Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6499 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13347/2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, ENTE PUBBLICO ECONOMICO

subentrato a EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSSIONE S.P.A., già

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C/O AVV. FIORINI ALLA

VIA NOMENTANA 403, presso lo studio dell’avvocato IVANA CARSO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI;

– V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PANCALLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2363/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/10/2017 R.G.N. 395/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA FIORINI per delega verbale Avvocato IVANA

CARSO;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 24.10.17, la corte d’appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il tribunale della stessa sede aveva accolto l’opposizione del signor V. ad intimazione di pagamento relativa a cartella di pagamento emessa da Equitalia nei suoi confronti ed opposta dal contribuente tardivamente.

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto, in applicazione del principio delle sezioni unite nella sentenza 23397/16, che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento aveva determinato la decadenza della impugnazione producendo la irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine breve di cinque anni proprio dei crediti contributivi nel termine decennale; in ragione di tale principio, trattandosi di cartella notificata il 14.2.206, l’intimazione del 23.2.11 risultava tardiva,essendo ormai il credito prescritto.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta da Equitalia sud Spa, proponeva ricorso affidato a due motivi, cui resistevano con controricorso sia l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCC Spa, che il V..

4. La causa veniva rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria della Sezione VI L del 1.8.19.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 3,D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 19 – 49 – 77 e 86, D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 1718 – 19 e 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il motivo censura la decisione di intervenuta prescrizione del credito che la corte territoriale ha fondato sulla surrichiamata decisione delle sezioni unite e sull’applicabilità del termine quinquennale previsto per il credito in questione, laddove l’attività dell’agente di riscossione è autonoma ed il relativo diritto di agire in executivis, basato solo sul D.P.R. n. 602 del 1973, che nessun termine prescrizionale specifico prevede, è soggetta al termine ordinario decennale, come confermato peraltro dal D.Lgs. n. 1129 del 1999, art. 20, che prevede, “sempre che non sia decorso il termine decennale di prescrizione”, il riaffidamento in riscossione delle somme successivamente al discarico.

6. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2935 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 50, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; la ricorrente deduce in particolare l’errata individuazione del dies a quo da cui far decorrere la prescrizione, calcolato dalla Corte di Appello dalla data di notifica della cartella; assume parte ricorrente che il termine doveva essere individuato nella scadenza dei 60 giorni attribuiti al debitore dal combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, e art. 50, comma 1, ai fini dell’adempimento e prima dello scadere dei quali è impedita ogni azione esecutiva del concessionario.

7. Occorre preliminarmente rilevare che parte controricorrente contesta la “legittimazione” dell’Agenzia ad agire in giudizio per far valere la prescrizione del credito, essendo questa oggetto di eccezione propria dell’ente titolare del credito.

8. Premesso che non si tratta di questione di legittimazione ad impugnare in senso tecnico ma di questione di merito relativa alla titolarità del rapporto giuridico dedotto e del connesso potere di sollevare eccezioni ad esso relative, occorre rilevare che tale questione non è stata mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio ed è questione del tutto nuova, come tale inammissibile in Cassazione.

9. Il primo motivo di ricorso è infondato.

10. Da un lato, come la corte territoriale ha correttamente rilevato, l’art. 20 invocato dalla ricorrente non attiene in alcun modo ai rapporti tra contribuente ed ente impositore, riguardando il solo rapporto tra ente impositore ed agente della riscossione, peraltro limitatamente al riaffidamento della riscossione all’esito di un discarico. Dall’altro Iato, la norma non potrebbe in alcun modo influire sul decorso del termine più breve, previsto in linea generale (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e 10) per l’esercizio dei diritti di credito relativi ai contributi previdenziali.

11. Il secondo motivo è del pari infondato.

12. In linea generale, il termine di prescrizione del credito presuppone che il diritto relativo possa essere esercitato (art. 2935 c.c.).

