Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6500 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26982 del ruolo generale dell’anno

2015 proposto da:

C.G. (C.F.: (OMISSIS));

C.F. (C.F.: (OMISSIS));

C.E. (C.F.: (OMISSIS));

C.M.R. (C.F.: (OMISSIS));

C.C. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Stanislao De Santis

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso

per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

e

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 497/2015 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO, depositata il 14/04/2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15

febbraio 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C., F., M.R., E. e C.G. hanno ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’importo di Euro 150.900,58, a titolo di canoni di locazione, rimborso consumi idrici e spese condominiali, in relazione ad un immobile sito in (OMISSIS).

L’opposizione del Ministero è stata rigettata dal Tribunale di Catanzaro.

La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado, correggendone la motivazione.

Ricorrono i C., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che propone a sua volta ricorso incidentale fondato su unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo la scadenza del termine per la notifica del controricorso, ha depositato un “atto di costituzione” al fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, chiedendo l’accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, con decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il rigetto del ricorso incidentale.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l’irregolarità della costituzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvenuta dopo la scadenza del termine per la notifica del controricorso, e finalizzata esclusivamente alla eventuale partecipazione alla discussione orale, che peraltro non è prevista nella trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’art. 111 Cost., comma 1, (in tema di principio del contraddittorio); artt. 112 e 101 c.p.c. (in tema di corrispondenza del pronunciato al chiesto); art. 342 c.p.c., comma 2, e art. 345 c.p.c. (in tema di effetto devolutivo dell’appello), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

I primi tre motivi del ricorso principale sono connessi e possono essere quindi esaminati congiuntamente.

Essi non possono trovare accoglimento, benchè la sentenza impugnata risulti erroneamente motivata, in quanto il dispositivo della stessa risulta conforme a diritto, onde va disposta esclusivamente la correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

La corte di appello ha in effetti rigettato l’opposizione del Ministero conduttore avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dai locatori per il pagamento degli importi corrispondenti ai canoni di locazione, a titolo di indennità di occupazione, nel periodo intercorrente tra la cessazione del contratto e l’effettiva restituzione dell’immobile locato.

In motivazione (al paragrafo 6), ha peraltro rilevato che nelle more del giudizio, in virtù della sentenza n. 653/2014 del Tribunale di Catanzaro, i locatori avevano conseguito titolo per il risarcimento dei danni arrecati dal conduttore all’immobile, comprensivi di “Euro 45.362,52 per lucro cessante, rapportato ai canoni di locazione spettanti nel tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori di ripristino (4 mesi)”, ed ha affermato che “va da sè che laddove la citata sentenza passi in giudicato, l’importo del D.I. n. 810 del 2011, opposto con il presente giudizio, dovrà intendersi ridotto a Euro 102.538,06 (Euro 150.900,58 – Euro 45.362,52) per evitare un’indebita duplicazione di pagamenti”.

E’ questa la statuizione censurata dai locatori con i motivi di ricorso in esame.

Ed effettivamente tale statuizione risulta estranea al thema decidendum e comunque erronea sotto il profilo logico e giuridico.

L’oggetto del presente giudizio risulta invero limitato all’accertamento dell’obbligo del Ministero conduttore di corrispondere ai locatori le indennità per l’occupazione dell’immobile locato nel periodo intercorrente tra la cessazione del contratto e la sua effettiva restituzione (e cioè nel periodo dal 1 febbraio al 9 dicembre 2010). Non riguarda invece il risarcimento dei danni arrecati all’immobile stesso dall’ente conduttore (non riguarda, in particolare, il rimborso della spesa che i locatori avrebbero dovuto affrontare per l’eliminazione di tali danni, dopo averne riconseguito la disponibilità, e quindi evidentemente in epoca successiva al 9 dicembre 2010).

E’ in relazione a tale distinta domanda che nell’altro giudizio (quello definito con la sentenza n. 653/2014 del Tribunale di Catanzaro) è stato riconosciuto ai locatori, a titolo di lucro cessante, l’importo corrispondente alla mancata percezione dei canoni per la possibile locazione dell’immobile nel periodo di tempo necessario ad effettuare i lavori di ripristino.

