Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6498 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19766-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

UBI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3802/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 23802/23/2017, depositata il 22.12.2018 non notificata, la CTR della Puglia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Ubis s.r.l. su controversia avente ad oggetto cartella di pagamento, dichiarando legittima la sanzione irrogata nella misura del 30%, e l’appello incidentale della contribuente con riferimento agli interessi e agli aggi, sul presupposto della mancanza dei criteri e dei calcoli effettuati.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata non ha spiegato difese.

1.Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Rileva, in tal senso, l’Ufficio che la motivazione della cartella in esame corrisponde esattamente alle indicazioni di cui all’art. 25 citato, comma 2, oltre ad essere conforme al modello approvato con decreto ministeriale – con particolare riferimento all’indicazione dei tributi richiesti, del titolo della pretesa, del periodo d’imposta, dell’imponibile, dell’aliquota applicata, dell’ammontare degli interessi e delle sanzioni applicate, della data di esecutività del ruolo – e che il contenuto dell’obbligo di motivazione va commisurato al rilievo che la cartella è stata, nella specie, emessa sulla base di un’iscrizione a ruolo conseguente al mero controllo dei dati forniti dallo stesso contribuente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 e dell’art. 2667 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la CTR aveva ritenuto non dovuto l’aggio richiesto.

Le censure sono suscettibili di trattazione unitaria.

Esse sono fondate.

3. Nella materia in esame, questa Corte ha affermato il principio secondo cui – (cfr., fra le tante, Cass. 8508/2019, Cass. 25329//2014,) – che “In tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. (Cass. n. 21804/2017).

Nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis citato, come nell’ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, “il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”. (Cass. Sez. 5, n. 26671 del 18/12/2009, Rv. 610912 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 22402 del 22/10/2014, Rv. 632860 – 01; Sez. 6 – 5, n. 14236 del 07/06/2017, Rv. 644434 – 01).

Invero, quanto più specificamente al profilo concernente il calcolo degli interessi, va osservato che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, ratione temporis vigente), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, posto che “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo” (quanto agli interessi di mora, secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, ratione temporis vigente, “decorso Inutilmente il termine previsto dall’art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”).

Ne consegue che deve ritenersi sufficiente il riferimento alla dichiarazione da cui scaturisce il debito di imposta, al conseguente periodo di competenza ed agli altri elementi più sopra indicati (per completezza espositiva, va aggiunto che, anche per il computo delle sanzioni, risulta adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo) (Cass. 8508/2019).

Nella specie la CTR non si è attenuta ai sopra richiamati principi. Identica considerazione va fatta con riferimento al calcolo dell’aggio.

A tanto provvederà il giudice di rinvio.

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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