Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 650 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. I, 12/01/2018, (ud. 27/06/2017, dep.12/01/2018),  n. 650

Fatto

RILEVATO CHE:

la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6291/2012, depositata il 13 dicembre 2012, accogliendo l’appello proposto dalla Atradius Credit Insurance N.V., società di diritto olandese, riformava la decisione n. 19022/2010, con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione proposta dalla predetta società nei confronti della cartella esattoriale emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico, contenente l’ingiunzione, a suo carico, di pagamento di Euro 3.535,18, quale somma anticipata dallo Stato – che aveva, poi, revocato tale concessione, con decreto 6 novembre 2006 – a titolo di finanziamento a favore dell’impresa Artigiana Arredamenti di B.R. & F.R., nel cui interesse la SIC s.p.a., ora Atradius, aveva rilasciato la polizza fideiussoria n. (OMISSIS);

il giudice di appello riteneva che la norma interpretativa del disposto della L. 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 32 e 33 contenuta nella L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 3,comma 8, si riferisse esclusivamente all’iscrizione a ruolo nei confronti di coloro che avevano prestato una tipica garanzia fideiussoria, e non anche altre garanzie personali, come quella concessa dalla Atradius – consistente, a parere della Corte territoriale, in una polizza cauzionale, ossia in un contratto autonomo di garanzia – e che, pertanto, l’opposizione all’ingiunzione proposta da quest’ultima dovesse reputarsi fondata;

avverso tale decisione ha, quindi, proposto ricorso per cassazione il Ministero dello Sviluppo Economico nei confronti della Atradius Credit Insurance N.V., affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;

la resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8 e della L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33 nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il Ministero dello Sviluppo Economico si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che la disposizione interpretativa del disposto della L. n. 449 del 1997, artt. 32 e 33 contenuta nella L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, si riferisse esclusivamente all’iscrizione a ruolo nei confronti di coloro che avevano prestato una garanzia fideiussoria, e non anche altre garanzie personali, come quella concessa dalla Atradius;

ad avviso del ricorrente, il tenore letterale della norma e la finalità di non creare sperequazioni tra i diversi soggetti coinvolti nella vicenda debitoria avrebbero dovuto indurre il giudice di appello a ritenere applicabile la norma succitata anche alle garanzie atipiche, come la cd. garanzia a prima richiesta; Considerato che:

la norma di cui alla L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8 dispone: “della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, art. 24, commi 32 e 33 si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate”;

Ritenuto che:

contrariamente all’assunto della Corte d’appello, il tenore letterale della norma succitata, laddove stabilisce che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dai Ministeri competenti, in materia di incentivi alle imprese, costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi accessori nei confronti di “tutti” gli obbligati, renda palese l’intento del legislatore di consentire allo Stato il recupero degli aiuti erogati indebitamente, e successivamente revocati, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda obbligatoria senza eccezioni ed esclusioni di sorta, che ingenererebbero non infondati dubbi di legittimità costituzionale della norma, per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.);

la disposizione in esame – che costituisce norma d’interpretazione autentica della L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33, come tale, applicabile anche alle fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore (Cass. 20/10/2016, n. 21232) – nella parte in cui estende ai fideiussori ed a tutti gli altri garanti la possibilità per lo Stato, che abbia revocato la concessione delle agevolazioni, di escutere tutti i soggetti obbligati, lungi dall’avere l’intento di distinguere la garanzia fideiussoria dalle garanzie autonome rispetto al debito principale, come quella prestata nel caso di specie, risponda, invece, proprio alla finalità di riportare anche la garanzia fideiussoria, intesa dalla giurisprudenza di legittimità come autonoma rispetto all’obbligazione principale, alle garanzie che possono essere escusse in caso di revoca dei benefici concessi dallo Stato (Cass. 19/01/2017, n. 1336);

al riguardo era stato, invero, affermato in giurisprudenza che l’obbligazione principale e quella fideiussoria, benchè fra loro collegate, avendo entrambe ad oggetto la medesima prestazione, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva – data l’estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia – ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l’obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell’obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le regole ordinarie (Cass. Sez. U. 05/02/2008, n. 2655; Cass. Sez. U. 05/12/2011, n. 25934);

di conseguenza, la distinzione operata, nel caso concreto, tra le diverse garanzie, dalla Corte territoriale non trovi giustificazione alcuna, nè nella lettera, nè nella ratio della disciplina normativa di cui alla L. n. 99 del 2009, per cui debba reputarsi del tutto erronea;

la mera riproposizione in questa sede, da parte della resistente, della questione di illegittimità costituzionale della L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8, debba reputarsi inammissibile, atteso che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perchè il relativo provvedimento (benchè eventualmente ricompreso, da un punto di vista formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale (Cass. 28/11/2014, n. 25343);

che, in ogni caso, i profili di incostituzionalità prospettati dalla resistente sono stati già ritenuti insussistenti da altra pronuncia di questa Corte, la cui valutazione va confermata in questa sede, non palesandosi la disciplina in esame viziata da irragionevolezza, nè lesiva di principi costituzionali (Cass. 1336/2017);

Ritenuto che:

per tutte le ragioni suesposte, il motivo di ricorso debba essere accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

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