13. Nella specie, il credito per cui è causa era sorto nel momento in cui si erano verificati i presupposti di legge per il pagamento dei contributi previdenziali in questione e quindi è iniziato decorrere prima ancora della notifica della cartella di pagamento.

14. La notifica della cartella, disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, è atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale: dal momento della notifica della cartella,il termine di prescrizione riprende a decorrere (v.Cass. Sez. L -, Sentenza n. 3741 del 13/02/2017, Rv. 643091 – 01, in relazione all’effetto interruttivo, ma non anche sospensivo, del precetto che, a differenza del pignoramento, non implica il sorgere di un giudizio di esecuzione; cfr. anche Sez. 3 -, Sentenza n. 12239 del 09/05/2019, Rv. 653778 – 01, sull’effetto interruttivo istantaneo del pignoramento, in caso di chiusura anticipata del procedimento esecutivo per causa non riconducibile al creditore procedente).

15. Il problema di questa causa è verificare se, una volta interrotta la prescrizione il termine possa riprendere a decorrere nonostante l’esistenza di una causa legale che impedisce l’esecuzione del diritto e quindi esclude le esigibilità del credito. In particolare, poichè il credito era già sorto ed era già iniziato a decorrere il termine di prescrizione poi interrotto, occorre vedere se sia configurabile una causa legale di sospensione del decorso del termine per il tempo durante il quale il creditore non può spiegare l’azione esecutiva per i limiti posti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, (che prevede il “termine per l’inizio dell’esecuzione” e stabilisce che “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”).

16. Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della questione, con riferimento però a fattispecie diverse, relative alla richiesta obbligatoria del tentativo di conciliazione, alla lettera di richiesta risarcimento all’assicurazione, alla richiesta amministrativa all’INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

17. Al riguardo, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 7194 del 11/06/1992, Rv. 477683 – 01) hanno affermato il principio secondo il quale la richiesta del risarcimento con lettera raccomandata all’assicuratore, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22, ed D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 8, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 1978, n. 738, determina un’interruzione istantanea del termine di prescrizione, il quale riprende a decorrere senza subire differimento o sospensione fino alla scadenza dello “spatium deliberandi” accordato all’assicuratore stesso, tenendo conto che questo non incide sulle possibilità di esercizio del diritto del danneggiato (non identificabili con la sola azione giudiziale), e che, inoltre, le ipotesi di sospensione della prescrizione sono esclusivamente quelle previste, con elencazione tassativa, dagli artt. 2941 e 2942 c.c..

18. In particolare, muovendo dalla “classica” distinzione tra “diritto” ed “azione”, le Sezioni Unite hanno sottolineato che l’esercizio del diritto, comunque lo si voglia intendere, è cioè un evento che si colloca nell’ambito del diritto sostanziale; ed ogni evento di ordine processuale, compresa l’impossibilità di agire a tutela del diritto medesimo, prima del decorso di un determinato termine, non può che essere del tutto irrilevante, sicchè le condizioni alle quali il sistema normativo subordina la proponibilità in concreto dell’azione, in quanto disposizioni interne al meccanismo e che attengono alle modalità di esecuzione ed espletamento dell’azione, non si configurano come impedimenti all'”esercizio del diritto” del creditore, e, come tali, non hanno influenza sulla decorrenza della prescrizione. L’esercizio del diritto, del resto, non deve avvenire necessariamente mediante l’esperimento dell’azione giudiziaria, ma può essere attuato anche con qualunque altro atto consentito dalla legge (art. 2943 c.c., u.c.). D’altra parte – come già accennato – alla possibilità legale, e quindi alla decorrenza della prescrizione, non ostano gli impedimenti di fatto che il titolare del diritto incontri riguardo all’esercizio in concreto. Se questo è reso difficile o anche impossibile, in fatto, dalla relazione che intercorra tra le parti del rapporto o dalla condizione in cui si trovi lo stesso titolare, operano semmai le cause di sospensione della prescrizione, ma non vi è dubbio che la prescrizione decorra fin dal momento della possibilità legale di esercizio del diritto, che, nella specie, ha inizio con il sorgere del diritto medesimo.

