Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 650 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.12/01/2017),  n. 650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3757-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, – Prefettura di Grosseto – Ufficio

Territoriale del Governo, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

H.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di GROSSETO, emessa e

depositata il 1/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Giudice di pace di Grosseto ha dichiarato la nullità del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a), nei confronti di H.A., cittadino albanese, che lo aveva impugnato.

Il giudice ha statuito che, in assenza di valide ed eccezionali ragioni tali da giustificare il ricorso a lingue “veicolari”, non sussistessero i presupposti per derogare all’obbligo di comunicazione del provvedimento espulsivo in lingua nota allo straniero, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7. Ha inoltre ritenuto che il verbale di una pregressa udienza, tenutasi dinanzi la Giudice di pace di Bari in assenza di un interprete, prodotto dall’amministrazione a dimostrazione della conoscenza della lingua italiana da parte dell’ H., non fosse utile in difetto di annotazione della presenza personale della parte all’udienza stessa.

2. – Avverso tale pronuncia il Prefetto ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

3. – Denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di pace, dal verbale di cui si è detto risultava la presenza del sig. H. all’udienza, e dunque era arguibile la sua conoscenza della lingua italiana.

3.1 – Il motivo è inammissibile poichè ciò che il ricorrente richiede è una nuova e diversa valutazione delle evidenze probatorie, valutazione invece riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella specie non dedotto.”;

che tale relazione è stata è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione che precede;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.,

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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