Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6499 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. I, 17/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A. – elettivamente domiciliato in ROMA, via Po, 102,

presso lo studio del prof. Avv. Mazza Leonardo, dal quale e’

rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore –

domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale e’ rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia del 29 marzo

2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27 gennaio 2010 dal Consigliere dott. SALVATO Luigi;

P.M., S.P.G. dr. GOLIA Aurelio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.A. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sette motivi, cui ha resistito il Ministero della giustizia, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Perugia in data 29 marzo 2007 con cui il Ministero veniva condannato ex lege 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 8.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, con interessi legali dalla domanda e con il 50% delle spese processuali (liquidate nell’intero in Euro 800,00 oltre accessori di legge), per l’eccessivo protrarsi di un processo penale svoltosi a carico del M. dinanzi al Tribunale di Roma.

La Corte d’appello ha quantificato in circa undici anni in primo grado (computando l’inizio con la notifica del decreto di rinvio a giudizio) il periodo di durata complessiva del giudizio, determinandone l’eccedenza rispetto al periodo di ragionevole durata in sei anni, tenuto conto della complessita’ del processo.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; ha depositato memoria il ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“Il primo motivo del ricorso e’ manifestamente fondato. In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo penale, il dies a quo in relazione a quale valutare la durata dei processo deve essere individuato nel momento, eventualmente anteriore all’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, in cui l’indagato ha conoscenza legale dello svolgimento di indagini nei suoi confronti (Sez. 1^, 5 agosto 2004, n. 15087).

Il secondo motivo e’ manifestamente infondato. Difatti, in base alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine di durata ragionevole, non potendosi tenere conto, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, di ogni anno di durata del procedimento, senza che cio’ determini dubbi di legittimita’ costituzionale (Sez. 1^, 13 aprile 2006, n. 8714; Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).

Il terzo motivo e’ manifestamente fondato. La Corte d’appello ha quantificato in cinque il periodo di durata ragionevole affermando che il processo presupposto era complesso, ma non ha indicato in base a quali parametri, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, sia pervenuta ad una simile conclusione.

I restanti motivi restano assorbiti; mentre e’ manifestamente infondato il secondo profilo del quinto motivo, perche’, essendo un debito di valuta, l’indennizzo a titolo di equa riparazione non e’ suscettibile di rivalutazione monetaria.

In conclusione, ove si condividano i teste’ formulati rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione e che conducono all’accoglimento del ricorso nei sensi e nei termini nella stessa precisati.

In particolare, puo’ aggiungersi che questa Corte ha precisato che processo, ai fini della L. n. 89 del 2001, e’ “anche la fase delle indagini che precedono il vero e proprio esercizio dell’azione penale, le quali percio’, ove irragionevolmente si siano protratte nel tempo, ben possono assumere rilievo, ai fini dell’equa riparazione”, se di essa l’indagato abbia avuto contezza (alla pronuncia richiamata nella relazione, adde Cass. n. 18266 del 2005;

sulla rilevanza del momento della conoscenza da parte del procedimento, v. anche Cass. n. 19093 del 2007; non ha espresso un contrario principio Cass. n. 20541 del 2009, secondo la quale il dies a quo coincide con la data della notifica della richiesta di rinvio a giudizio, poiche’ nel caso deciso da questa pronuncia era in questione la decorrenza da detta data, ovvero da quella del decreto di rinvio a giudizio, non essendo in contestazione la conoscenza da una data anteriore).

A conforto della manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimita’ costituzionale sollevata con il secondo motivo, avente ad oggetto la L. n. 89 del 2001 in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 Cost. ed in relazione all’art. 6 della CEDU, e’ sufficiente richiamare qui integralmente le argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 10415 del 2009, per dichiarare manifestamente infondata una identica eccezione, non risultando svolti argomenti ulteriori rispetto a quelli esaminati in detta pronuncia, che possano condurre ad una conclusione diversa da quella in questa affermata.

In relazione alle censure accolte il decreto va cassato e la causa rinviata alla stessa Corte d’appello che, in diversa composizione provvedere al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese della presente fase.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei sensi precisati in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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