19. Per altro verso, le cause di sospensione del decorso della prescrizione sono tassativamente previste dal codice civile negli artt. 2941 e 2942 c.c., sicchè non è consentito, in mancanza di una esplicita disposizione legislativa, aggiungervene altre; nè, quindi, nella specie, può affermarsi – in carenza di una esplicita norma ad hoc – che il termine di sessanta giorni in questione debba ritenersi come una ulteriore sospensione “ex lege” della prescrizione, sospensione introdotta successivamente da parte del legislatore.

20. Nello stesso senso, in precedenza, Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 02/05/1990 (Rv. 466954 01), che ha valorizzato la possibilità per il creditore di porre in essere durante il termine atti ulteriori (quali la richiesta della prestazione o atti conservativi) idonei alla ulteriore interruzione del termine.

21. In materia di assicurazione INAIL, già questa Sezione aveva affermato tempo addietro (Sez. L, Sentenza n. 5894 del 07/11/1981, Rv. 416647 01) che, se per il collegamento tra l’art. 111, e art. 112, comma 1, del T.U. Approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l’azione diretta a conseguire le prestazioni dell’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è soggetta al termine di prescrizione speciale di tre anni (dall’evento assicurato) e il corso del termine rimane sospeso durante la liquidazione in via amministrativa dell’indennità (da esaurirsi, peraltro, nel termine di centocinquanta giorni per il procedimento previsto dall’art. 104, del testo unico citato), al di fuori dei casi previsti, nessun altro atto diverso dalla proposizione dell’azione giudiziaria può avere efficacia sospensiva o interruttiva della prescrizione (Conf. 4357/79, mass. N. 400867).

22. Più di recente, sempre questa Sezione (Sez. L, Sentenza n. 13046 del 01/06/2006, Rv. 589715 01) ha esaminato problema analogo in relazione al tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro, affermando che il disposto dell’art. 410 c.p.c., comma 2, distingue, in base al suo inequivoco tenore letterale, tra gli effetti che il tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo previsto per le controversie di lavoro esplica ai fini dell’interruzione della prescrizione dalle conseguenze da esso scaturenti con riferimento alla sospensione dei termini decadenziali, con la conseguenza – anche in virtù del carattere tassativo riconducibile alle ipotesi di sospensione della prescrizione risultanti dagli artt. 2941 e 2942 c.c. – che la comunicazione della richiesta di espletamento di tale tentativo non comporta anche la sospensione del termine di prescrizione del diritto azionato sino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa.

23. Le richiamate sentenze guidano l’interprete alla soluzione del problema oggetto di questa controversia, consentendo di affermare l’effetto interruttivo, ma non anche sospensivo, della prescrizione ad opera della notifica della cartella esattoriale; in relazione a ciò, il dies a quo da cui decorre la prescrizione del credito è costituito dalla data di notifica della cartella esattoriale, restando irrilevante il termine di 60 giorni attribuite al debitore dal combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, e art. 50, comma 1, ai fini dell’adempimento e prima dello scadere dei quali è impedita ogni azione esecutiva del concessionario.

24. Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.

25. Le spese seguono la soccombenza quanto al rapporto tra Agenzia e contribuente, e vanno distratte in favore dell’avvocato Antonio Pancallo. Le spese di lite vanno invece compensate tra Agenzia ed INPS, considerato che l’INPS non ha spiegato specifiche deduzioni in ordine al problema controverso in questa sede.

26. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

rigetta il ricorso; compensa le spese tra Agenzia e INPS; condanna la ricorrente al pagamento in favore del V. delle spese di lite, che liquida in Euro 4000 per compensi professionali e 200 per esborsi, oltre spese generali al 15 % ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato Antonio Pancallo.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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