Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6501 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23507/2017 proposto da:

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA n. 400, presso lo studio

dell’avvocato SILVIA SCOPELLITI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO PAOLO CAVALCANTI;

– ricorrente –

contro

T.M., G.C.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1699/2017 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2017 R.G.N. 6805/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 dal Consigliere dott. CATERINA MAROTTA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. FRESA Mario, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1699/2017 dell’11/4/2017, respingeva l’impugnazione del Comune di Latina nei confronti della decisione del Tribunale di Latina che aveva accolto la domanda proposta da T.M. e G.O.C., autisti del trasporto pubblico locale con più contratti a tempo determinato (stipulati tra il 1999 e il 2005), intesa ad ottenere, sul presupposto di una discriminazione tra dipendenti assunti con contratto a termine e dipendenti a tempo indeterminato, l’applicazione del c.c.n.l. autoferrotranvieri in luogo di quello dei dipendenti comunali, con condanna dell’Ente al pagamento delle differenze retributive;

la Corte territoriale, ritenendo incontestata la circostanza che agli appellati fosse stato applicato nei periodi di cui ai contratti a termine il c.c.n.l. “ANCI-Enti Locali” (pag. 2 della sentenza impugnata) mentre al personale con mansioni di autista assunto a tempo indeterminato il Comune fosse stato applicato il c.c.n.l. Autoferrotranvieri, prevedente un regime retributivo maggiormente favorevole, sosteneva che una volta applicato ai conducenti a tempo indeterminato un determinato trattamento economico non potesse il Comune non applicare in medesimo trattamento anche agli assunti a termine e che non rilevasse la non opponibilità a tali assunti del giudicato riguardante i soli conducenti a tempo indeterminato;

2. il Comune di Latina ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un motivo;

3. le parti intimate non hanno svolto attività difensiva;

4. il Procuratore Generale ha presentato requisitoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso;

5. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con l’unico articolato motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE clausola 4 accordo quadro 18.3.1999, dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324c.p.c., dell’art. 437c.p.c., dell’art. 5 della legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo;

censura la sentenza impugnata per aver negato la sussistenza, nella specie, delle “ragioni oggettive” a fronte di una gestione del trattamento economico dei lavoratori a tempo determinato esattamente corrispondente ai termini fattuali e normativi presupposti;

rileva che la decisione assunta è in contrasto con il principio di estensione del giudicato evidenziando che le sentenze del Pretore di Latina nn. 1089/1982 e 1259/1983 (che avevano definitivamente riconosciuto il diritto dei dipendenti a tempo indeterminato all’applicazione del più favorevole trattamento previsto dal c.c.n.l. Autoferrotranvieri) non potevano essere estese oltre la loro portata soggettiva ed inoltre integravano una “ragione oggettiva” (obbligo per la PA di applicare una pronuncia passata in giudicato) per escludere che il diverso trattamento di cui al c.c.n.l. ANCI-Enti Locali, riservato ai dipendenti con contratto a termine, fosse in sè discriminatorio;

aggiunge che tale diverso trattamento, nell’ambito di un servizio di trasporto pubblico organizzato secondo il modello in economia, era quello previsto dalla normativa contrattuale per i rapporti di natura pubblicistica, mentre ogni applicazione estensiva del c.c.n.l. Autoferrotranvieri sarebbe risultata illegittima, contra legem, fonte di responsabilità amministrativo-contabile;

2. il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate;

3. in primo luogo va ribadito in questa sede che qualora il servizio di trasporto pubblico sia espletato dal Comune mediante gestione diretta in economia – sicchè i dipendenti ad esso addetti vengano ad essere stabilmente inseriti nella organizzazione del Comune – il rapporto di lavoro ha natura pubblicistica e, a seguito della privatizzazione, ricade nella disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001, (v. Cass. 11 settembre 2012, n. 15167; Cass., Sez. Un., 28 giugno 2006, n. 14852; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2004, n. 1240; Cass., Sez. Un., 19 agosto 2003, n. 12097); soltanto qualora sia stata costituita un’azienda speciale, autonoma e distinta rispetto alla organizzazione pubblicistica del Comune, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della Azienda esula dall’ambito del pubblico impiego privatizzato, che non si applica agli enti pubblici economici e, quindi, alle Aziende di trasporto;

4. va, altresì, ribadito che il datore di lavoro pubblico – a differenza del datore di lavoro privato – non ha il potere di disporre dell’inquadramento dei lavoratori ma è obbligato ad attenersi alla disciplina della contrattazione del comparto; il legislatore della privatizzazione, infatti, sin dal primo intervento ha provveduto a riconoscere il ruolo della contrattazione collettiva come fonte direttamente regolativa dei rapporti di lavoro ed ha dettato una specifica disciplina delle sue parti e delle modalità di negoziazione;

5. in particolare, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 3, stabilisce che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono regolati contrattualmente e che i contratti collettivi sono stipulati secondo le modalità previste nel titolo III del medesimo decreto legislativo;

6. il successivo D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49, ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico e, nel contempo, ha posto il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti;

7. è da tempo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui il principio di pari trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (per tutte: Cass. 5 febbraio 2020, n. 2718 e giurisprudenza ivi citata) e l’adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sè, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacchè la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (v. Cass. 15 giugno 2018, n. 15902);

8. nella fattispecie di causa poichè è pacifico che il Comune di Latina gestiva in economia il servizio di trasporto pubblico, ai dipendenti addetti al servizio doveva essere applicato il c.c.n.l. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

9. improprio è il riferimento contenuto sia nella sentenza impugnata sia nello stesso ricorso del Comune al c.c.n.l. “ANCI-Enti Locali” quale contratto collettivo applicabile ai dipendenti comunali: il c.c.n.l. ANCI disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della Associazione Nazionale Comuni Italiani e non dei dipendenti del Comune, cui si applica, come sopra esposto, il c.c.n.l. del Comparto Regioni e Autonomie Locali, poi confluito nel Comparto Funzioni Locali;

