimento (Sez. 1^, 13 aprile 2006, n. 8714;

Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).

Il terzo ed il quarto motivo – che per la loro stretta connessione vanno esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati. La Corte di merito si è basata sul principio, più volte, affermato da questa Corte (Sez. 1^, 4 ottobre 2005, n. 19354, ed altre conformi), secondo cui, in tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, il pregiudizio esistenziale costituisce una voce del danno non patrimoniale, non un autonomo titolo di danno; ed ha rilevato che, nel caso di specie, i ricorrenti non avevano dedotto alcunchè di specifico con riguardo al danno esistenziale nè avevano prodotto documentazione da cui poter inferire che lo stato di patema d’animo si era risolto in una alterazione organica medicalmente rilevante. Con motivazione adeguata e corretta, pertanto, la Corte d’appello non ha fatto ricorso ad una c.t.u. – che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo – per acquisire la prova di tali ulteriori voci del danno non patrimoniale.

Il quinto motivo è, invece, inammissibile. La Corte di merito ha escluso il danno patrimoniale, perchè nulla è stato provato sotto tale profilo. Il motivo di ricorso non indica quali circostanze decisive siano state trascurate dalla Corte d’appello. Esso si risolve, pertanto, in una generica contestazione della conclusione cui, motivatamente sul punto, è giunta la Corte territoriale.

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione e che conducono all’accoglimento dei primi due motivi – nei sensi precisati nella relazione – ed al rigetto degli altri motivi.

Relativamente al secondo motivo, ed alle deduzioni svolte nella memoria, a conforto dell’infondatezza della tesi, secondo la quale l’equa riparazione dovrebbe essere computata avendo riguardo all’intera durata del giudizio, è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla sentenza n. 10415 del 2009 (i cui argomenti devono aversi qui per integralmente trascritti) che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo;

diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati.

In ordine al terzo ed al quarto motivo, va osservato che la memoria costituisce, sostanzialmente mera reiterazione del ricorso e neppure considera che il danno esistenziale, come di recente hanno affermato le Sezioni unite civili, non costituisce una autonoma categoria di danno (Cass. S.U. n. n. 26972 del 2008).

In ordine al quinto motivo, a fronte della corretta conclusione di manifesta inammissibilità, la memoria neppure prende in esame la relazione, ma si traduce in una sostanziale reiterazione delle deduzioni inammissibili svolte nel mezzo.

In relazione alle censure accolte il decreto va cassato e la causa rinviata alla stessa Corte d’appello che, in diversa composizione provvederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei sensi precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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