Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6500 del 04/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 6500 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 19059-2013 proposto da:
PASTORE

AGOSTINO

PAOLO

C.F.

PSTPGS51M287505U,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE RARIOLI
79/H, presso ]o sLedio dell’é-Ivvocato PIO CORTI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO VAGAGGINI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
contro

422

SIRIO S.R.L. C.F. C1363401210, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in

ROMA,

VIA

SICILIA

50,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 04/04/2016

dell’avvocato LUIGI NAPOLITANO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GHERARDO MARONE,
PIETRO VOLPE, giusti atto di costituzione depositato
il 22/1/2016;
– controricorrente

di MILANO, depositata il 06/08/2012 r.g.n. 171/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott.

AMELIA

TORRICE;
udiLo l’Avvocato BACCARO RAFFAELLA per delega
Avvocato CORTI PIO;
udito l’Avvocato NAPOLITANO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale !Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 965/2012 della CORTE D’APPELLO

RG 19059 2013
Ud 2.2.2016
Pres. Macioce
Est Torrice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Con la sentenza in data 6.8.2012 la Corte di Appello di Milano ha confermato la

sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso, proposto da Pastore
Paolo Antonio nei confronti della società Sirio srl, volto all’accertamento della nullità,
ovvero dell’inefficacia ovvero dell’illegittimità, del licenziamento intimatogli dalla società

reali di cui all’art. 18 della legge 300/1970.
2.

Questi, per quanto oggi rileva, i passaggi argomentativi che sorreggono la

decisione.
3.

L’eccezione di giudicato, fondata sul decreto ingiuntivo non opposto, era infondata

perché, a prescindere dalla tardività della eccezione stessa, il decreto ingiuntivo non
opposto non riguardava la misura oraria della prestazione ma le differenze tra il salario
base percepito prima dei passaggio del Pastore, dai precedente appaltatore, alla società
Sirio srl.
4.

Era pacifico che il decreto ingiuntivo non conteneva alcuna allegazione riferibile

alla differenza di retribuzione calcolata su una base oraria diversa rispetto alle ore
effettivamente prestate.
5.

L’accertamento contenuto nel decreto monitorio non poteva, pertanto, ritenersi

incompatibile con gli addebiti contestati in sede disciplinare in ordine alla non
corrispondenza tra l’orario di lavoro dichiarato e quello effettivamente osservato e svolto.
6.

Non risultava violato il principio di immediatezza della contestazione disciplinare

perché questa era stata comunicata al lavoratore in data 20.7.2006, a fronte di condotte
realizzate tra il 1 aprile 2006 ed il 30 maggio 2006 e risultanti dai prospetti trasmessi
dalla Casa Circondariale alla società datrice di lavoro il 22 giugno 2006.
7.

La condotta addebitata risultava provata dai dati desunti dal registro relativo al

registro degli accessi e delle uscite alla (e dalla) Casa Circondariale; al registro andava
riconosciuto carattere di ufficialità in quanto finalizzato al controllo degli ingressi e delle
uscite nel ( e dai) carcere; gli errori e le imprecisioni rilevate avevano carattere
marginale, avuto riguardo alla deposizione resa dal direttore del Carcere; non aveva
trovato alcun riscontro probatorio la circostanza, dedotta dal lavoratore, in ordine alla sua
presenza nelle giornate e negli orari contestati alle riunioni aziendali durante l’orario di
servizio; la deposizione del teste Garro era priva di valenza probatoria.
8.

La condotta addebitata costituiva giusta causa di licenziamento attesa la gravità

degli illeciti compendiatisi nella indicazione di un numero di ore di lavoro superiore
rispetto a quelle effettivamente prestate.

1

in data 3.8.2006 e alla pronunzia dei conseguenti provvedimenti restitutori, economici e

RG 19059 2013
Ud 2.2.2016
Pres. Macloce
Est. Torrice
9.

Avverso detta sentenza il Pastore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a

tre motivi, illustrati da successiva memoria.
10.

Ha resistito con controricorso la Sirio sri.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso
Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c , per errata declaratoria di inesistenza di
un giudicato rilevante ai fini del giudizio.
12.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere il valore di giudicato

al decreto ingiuntivo non opposto e tanto sul rilievo che il giudicato si era formato non
solo sull’accertamento del diritto di esso lavoratore ai pagamento delle differenze
retributive ma anche sull’accertamento delle ore di lavoro effettivamente svolte.
13.

Deduce che i documenti allegati ai procedimento monitorio e, in particolare, le

buste paga evidenziavano non solo la retribuzione ordinaria ma anche le festività lavorate
e le ore di lavoro supplementare (gli straordinari), domenicale e festivo prestato.

14.

Con il secOridgi motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,

violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare dì cui all’art. 7 L.
300/1970.
15.