10. agli odierni intimati, dipendenti a termine, doveva essere dunque applicato detto contratto di Comparto e non il c.c.n.l. ANCI, che nel ricorso viene invece individuato quale contratto collettivo di disciplina dei plurimi rapporti intercorsi con il Comune (invero si evince dallo stesso ricorso per cassazione – pag. 2 – che i contratti a termine in questione erano stati stipulati mediante la sottoscrizione di regolari contratti individuali a seguito di selezione pubblica e mediante apposite deliberazioni della Giunta Municipale che avevano previsto l’applicazione, in favore degli assunti, del “trattamento economico corrispondente alla Categoria B3, ex 5 qualifica funzionale, del c.c.n.l. Enti Locali”);

11. lo stesso contratto collettivo doveva essere parimenti applicato a tutti i dipendenti a tempo indeterminato addetti al servizio pubblico di trasporto;

12. il Comune ricorrente sostiene di aver applicato ai dipendenti di ruolo il c.c.n.l. Autoferrotranvieri, essendo tenuto alla esecuzione del giudicato di cui alle sentenze del Pretore di Latina n. 1089/1982 e 1259/1983, che avevano dichiarato il dritto degli allora ricorrenti alla applicazione di quel contratto;

13. ora, a prescindere dal rilievo del limite soggettivo di applicazione del giudicato – (che ha forza di legge, ex art. 2909 c.c., nei confronti delle sole parti del giudizio, dei loro eredi o aventi causa e non rispetto ai dipendenti di ruolo che non vi parteciparono, per scelta o perchè assunti in epoca successiva) -, tale affermazione non considera che la ultrattività del giudicato nei rapporti di durata incontra un generale limite oggettivo;

14. ed invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, se è vero che la pronuncia giudiziale inerente un rapporto di durata è destinata a proiettarsi in futuro – per cui tra le parti vale, anche per il tempo a venire, l’assetto degli interessi risultante dal dictum del giudice – la portata precettiva del giudicato esplica i suoi effetti nel tempo successivo alla sua emanazione “rebus sic stantibus” (Cass., Sez. Un., 7 luglio 1999, n. 383; Cass. 11 novembre 2003 n. 16959; Cass. 16 agosto 2004, n. 15931; Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 23 luglio 2015, n. 15493; Cass. 21 aprile 2017, n. 10156);

15. pertanto, se con una determinata pronuncia si accerta l’esistenza di determinati diritti – e, correlativamente, di obblighi gravanti sulla controparte tale statuizione non può essere posta nel nulla “a situazione normativa e fattuale immutata” mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell’intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione per sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento;

16. nella fattispecie – pur a voler ipotizzare che tutti i dipendenti di ruolo addetti al servizio di trasporto nel periodo di causa (1999 – 2005) erano stati parte del giudizio definito dal giudicato – sarebbe comunque evidente il mutamento della disciplina giuridica del rapporto di lavoro (svolto nell’ambito di una gestione diretta ed in economia del servizio di trasporto pubblico espletato dal Comune) prodotto dalla privatizzazione dell’anno 1993, che ne cambiava interamente la disciplina, le fonti regolatrici, la conformazione della relazione tra le parti;

17. in particolare, il vincolo del giudicato cessava di produrre effetti già in forza della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 29 del 1993, il cui art. 2, comma 3 recitava: “I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2, sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 49, comma 2”; tale norma, come sopra esposto, introduceva il principio di parità di trattamento contrattuale, con quanto ne consegue in punto di inderogabilità della disciplina del comparto;

18. deriva da quanto precede che il suddetto giudicato non poteva costituire una ragione oggettiva per attribuire un trattamento economico differenziato ai dipendenti di ruolo, perchè non era più quella la regula iuris del loro rapporto di lavoro;

19. fermo quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata è censurabile laddove ha ritenuto decisivo il principio di non discriminazione, principio che tuttavia non può essere invocato per estendere ai dipendenti a termine un trattamento economico mantenuto illegittimamente ai dipendenti a tempo indeterminato;

20. il fattore protetto dal principio di non discriminazione di cui all’art. 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE è la natura a termine del rapporto di lavoro; non rientra nella sua orbita, dunque, la differenza di trattamento che non dipende dal fattore protetto – (la natura temporanea del rapporto di lavoro) – ma esclusivamente dalla applicazione ai dipendenti a tempo indeterminato di un trattamento divenuto contra legem;

21. la Amministrazione pubblica è infatti tenuta a recupere quanto corrisposto ai dipendenti in violazione delle previsioni del contratto di comparto, per quanto previsto dalla disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45;

22. deve essere conclusivamente affermato che nel pubblico impiego privatizzato la non discriminazione del dipendente a termine sotto il profilo del trattamento economico va verificata rispetto al trattamento economico legittimamente riconosciuto dalla Amministrazione datrice di lavoro ai dipendenti di ruolo in applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale il datore di lavoro pubblico non ha alcun potere di disposizione; la comparazione non può essere effettuata, invece, rispetto ad un trattamento economico diverso da quello della contrattazione collettiva del compatto, che sia stato riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato in via di fatto;

23. il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’azionata domanda;

24. il diverso orientamento espresso nella presente sede di legittimità rispetto a quello seguito nelle fasi del merito induce a compensare tra le parti le spese di primo e secondo grado, mentre esse seguono la regola generale della soccombenza per quanto attiene al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge le azionate domande; compensa le spese dei gradi di merito e condanna gli intimati al pagamento, in favore del Comune di Latina, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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