Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6500 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/03/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EXXONMOBIL CHEMICAL FILMS EUROPE SUD S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA’ 20/13, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA

PIERLUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato MOTTA CATALDO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.N.G., DE.AN.RA., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA OMICCIOLI 100, presso il sig. CAPPELLI

MARIO, rappresentati e difesi dall’avvocato GRECO GIACOMO, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1599/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/07/2007 R.G.N. 1391/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato MOTTA CATALDO;

udito l’Avvocato GRECO GIACOMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30.11.2005 il Tribunale di Brindisi, previa declaratoria di illegittimita’ dei licenziamenti comminati ai ricorrenti, aveva disposto l’immediata reintegrazione dei predetti e condannato la societa’ epigrafata al pagamento, in favore di ciascuno di essi, di un’indennita’ commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del recesso sino alla reintegra, nonche’ alla corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il licenziamento ritenuto illegittimo dal Tribunale, era stato intimato nei confronti di entrambi i ricorrenti in relazione ai fatti verificatisi il giorno (OMISSIS), nella sala mensa dello stabilimento, allorche’ gli stessi, in presenza di altro personale, si erano impegnati in un diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, reiterato dopo pochi minuti in prossimita’ dello spogliatoio, a seguito del quale il De. aveva riportato escoriazioni all’occhio sinistro, immediatamente medicate, ritenendosi che con la loro condotta i dipendenti avevano arrecato grave perturbamento alla vita aziendale.

Con sentenza del 9.7.2007 della Corte di Appello di Lecce veniva respinto l’appello della societa’, sostenendosi che il diverbio era avvenuto per questioni niente affatto connesse alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, durante una pausa lavorativa e lontano dai reparti produttivi, per cui non si era avuta alcuna interruzione dell’attivita’ lavorativa e l’unico perturbamento arrecato era consistito nel disturbo arrecato all’ingegner B., intervenuto per invitare tutti alla calma. Non poteva parlarsi di azioni delittuose connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ne’ vi era stato alcun grave nocumento morale o materiale.

Propone ricorso per cassazione, ritualmente notificato, la Exxonmobil Chemical Films Europe spa, affidato a due motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso i lavoratori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce la societa’ ricorrente la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per falsa applicazione dell’art. 55 ccnl per gli addetti all’industria della gomma e della plastica, in rapporto all’art. 2119 c.c. Assume la portata meramente esemplificativa e non tassativa dell’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi e rileva che la corte territoriale non avrebbe dovuto escludere la ricorrenza della giusta causa ai sensi di art. 2119 c.c. Peraltro, evidenzia che il secondo episodio, contestato ai dipendenti e verificatosi a distanza di pochi minuti dal primo diverbio, era idoneo a confermare l’intensita’ dell’elemento psicologico.

Con il secondo motivo lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5 resa in sentenza sul comportamento dei lavoratori licenziati, da reputarsi controverso e decisivo per la richiesta declaratoria di legittimita’ del licenziamento irrogato.

La corte del merito aveva, a dire della ricorrente, motivato il rigetto del gravame riportando il testo dell’art. 55, comma 1, del ccnl di riferimento ed analizzandolo con argomentazioni insufficienti e contraddittorie, atteso che la previsione contrattuale contempla ipotesi tra loro alternative (lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, o che provochi all’azienda nocumento morale o materiale o compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro).

Peraltro, l’esame della prova testimoniale avrebbe dovuto condurre a differenti conclusioni, in quanto i due contendenti erano stati separati dagli altri colleghi presenti ai due episodi, nei quali per di piu’ erano ravvisabili gli estremi dei reati di percosse ex art. 581 c.p.c. di lesioni personali. Non doveva, poi, secondo la societa’, attribuirsi rilevanza a comportamenti successivi dei dipendenti, che avevano ripreso normali rapporti nell’ambito lavorativo ed avevano formulato le proprie scuse. Infine, doveva tenersi in considerazione la esistenza di sanzione disciplinare irrogata ad uno dei ricorrenti gia’ in precedenza, ai fini della valutazione complessiva della condotta posta in essere.

