Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6501 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23229-2014 proposto da:

G.M., G.I., G.G. tutti in proprio e

in qualità di eredi di g.m.g., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA LOTARIO 6, presso lo studio

dell’avvocato SILVIA TAGLIENTE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONINO LACOPO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ERGO ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante Dott.

J.K.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PIRANI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELA ARIANNA CURATOLA, MARCO

AURELIO CURATOLA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

GA.MA., S.M., S.R., S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 243/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO LACOPO;

udito l’Avvocato BRUNO POGGIO per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza dell’11 luglio 2013 il Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, accoglieva parzialmente domanda di G.G. – in proprio e quale legale rappresentante del figlio minorenne G.M. – e G.I. per il risarcimento del danno subito in conseguenza del decesso del rispettivo figlio e fratello g.m. in un sinistro stradale del (OMISSIS) per essersi scontrato alla guida di un motociclo con una vettura condotta da S.A.R., domanda proposta nei confronti degli eredi dell’automobilista, Ga.Ma., S.M., S.R. e S.A., e di Bayerische Assicurazioni S.p.A..

Avendo presentato appello principale G.G. e G.I., e appello incidentale Bayerische Assicurazioni S.p.A., e non essendosi costituiti gli eredi dell’automobilista che venivano quindi dichiarati contumaci, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 13 – 25 giugno 2013, accoglieva parzialmente entrambi i gravami, e pertanto attribuiva al motociclista il 30% della responsabilità del sinistro (il Tribunale ne aveva invece ritenuto integralmente responsabile l’automobilista) e quantificava il risarcimento secondo le tabelle di Milano del 2013.

2. Propongono ricorso G.G., G.I. e G.M., sulla base di tre motivi, da cui si difende con controricorso e successiva memoria ex articolo 378 c.p.c., Ergo Assicurazioni S.p.A., già Bayerische Assicurazioni S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1 Il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 292 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 161 c.p.c., e nullità della sentenza.

Questa censura lamenta che il giudice d’appello non ha disposto la notifica dell’appello incidentale ai contumaci Ga.Ma., S.M., S.R. e S.A., litisconsorti necessari, osservando che il deposito della comparsa di costituzione della compagnia assicurativa ha costituito il contraddittorio solo nei confronti degli appellanti principali, mentre per le parti contumaci, in forza dell’art. 292 c.p.c., sarebbe stato necessario notificare l’atto.

Il motivo è inammissibile, dal momento che i ricorrenti non hanno interesse a proporlo, non potendo addurre alcun loro vantaggio quale conseguenza della notifica dell’appello incidentale agli eredi del deceduto automobilista. Al contrario, anzi – si nota ad abundantiam – l’appello incidentale è stato proposto oggettivamente a favore anche dei suddetti responsabili solidali, essendo finalizzato a contrastare (come in effetti è riuscito, ottenendo l’attribuzione del 30% della responsabilità all’motociclista) l’accertamento della responsabilità totale del loro de cuius nella causazione del sinistro operato dal giudice di prime cure.

3.2 n secondo motivo denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: se la corte territoriale avesse ben valutato le risultanze istruttorie (in particolare le testimonianze dei trasportati sull’automobile e degli agenti della Polizia Stradale, nonchè la relazione di quest’ultima) non avrebbe ritenuto sussistente un concorso di responsabilità. La corte inoltre non avrebbe tenuto conto che la manovra del automobilista (il quale avrebbe tagliato la strada al motociclista per attraversare la carreggiata allo scopo di uscire da una rampa riservata all’uscita di chi veniva in senso opposto) avrebbe reso impossibile evitare l’impatto.

La doglianza è palesemente inammissibile, perchè, lungi dall’identificare uno specifico fatto discusso e decisivo di cui la motivazione appaleserebbe l’omessa valutazione, è diretta a chiedere al giudice di legittimità di effettuare un terzo grado di merito mediante la revisione degli esiti del compendio probatorio, così esorbitando dalla tassatività dei mezzi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., e dai confini della giurisdizione di questa Suprema Corte.

3.3 Il terzo motivo denuncia, ancora ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo, per avere il giudice d’appello applicato, per determinare il danno morale dei ricorrenti. Il minimo delle tabelle milanesi del 2013, senza spiegarne il perchè. Inoltre, accogliendo l’appello incidentale la corte territoriale ha ridotto il risarcimento del danno. La quantificazione di questo andrebbe pertanto rimodulata “in considerazione della vicenda clinica e della situazione concreta della parte lesa” (il riferimento è al danno biologico subito dal padre del motociclista, G.G., nella misura del 15% per forma depressiva).

Anche questo motivo, in realtà, chiede al giudice di legittimità di sostituire la sua valutazione di merito – qui in ordine al quantum del danno – a quella operata dal giudice d’appello. A ciò si aggiunge che il motivo si attesta su un livello di indubbia genericità, poichè non indica specificamente quale sarebbe dovuto essere il quantum nell’ambito della forbice tabellare, limitandosi, invece, a censurare la valutazione della corte territoriale perchè corrispondente al minimo di tale forbice. Anche questo motivo, dunque, incorre in inammissibilità, e ictu oculi del tutto inconsistente, infine, è l’argomento nel senso che, se la responsabilità viene ridotta, per controbilanciare ciò dovrebbe essere elevato il quantum del danno.

In conclusione, l’intero ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, alla rifusione alla controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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