Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 65 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2017, (ud. 20/09/2016, dep.04/01/2017),  n. 65

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8462-2013 proposto da

P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FARNESINA 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO D’AMATO,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FINECOBANK S.P.A. con socio unico, sottoposta all’attività di

direzione e coordinamento di UNICREDIT S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI ALESSANDRO SAGRAMOSO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

UNICREDIT S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30,

presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI ALESSANDRO SAGRAMOSO,

giusta procura speciale notarile e atto di costituzione del

31/7/2013, in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza 2735/2012 della CORTE D’APPELLO ROMA, depositata

il 21/04/2012 r.g.n. 2287/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato D’AMATO FABIO;

udito l’Avvocato CAMICI GIAMMARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 aprile 2012, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sull’appello proposto avverso la pronunzia con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione con domanda riconvenzionale proposto dalla Finecogroup S.p.A., aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da P.A. nei confronti della banca, condannando quest’ultimo, una volta operata la compensazione tra le rispettive posizioni creditorie al pagamento in favore dell’opponente di Euro 84.538,42, dichiarato ammissibile il ricorso in appello del P. per quanto non proposto anche nei confronti di Finecobank S.p.A. cui era subentrata Unicredit S.p.A. poi costituitasi in giudizio, ne respingeva la domanda azionata in sede monitoria con condanna del medesimo alla rifusione dell’ulteriore somma di Euro 12.433,78

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’ammissibilità dell’appello per essere stato tempestivamente proposto nei confronti di uno del litisconsorti necessari; infondate le eccezioni proposte dal P. in sede di appello tanto in rito, relativamente alla tardività dell’opposizione, quanto nel merito, concernenti la ritenuta insussistenza della giusta causa di recesso invocata dal P. dimissionario, motivando a questo riguardo in relazione all’assenza nella lettera di dimissioni di qualsiasi riferimento ad inadempimenti della Società, come gli imponeva l’art. 18 del contratto di agenzia stipulato tra le parti, con effetto preclusivo della successiva deduzione in giudizio di una tale evenienza e comunque in relazione al mancato assolvimento del relativo onere della prova; corretta la quantificazione da parte del primo giudice delle reciproche partite di dare e avere, ad eccezione della sancita spettanza dell’importo recato dalla fattura n. (OMISSIS), statuizione fatta oggetto di appello incidentale da parte della Banca, per non trovare quell’importo riscontro negli estratti conto della Banca non contestati dal P. e non essere altrimenti supportato da documentazione probatoria.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a sette motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso la Finecobank S.p.A., mentre l’Unicredit, parimenti intimata si è limitata a depositare un mero atto di costituzione in giudizio rinviando all’udienza l’illustrazione della propria difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in una con il vizio di motivazione imputa alla Corte territoriale il travisamento del contenuto della lettera di dimissioni nella parte in cui assume che la stessa non rechi le ragioni dell’invocata giusta causa di recesso.

Nel secondo motivo la censura del ricorrente, che si sostanzia nella denuncia dell’error in iudicando in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè dell’error in procedendo in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c. ed infine del vizio di motivazione, si appunta sulla statuizione che sancisce l’insussistenza dell’invocata giusta causa di dimissioni per carenza di prova, statuizione a suo dire inficiata da un’ erronea ed altresì omessa valutazione del materiale istruttorio.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 416 c.p.c., in una con il vizio di motivazione, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione del materiale istruttorio attestante, da parte del P., la puntuale contestazione delle eccezioni sollevate dalla Banca opponente alle pretese creditorie da questi azionate.

Con il quarto motivo si censura la medesima statuizione per non aver, in violazione dell’art. 346 c.p.c. e con motivazione carente, tenuto conto di fatti costitutivi della domanda dedotti in primo grado ma non riproposti in appello.

Il quinto motivo è volto a censurare ancora la medesima statuizione sotto il profilo del ritenuto assolvimento dell’onere della prova del credito della Banca convincimento raggiunto attraverso l’ammissione al di fuori dei limiti consentiti dalla legge di CTU contabile e dunque sulla base di un error in procedendo implicante la violazione degli artt. 99, 61 e 191 c.p.c., artt. 2697 e 2727 c.c. e comunque di una motivazione carente.

Con il sesto motivo si deduce, con riguardo alla medesima statuizione e in una con il vizio di motivazione, un ulteriore error in procedendo dato dall’ammissione ai fini dell’espletata CTU di documentazione non previamente depositata dalla Banca implicante la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 194, 156, 157 e 198 c.p.c..

Ancora un error in procedendo in una con il vizio di motivazione è denunciato nel settimo motivo in relazione all’ammissione di produzione tardiva da parte della Banca implicante la violazione dell’art. 416 c.p.c..

I primi due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, non meritano accoglimento, atteso che le censure svolte, essendo esclusivamente intese a sostenere, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la deducibilità delle ragioni fondanti la giusta causa di dimissioni in un momento successivo a quello della dichiarazione di recesso, prescinde del tutto dall’impugnazione del nucleo essenziale della pronunzia sul punto della Corte territoriale, dato dall’affermazione dell’operatività tra le parti, a motivo della sua specialità rispetto al regime legale di cui all’art. 2119 c.c. e della mancata deduzione da parte dell’odierno ricorrente della nullità della stessa per contrasto con la predetta norma, della clausola recata dall’art. 18 del contratto di agenzia tra le stesse stipulato, con la quale si conveniva l’obbligo di specificare con la stessa lettera di comunicazione del recesso le eventuali ragioni a sostegno dell’invocata giusta causa, facendone discendere l’effetto preclusivo di ogni successivo accertamento.

Parimenti insuscettibili di accoglimento risultano il terzo, quarto e quinto motivo, anche essi connessi e valutabili congiuntamente, atteso che la ritenuta ammissibilità dell’accertamento, anche nella sua entità, tramite CTU contabile, del credito vantato dalla Banca nei confronti del ricorrente per la restituzione di anticipi provvisionali su polizze poi sospese o riscattate si fonda, al di là del rilievo circa la mancata contestazione da parte dell’odierno ricorrente, sul convincimento della Corte territoriale della raggiunta prova del credito medesimo, basato su produzioni documentali – in particolare identificate nei documenti allegati al fascicolo depositato dalla Banca e contrassegnati dai nn. da (OMISSIS) e descritti nell’impugnata sentenza come “dichiarazioni di sospensione o riscatto inviate dalla clientela” – la cui efficienza probatoria, anche in considerazione del difetto di autosufficienza del ricorso, risulta qui non adeguatamente contestata, limitandosi il ricorrente alla generica e complessiva affermazione per cui si tratterebbe di “atti di liquidazione e scritture di modifica ai piani previdenziali apparentemente sottoscritti da persone non meglio identificate”.

Analogamente il sesto ed il settimo motivo non meritano accoglimento risultando la statuizione sul punto della Corte territoriale sorretta dal riferimento all’orientamento accolto da questa Corte (vedi per tutte Cass. 19.8.2002, n. 12231 citata in motivazione) per cui “le nullità della consulenza tecnica – compresa quella derivante dall’avere il consulente indebitamente tenuto conto di documenti non regolarmente prodotti in causa – hanno carattere relativo: esse sono perciò sanate se non sono state fatte valere nella prima difesa o istanza successiva al deposito della relazione”.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Unicamente a favore della parte costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti costituite delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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