L’affermazione contenuta nel primo motivo di ricorso e’ conforme al principio piu’ volte enunciato da questa Corte, secondo il quale l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, percio’, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr., tra le tante, Cass 16 marzo 2004 n. 5372, Cass. 18.8.2004 n. 16260). E’ stato, piu’ specificamente, anche osservato che la nozione di giusta causa e’ nozione legale e il giudice non e’ vincolato alle previsioni di condotte integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi e che, tuttavia, cio’ non esclude che ben possa il giudice far riferimento ai contratti collettivi e alle valutazioni che le parti sociali compiono in ordine alla valutazione della gravita’ di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalita’; che il relativo accertamento va, pero’, operato caso per caso, valutando la gravita’ in considerazione delle circostanze di fatto e prescindendo dalla tipologia determinata dai contratti collettivi, sicche’ il giudice puo’ escludere che il comportamento costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dai contratti collettivi, solo in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (cfr. in tal senso Cass 14.2.2006 n. 2906).

Nella specie, tuttavia, il motivo deve ritenersi inammissibile in virtu’ di una duplice considerazione. In primo luogo lo stesso risulta proposto in dispregio del principio di autosufficienza e di quanto prescritto, per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione al deposito di atti processuali, documenti, contratti collettivi o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda. Il requisito non appare soddisfatto, atteso che si e’ omesso di precisare in quale sede processuale il CCNL e’ stato prodotto nelle fasi di merito e dove, quindi, la Corte potrebbe esaminarlo in questa sede, per effetto della relativa gia’ avvenuta produzione nelle fasi di merito. Al riguardo, e’ stato, invero, osservato, che anche con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della ed autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione deve essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360, n. 3 o di un vizio costituente error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, e’ necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nei ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimita’ essa e’ rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilita’ la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1 (cfr. Cass. 25.5.2007 n. 12239; Cass. 20594/2007; 20437/2008; 4056/2009). Anche per il ccnl deve valere analoga esigenza, al fine di rendere possibile l’esame completo del contenuto delle previsioni contrattuali, relative – per quanto attiene al caso di specie – alle sanzioni disciplinari, in connessione alla previsione dei corrispondenti obblighi posti a carico del lavoratore, eventualmente ulteriori rispetto a quelli in via generale gia’ previsti dalla legge.

E’ stato in proposito specificato da questa Corte che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilita’, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui a D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non puo’ dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendo ritenersi che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 cod. civ. e segg., e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale de contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr, Cass. 2 luglio 2009 n. 15495).

In secondo luogo, anche il quesito, per come formulato, si presenta inammissibile. Ed invero, lo stesso non risponde ai canoni di cui all’art. 366 bis c.p.c., risultando esposta solo una richiesta generica di accertamento della violazione della norma di legge, laddove il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. 30.9.2008 n. 24339, cui adde, tra le tante, Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044).

Rileva, poi, la Corte che il secondo motivo di impugnazione e’ inammissibile, atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “qualora il ricorrente, in sede di legittimita’, denunci l’omessa o erronea valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisivita’, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, i dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione e’ mancata ovvero e’ stata insufficiente o illogica” (cfr, tra le altre, Cass. 19 marzo 2007 n. 6640; Cass., 7 dicembre 2005 n. 26990). Ed ancora e’ stato affermato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita’ ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se ne ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non puo’ invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello operato da giudice e conforme a quello preteso dalla parte, perche’ la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. 23.12.2009 n. 27162).

Nella specie, non ravvisandosi nell’iter argomentativo del Giudice d’appello violazioni di legge ed incongruenze o deficienze motivazionali, anche tale motivo deve essere disatteso.

Per concludere, il ricorso va dichiarato inammissibile e va confermata la sentenza impugnata per essere la stessa supportata da una motivazione che, oltre ad essere congrua e priva di salti logici, ha fatto corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE cosi’ provvede:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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