Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 65 del 03/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 65 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 03/01/2013

patrocinio —
Revoca – Reddito
SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17000/06) proposto da:
MANZONI CARLA e BURASCHI GERMANO, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a
margine del ricorso, dall’Avv.to Michele Rocchetti del foro di Como e dall’Avv.to Francesco Du
Bessè del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via
Ostriana n. 12:

ricorrenti

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

intimata

avverso l’ordinanza del Tribunale di Como depositata il 2 maggio 2006 nella procedura iscritta al
n. 1208/2005.

1

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 2 ottobre 2012 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito l’Avv.to Michela Mercati (con delega dell’Avv.to Michele Rocchetti), per parte
ricorrente;

Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCE&SO
Carla MANZONI e Germano BURASCHI venivano ammessi al patrocinio a spese dello Stato con
delibera n. 30 del 2002 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como in relazione a causa in
cui erano stati convenuti da Filippina Vasi per sentirli condannare a corrispondere ai minori Luca
e Stefano Buraschi, nipoti dei predetti, gli alimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 c.c..
Decisa la controversia l’Avv.to Michele Rocchetti, difensore dei MANZONI — BURASCHI chiedeva
al giudice della causa de qua la liquidazione dei diritti ed onorari maturati.
Con decreto del 20.6.2005 il Tribunale di Como — Sezione distaccata di Cantù i provvedeva a
liquidare gli onorati, provvedimento cui seguiva successivo decreto del medesimo giudice che
revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancanza del requisito del reddito.
Il provvedimento veniva impugnato ed il Presidente delegato del Tribunale di Como respingeva il
reclamo condividendo le argomentazioni del primo giudice posto a fondamento della revoca del
beneficio.
Ricorrono avverso il provvedimento Carla MANZONI e Germano BURASCHI, affidandosi ad un
unico motivo di impugnazione. L’intimata Agenzia delle Entrate non si è costituita.

2

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 136, comma 3,
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e dell’art. 116 c.p.c., anche per vizio di motivazione, per avere il giudice
di prime cure erroneamente ritenuto che la revoca del gratuito patrocinio debba operare a partire

l’anno di imposta 2003, giacche la revoca a mente dell’art. 136 del D.P.R. n. 115/2002 ha effetto
da momento dell’accertamento
A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito:

“Dica la Suprema Corte di

Cassazione se, come eccepito dai ricorrenti con il presente ricorso, gli effetti giuridici coevi
all’accertamento delle modificazioni reddituali, cui inerisce l’art. 136 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 al
fine di individuare il termine di decorrenza dell’efficacia del provvedimento di revoca del gratuito
patrocinio, decorrono dalla scadenza del termine per provvedere all’adempimento della
dichiarazione dell’I.R.P.E.F. nell’anno successivo a quello di imposta in cui il reddito è maturato
ovvero, come rileva il Tribunale remittente, nell’anno di imposta medesimo, precisando il preciso
momento temporale da cui essi si producono”.
Premessa la ‘idoneità del quesito di diritto a rappresentare una alternativa alla opzione
interpretativa recepita dalla sentenza impugnata consistente nel ritenere un differente termine di
decorrenza dell’efficacia del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, il ricorso e tuttavia
infondato perche la lettura che il ricorrente propone del D.P.R. n. 115 del 2002 non trova riscontro
testuale nella norma contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 3, secondo cui la
revoca del decreto di ammissione ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni
reddituali indicato nel provvedimento di revoca e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. A sua
volta il D.P.R. n. 115 del 2002, sempre nell’art. 36, nel prevedere che lo Stato ha, in ogni caso,
diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente
alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra

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dall’anno 2003 e non dal giugno 2004, epoca di presentazione della dichiarazione dei redditi per

patrocinato e patrocinatore. Deve pertanto ritenersi che la revoca ha come effetto quello di
ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente
le spese della sua difesa (restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo
che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al

11 novembre 2011 n. 23635).
Nessuna statuizione va pronunciata sulle spese processuale del giudizio di cassazione in difetto
di costituzione di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2″ Sezione Civile, il 2 ottobre 2012.

patrocinio a spese dello Stato: così Cass. 5 marzo 2010 n. 5364)(v. nel senso di cui sopra, Cass.

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