Sostiene che il tempo trascorso tra la comunicazione delle presenze alla datrice di

lavoro (22.6.2006) da parte della Casa Circondariale di Varese

e quello della

contestazione disciplinare del 20.7.2006, aveva condizionato negativamente il suo diritto
di difesa in merito

alle condotte addebitate, risalenti al periodo compreso tra il primo

aprile ed il 30 maggio 006.

16.

COP il terzo motivo di ricorso il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3

c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte
territoriale avrebbe errato nella parte in cui aveva ritenuto rilevante a fini probatori il
prospetto redatto, sulla scorta dei dati desunti dal registro degli accessi e delle uscite ai
(e dalla) casa Circondariale di Varese, da soggetti non identificati e non dal direttore
dell’Istituto.
17.

Deduce che i dati del prospetto non risultavano supportati da alcuna prova

testimoniale; che il direttore della casa circondariale aveva riferito che il registro della
porta carraia aveva la sola finalità di identificare i soggetti che accedono alla Casa
Circondariale, e che era possibile che il registro contenesse errori; che gli errori emersi
nel corso dell’istruttoria avevano indotto la Corte territoriale a richiedere il registro tenuto
dalle guardie carcerarie addette alla porta carraia, registro che non era stato acquisito al
giudizio perché ormai non più disponibile.
2

11.

RG 19059 2013
Ud 2.2.2016
Pres. Macioce
Est. Torrice

18.

Esame dei motivi

19.

Il primo motivo è inammissibile.

20.

In primo luogo, perché il ricorrente si limita, in contrasto con i principi più volte

affermati da questa Corte in tema di giudicato cosiddetto esterno, a denunziare la
violazione dell’art. 2909 c.c. ma non contesta in maniera specifica e compiuta la ratio
della sentenza impugnata, quale evidenziata nei punti 3, 4, e 5 della sentenza.
Questa Corte ha affermato che i vizi relativi all’accertamento ed

all’interpretazione del giudicato cosiddetto esterno, deducibili in cessazione solo sotto il
profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell’art. 2909 cod. civ. e dei
principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonchè per vizi
attinenti alla motivazione, devono essere specificamente dedotti, non essendo sufficiente
il mero richiamo all’art. 2909 c.c.(Cass. SSUU 277/1999/ 26523/2006).
22.

In secondo luogo, perché la mancata trascrizione, nel ricorso per cassazione, del

decreto ingiuntivo e dei prospetti paga allegati al fascicolo del procedimento monitorio,
quanto meno nei loro passaggi salienti, non consente a questa Corte di apprezzarne la
decisività direttamente in base al ricorso (Cass. 26627/2006, 7825/2006).

23.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si limita, in sostanza, a formulare

prospettazioni difensive di mero dissenso rispetto alle argomentazioni motivazionali
(riportate nel punto 6 di questa motivazione) con le quali la Corte territoriale ha respinto
l’eccezione di tardività della contestazione disciplinare, è infondato.
24.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di licenziamento

disciplinare, l’immediatezza della contestazione, va inteso in senso relativo, potendo
essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento
e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la
complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento
di contestazione (ovvero di recesso), restando comunque riservata ai giudice dei merito
la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo ( ex
multis Cass. 1248/2016,281/2016,20719/2013).
25.

Nella fattispecie in esame deve escludersi che il tempo trascorso tra la

commissione degli addebiti (compresi come già rilevato tra il 1 aprile ed il 30 maggio
2006) e la contestazione disciplinare (20.7.2006) per la sua oggettiva breve durata abbia
potuto condizionare e limitare la possibilità per il lavoratore di approntare le proprie
difese, relative, per la verità a fatti di estrema semplicità di riscontro (presenza in servizio
l
nei giorni e nelle ore contestati).

26.

Il terzo motivo è infondato nella parte in cui denunzia violazione dell’art. 2697

c.c., perché la Corte territoriale non ha operato alcuna inversione del principio dell’onere

3

21.

probatorio gravante sulla datrice di lavoro ma ha posto a base del decisum proprio le
prove offerte da quest’ultima.
27.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui, sotto l’apparente denunzia di vizio di

violazione di legge, prospetta, in realtà, censure relative alla valutazione dei materiale
istruttorio, valutazione preclusa in sede di legittimità.
28.

Il giudice del merito è libero, infatti, di scegliere le risultanze istruttorie ritenute

maggiormente idonee a dimostrare la veridicità del fatti in discussione, e di dare
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla (ex plurimis Cass. SS.UU. 5802 /1998 e 2418/2013; Cass.
1014/2006, 18119/2008)
29.

Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

30.

Le spese seguono la soccombenza,

31.

Sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1-quater del d.p.r.

115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in
C 4.000,00 per compensi professionali ed C 100,00 per esborsi, oltre 15% per spese
generali forfettarie, IVA e CPA.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2.2.20

RG 19059 2013
Ud 2.2.2016
Pres. Madoce
Est. Torrice

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA