Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6498 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 15/02/2017, dep.14/03/2017),  n. 6498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 21225 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

C.F. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Maurizio Maiello (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

B.P. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato G.T.

(C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 196/2014 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 23/01/2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15

febbraio 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.F., conduttore di un immobile di proprietà di B.P. in forza di rapporto di locazione cessato nel marzo 2011, ha agito in giudizio nei confronti di quest’ultima per ottenere il pagamento dell’indennità di avviamento commerciale e la restituzione del deposito cauzionale.

La B., in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento dei canoni e delle indennità di occupazione a decorrere da aprile 2011, oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande del conduttore ed ha accolto quella della locatrice relativa alle indennità di occupazione, condannando il C. al pagamento dell’importo di Euro 19.029,14.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il C., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la B..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non vi sia stata da parte del ricorrente una messa a disposizione seria dell’immobile. Omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oògetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver rilevato erroneamente che non vi era stata da parte del ricorrente una adeguata e seria messa a disposizione dell’immobile, ha ritenuto legittima la sentenza di primo o con riferimento all’accoglimento della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento dei canoni rectius indennità di occupazione dopo la disdetta del contratto. Violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 34 e 69, e degli artt. 1591 e 1220 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

I due motivi del ricorso sono strettamente connessi (avendo in sostanza entrambi ad oggetto la questione della mora nella restituzione dell’immobile e dell’offerta di esso da parte del conduttore, in relazione alla sussistenza dell’obbligo di corrispondere la relativa indennità di occupazione): possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Secondo il ricorrente, la corte di appello non avrebbe preso in esame alcuni documenti che a suo dire dimostrerebbero che egli aveva provveduto ad effettuare una offerta seria – ancorchè non nelle forme di cui all’art. 1216 c.c., comma 2, e art. 1209 c.c. – di restituzione dell’immobile alla proprietaria, a condizione che fosse pagata l’indennità di avviamento commerciale, e dunque a quest’ultima non spettava il pagamento di alcuna indennità a titolo di occupazione dell’immobile per il periodo successivo, mentre essa era tenuta al pagamento dell’indennità di avviamento commerciale e alla restituzione del deposito cauzionale.

Il ricorso è infondato.

La corte di appello ha preso in considerazione l’offerta di restituzione dell’immobile locato effettuata dal conduttore, pronunziandosi espressamente in ordine alla stessa.

Valutando – sulla base di adeguata motivazione – le prove acquisite agli atti, ha accertato in fatto che il C., dopo la scadenza del contratto di locazione, non aveva restituito le chiavi del locale alla B. in attesa di ricevere il pagamento dell’indennità di avviamento commerciale, e ciò in ragione di un preteso, ma insussistente, diritto di ritenzione, onde l’immobile non poteva affatto ritenersi seriamente e concretamente offerto in restituzione alla locatrice.

Il ricorrente contesta dunque nella sostanza accertamenti di fatto incensurabilmente operati dai giudici di merito e chiede una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, il che non è consentito in sede di legittimità.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA