Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6498 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21019/2014 proposto da:

INFN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato MARCO VIGLIETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA MAGNANI;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 10637/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2014 R.G.N. 508/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per accoglimento del primo motivo,

assorbimento del secondo motivo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, accogliendo il gravame proposto da P.E. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato con sentenza non definitiva il diritto del medesimo all’assunzione a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito INFN), in forza della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519 e 520, con qualifica di collaboratore tecnico ed inquadramento al VI livello del CCNL di categoria.

La Corte riteneva che il procedimento seguito dall’INFN per le stabilizzazioni non fosse legittimo, in quanto l’ente aveva formato una graduatoria di priorità con la quale il personale non più in servizio al 1.1.2007, pur se in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, veniva postergato rispetto al personale ancora in servizio. La Corte aggiungeva poi che tale graduazione si poneva in contrasto con la direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione emanata al medesimo fine e comunque non trovava giustificazione nel fatto, valorizzato dalle difese dell’ente, che la legge prevedeva espressamente la prosecuzione dei rapporti in essere alla data del 31.12.2006.

I giudici di appello richiamavano quindi i criteri stabiliti dal bando di selezione e la precisazione in esso contenuta secondo cui le stabilizzazioni sarebbero state effettuate fino a concorrenza delle risorse economiche assegnate, per concludere infine, sulla base del fatto che nel corso degli anni vi era stata stabilizzazione di svariato personale munito di minor anzianità del ricorrente e che l’anzianità (di servizio prima ed anagrafica in caso di parità) era l’unico criterio posto a base del bando di selezione, per la sussistenza di un diritto del P. alla stabilizzazione, facendone decorrere gli effetti, in mancanza di altre specificazioni al riguardo da parte del ricorrente, dalla data di deposito del ricorso introduttivo, risalente al 2010.

L’INFN ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

Il P. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, anche in combinato disposto con l’art. 12 disp. gen., per essersi erroneamente ritenuto, nella sentenza impugnata, che la stabilizzazione del ricorrente fosse stata ingiustificatamente omessa, sebbene egli vantasse un’anzianità di servizio superiore a quella di altro personale nel tempo stabilizzato, il tutto sull’erroneo presupposto che chi, come il P., al 1.1.2007 non fosse in servizio presso l’ente, dovesse comunque essere stabilizzato, se munito di maggiore anzianità, prima di coloro che, a quella data, si trovassero in forza a tempo determinato ed avessero già maturato o maturassero nei prescritti termini il necessario triennio. Secondo l’INFN la stessa sequenza delle parole nel testo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, mostrava la ricorrenza di una posizione preferenziale per chi fosse in servizio al 1.1.2007 ed anzi di ciò si traeva conferma dal fatto che la stessa norma prevedeva l’obbligo di continuare ad avvalersi del personale in servizio a quella data a tempo determinato, sicchè la condotta dell’ente era da ritenersi rispettosa delle regole di legge.

2 Il motivo è infondato.

La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, prevede la stabilizzazione a domanda “del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge”;

Non è condivisibile l’assunto secondo cui la sequenza osservata dalla norma nell’indicare le tipologie di personale destinatario della stabilizzazione individui un criterio di preferenza, perchè l’utilizzazione della disgiuntiva “o”, senza alcun inciso che possa far pensare ad un ordine di importanza delle diverse ipotesi così elencate, non permette una tale conclusione.

Neppure può seguirsi l’assunto dell’INFN volto a sostenere che la previsione, sempre del comma 1, secondo cui “le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma… in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione” andrebbe intesa come tale da delineare un favor per chi fosse in servizio a quella data.

Si tratta infatti di norma destinata palesemente ad individuare soltanto una modalità utile al fine di sopperire medio tempore alle esigenze di correntezza delle Pubbliche Amministrazioni interessate, da cui è arbitrario trarre regole di ordine rispetto alle stabilizzazioni.

Va viceversa condivisa l’affermazione della Corte territoriale secondo cui doveva essere l’anzianità di servizio (o, in caso di parità di posizione), quella anagrafica, a regolare il diritto all’assunzione, trattandosi dell’unico criterio idoneo a contemperare tra loro la palese ratio di rimedio a situazioni gravi di precariato con la convergente e ineludibile esigenza di assicurare alla P.A., attraverso lo speciale procedimento di stabilizzazione, personale con pregressa esperienza specifica (tra le molte, v. Corte Cost. 28 ottobre 2010, n. 3030, inerente proprio alla normativa in esame).

2.1 Non era dunque legittimo che fosse stato stabilizzato soltanto personale in posizione di anzianità deteriore rispetto al ricorrente, nè il motivo fa una concreta questione di coerenza rispetto alle dotazioni organiche dell’ente o di copertura finanziaria (su cui, v. Cass., S.U., 7 luglio 2010, n. 16041 e successive conformi), essendo del tutto generico il sommarissimo accenno in proposito contenuto a pag. 16, in fine, del ricorso, sicchè di tali aspetti non vi è a discutere in questa sede e va confermata la pronuncia con cui è stata disposta dalla Corte territoriale l’assunzione anche del P..

3. Quanto alle spese, si rileva che il P. fu regolarmente raggiunto dalla notificazione del ricorso, presso il domicilio eletto, in data 3.9.2014.

Egli non ha presentato controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., e pertanto la memoria del 2.11.2020, depositata solo in vista dell’adunanza camerale del 11.11.2020, è inammissibile per effetto della stessa norma del codice di rito.

Nonostante la soccombenza, non può quindi esservi condanna dell’INFN al rimborso in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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