Si tratta – come è evidente – di profili di danno del tutto diversi, non interferenti in alcun modo, nè giuridicamente nè logicamente, e che del resto risultano cronologicamente collocati in periodi necessariamente diversi (va ribadito che l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’immobile locato per l’eliminazione dei danni arrecati dal conduttore da parte dei locatori non poteva aver luogo – e comunque di fatto certamente non ha avuto luogo, come chiaramente emerge dagli atti – prima della restituzione dell’immobile, e che oggetto del presente giudizio sono invece esclusivamente le indennità di occupazione fino alla data della restituzione).

Dunque è certamente da escludere che il passaggio in giudicato (che risulta pacificamente avvenuto) della sentenza n. 653/2014 del Tribunale di Catanzaro possa in qualche modo interferire con l’obbligo del Ministero di corrispondere le indennità di occupazione relative al periodo da febbraio a dicembre 2010, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

In proposito peraltro – come già osservato – il dispositivo della sentenza impugnata risulta corretto, in quanto si limita a confermare il rigetto dell’opposizione del Ministero (conformemente a quanto stabilito dal giudice di primo grado).

Non vi è luogo pertanto per disporre la cassazione della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, dovendosi semplicemente intendere corretta la motivazione nei sensi fin qui precisati, con l’esclusione della statuizione contenuta nel paragrafo 6, relativa alla asserita incidenza dell’eventuale passaggio in giudicato della richiamata sentenza n. 653/2014 del Tribunale di Catanzaro sull’obbligazione del Ministero di cui al decreto ingiuntivo opposto.

3. Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e del principio della soccombenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo è infondato.

La compensazione delle spese del grado risulta giustificata dalla corte di appello per la diversa motivazione posta a base del rigetto dell’opposizione rispetto a quella contenuta nella sentenza di primo grado (che è stata ritenuta erronea, come dedotto dal Ministero nel proprio gravame).

Tale circostanza è stata ritenuta idonea ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione applicabile alla fattispecie, in ragione della data di introduzione del giudizio) consentivano la compensazione delle spese di lite anche a prescindere dalla reciproca soccombenza, purchè esplicitamente indicate nella motivazione.

Poichè nella fattispecie tale esplicita indicazione ha avuto luogo, e le ragioni poste a base dell’esercizio del potere discrezionale di compensazione non risultano espressione di motivazione meramente apparente ovvero insanabilmente illogica o contraddittoria, la relativa decisione deve ritenersi incensurabile in sede di legittimità, onde va esclusa la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia “violazione artt. 112 e 343 c.p.c., per non corrispondenza fra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4”.

Il ricorso incidentale è infondato.

La questione della legittimità del rifiuto da parte dei locatori di accettare la riconsegna dell’immobile, in conseguenza dei danni che esso presentava, non è stata esaminata in primo grado in quanto assorbita, avendo il Tribunale rigettato l’opposizione sulla base del preliminare rilievo per cui i locatori erano impossibilitati ad operare la ricognizione dei locali nella data indicata dal conduttore.

Certamente non era quindi necessaria da parte dei locatori la proposizione dell’appello incidentale sul punto per ottenerne il riesame da parte del giudice di appello, trattandosi di un profilo del merito della controversia in relazione al quale non vi era stata una pronunzia di rigetto in primo grado, essendo rimasto di fatto assorbito in virtù del preliminare rilievo operato dal Tribunale, e avendo gli stessi locatori comunque riproposto la questione ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

5. Il ricorso principale è rigettato, con la correzione della motivazione indicata in parte motiva.

Il ricorso incidentale è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in ragione della reciproca soccombenza.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (esclusivamente con riguardo ai ricorrenti principali, non essendo applicabile la disposizione alle amministrazioni pubbliche esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito: Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 – 01; Sez. 6 – L, Sentenza n. 23514 del 05/11/2014, Rv. 633209 – 01; Sez. 6 L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale;

– rigetta il ricorso incidentale;

– compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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