Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 650 del 15/01/2021

Cassazione civile sez. III, 15/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 15/01/2021), n.650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31051/2019 proposto da:

M.M.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Luca Viggiano, con

studio in Santa Maria Capua Vetere, via Bonaparte 18,

(lucaviggiano.legalmail.it) elettivamnete domiciliato in Roma piazza

Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministero pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1647/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.M.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale avanzata nelle varie forme gradate.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed, in subordine, della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, in quanto la Corte territoriale, pur a fronte delle sue allegazioni non aveva considerato la condizione di grave instabilità politica e sociale esistente in Bangladesh.

1.1. Il motivo è inammissibile per due ragioni.

1.2. In primo luogo, il ricorso è del tutto privo della sommaria esposizione del fatto, con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr. Cass. SU. 11308/2014; Cass. 10072/2018; Cass. 7025/20).

In secondo luogo, premesso che la censura riguardante il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è stata ricondotta alla doglianza di insufficiente e contraddittoria motivazione che riguarda una formulazione della norma non più esistente, si osserva che l’intera censura risulta, per il resto, del tutto generica e priva di specificità in relazione alla motivazione resa che viene attaccata senza alcuno specifico riferimento al fatto dedotto ma lamentando soltanto la complessiva instabilità del paese.

1.3. Per il resto il motivo prospetta un collage della giurisprudenza di merito, con reiterata violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione.

2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso adunanza camerale, in relazione alla quale – assente discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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