Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6501 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19780-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAVIDE TARSITANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1346/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

D.R. ricorreva per l’annullamento dell’atto di contestazione e dell’avviso di accertamento per Irpef anno 2006, che la CTP di Cosenza, con sentenza n. 260/1/2013 dep. il 24.4.2013, accoglieva. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, che la CTR della Calabria, con sentenza n. 1346/2/2017 dep. il 23.5.2017, dichiarava inammissibile, per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell’appello, onde verificare la tempestività della costituzione in giudizio.

La CTR, sintetizzate le domande dell’appellante e le eccezioni dell’appellato, rilevava d’ufficio l’impossibilità di verificare la tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, che aveva depositato l’atto di appello il 19.6.2014 senza la ricevuta di spedizione della raccomandata, allegando “solo la copia della ricevuta postale di ritorno della raccomandata indirizzata a Tarsitano Davide difensore di D.R.” e “una lista con elencate 19 raccomandate, tra le quali – nella colonna dei destinatari- al punto 2 viene indicato Tarsitano Davide, intestata all’Agenzia delle entrate di Cosenza, con l’apposizione anche in essa di un timbro postale, ma senza alcuna firma e senza alcuna qualifica di chi l’ha apposto e senza alcuna leggibile data. Risulta invece la ricevuta del deposito in appello – datata 12.6.2014- presso la CTP di Cosenza”.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della indicata sentenza.

Il contribuente si costituisce con controricorso ed eccepisce l’inammissibilità e la infondatezza del ricorso; deposita memoria (nella quale insiste nella inammissibilità del ricorso in quanto con esso si propone una diversa valutazione delle emergenze istruttorie al fine di dimostrare la tempestività dell’appello, trattandosi peraltro di impugnazione inconferente rispetto alla ratio decidendi -irrituale costituzione in giudizio dell’appellante, e non erronea valutazione della idoneità della documentazione prodotta per dimostrare la tempestività dell’appello).

Diritto

CONSIDERATO

che:

premessa l’ammissibilità del ricorso, in cui è dedotto un error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la CTR in relazione alla regolare costituzione del contraddittorio, l’unico motivo del ricorso, col quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, e artt. 156 e 327 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, va accolto.

Il motivo è fondato, risultando quanto affermato dalla ricorrente conforme agli atti di causa, come riportati nel corpo del ricorso, per il principio di autosufficienza, e come emerge dal fascicolo d’ufficio, consultabile da questa Corte in relazione al vizio denunciato;

va sul punto ribadito che al fine della tempestività della costituzione dell’appellante (ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, richiamato, per il giudizio di appello, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53), vige il principio, reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 1944/2016; n. 12027/14, n. 9173/11), secondo il quale deve aversi riguardo alla data di ricezione, e non alla data di spedizione, del ricorso in appello;

il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità, essendovi la certezza della ricezione dell’atto (4.11.2013) nel rispetto del termine di decadenza;

questa Corte a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio, postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”;

nella specie, risulta in atti che l’atto di appello era stato notificato con raccomandata postale il 10.6.2014 con consegna del plico al destinatario il 11.6.2014) da parte del servizio postale (come da cartolina di ritorno allegata in copia agli atti da cui risulta leggibile il timbro postale, come da verifica del fascicolo di merito) e che il deposito è avvenuto nel termine previsto per la costituzione in giudizio dell’appellante, che si è infatti tempestivamente costituito.

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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