Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6499 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.14/03/2017), n. 6499
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26133 del ruolo generale dell’anno
2015, proposto da:
G.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta
procura a margine del ricorso, dall’avvocato Giampiero Stuppia
(C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del
legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta
procura a margine del controricorso, dall’avvocato Giorgio Barili
(C.F.: non indicato):
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 5639/2014 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 16/09/2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15
febbraio 2017 dal Consigliere TATANGELO Augusto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
G.A. ricorre – sulla base di quattro motivi – avverso la pronunzia della Corte di Appello di Roma che, dopo avere accolto in sede rescindente l’impugnazione per revocazione della propria precedente sentenza n. 914/2010, con la quale era stato dichiarato improcedibile l’appello dello stesso G. avverso la sentenza n. 13187/2007 del Tribunale di Roma, ha poi, in sede rescissoria, rigettato il gravame.
Resiste con controricorso l’Istituto Romano di San Michele.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 – bis c.p.c., comma 1.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 16 settembre 2014.
Il ricorrente non ne deduce la avvenuta notificazione, onde essa deve ritenersi impugnata nel cd. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., (che nella specie è di un anno, risultando l’originaria domanda proposta anteriormente al 2009).
Il termine per l’impugnazione scadeva dunque in data 17 ottobre 2015, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, a decorrere dal 2015, il quale ha previsto che tale sospensione abbia luogo dal 1 al 31 agosto (e quindi per un totale di 31 giorni, e non più di 46, come in precedenza).
Il ricorso risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 2 novembre 2015.
Esso è dunque tardivo, e come tale inammissibile.
Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto, dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017