Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6497 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. I, 17/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 17/03/2010), n.6497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.V., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, n. 450/07 cron.,

del 16 gennaio 2007, nel procedimento iscritto al n. 1527/06 R.G.

volontaria giurisdizione;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SGROI Carmelo, che ha concluso come da

relazione in atti, tranne che per le censure relative alla

liquidazione delle spese processuali, in relazione alle quali ha

concluso per la inammissibilità o la manifesta infondatezza delle

doglianze.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. I.V. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto in data 16 gennaio 2007, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del menzionato ricorrente della somma di Euro 5333,33, a titolo di indennizzo per il superamento in primo grado del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al T.A.R. Campania per chiedere il riconoscimento del diritto all’intero importo del T.F.R., promosso con ricorso del 23 febbraio 1998 e non ancora deciso alla data di proposizione del giudizio di equa riparazione (20 giugno 2006);

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda nella misura di Euro 5333,33, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di cinque anni e quattro mesi al termine ragionevole e liquidato l’indennizzo nella misura di Euro 1000,00 ad anno;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo dodici motivi di ricorso, con i quali lamenta:

3.1. la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (primo motivo); la liquidazione dell’indennizzo, con vizio di motivazione, in misura inferiore ai parametri della Corte di Strasburgo (secondo e terzo motivo); il mancato riconoscimento, con vizio di motivazione, del bonus di Euro 2.000,00, trattandosi di controversia in materia di lavoro (quarto, quinto e sesto motivo);

3.2. l’insufficiente liquidazione delle spese processuali, senza specifica motivazione, con erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè i giudizi ordinari dinanzi alla Corte d’appello, senza tener conto dei parametri CEDU e dei criteri seguiti dalla Corte di Cassazione e disattendendo i minimi tariffari e la nota spese depositata, (motivi da sette a dodici);

4. i motivi di cui al punto 3.1., esaminati congiuntamente, appaiono manifestamente infondati, in quanto, la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, si è attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, in conformità ai parametri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo un ragionevole criterio di valutazione che resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato comunque che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 (Cass. 2004/6856; 2005/19204; 2005/19352); inoltre in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale, pur non potendo ignorare i criteri applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, ha pur sempre facoltà di apportare, motivatamente e non irragionevolmente, le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, le quali, peraltro, non possono fondare la decisione di liquidare somme che non siano in relazione ragionevole con quella – tra i 1000,00 e i 1500,00 Euro – accordata dalla predetta Corte negli affari consimili (Cass. 2006/24356; 2007/2254); nella specie, la Corte di appello si è attenuta a tali principi, facendo riferimento ai parametri CEDU sia pure nella misura minima; deve altresì tenersi conto che non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411; 2008/6898);

4.1 appare invece manifestamente fondata la censura di cui al punto 3.2., in ordine all’erronea applicazione della tariffa relativa alla volontaria giurisdizione, anzichè di quella attinente al contenzioso (Cass. 2008/25352), mentre possono ritenersi manifestamente infondate le ulteriori censure in quanto parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), nè ha dimostrato specificamente l’attribuzione di importi inferiori ai minimi inderogabili (Cass. 2007/5318), ma si è limitata alla generica denuncia dell’inosservanza delle tariffe professionali vigenti, nonchè delle voci e degli importi indicati nella nota spese, fermo restando che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (Cass. 1999/4347; 2000/4818; 2001/1485) e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (Cass. 2008/23397);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati ai punti 4. e 4.1. si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente non ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, rilevando altresì che, con riferimento alle conclusioni del Pubblico Ministero, l’applicazione nel giudizio di merito della tariffa professionale riguardante i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè quella attinente al giudizio contenzioso ha comunque comportato la liquidazione degli onorari nella misura di Euro 270,00, inferiore ai limiti minimi della tariffa, e quella dei diritti nella misura di Euro 81,00, anch’essa inferiore agli importi tariffali;

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, devono essere rigettati i primi sei motivi del ricorso, mentre vanno accolti, nei termini che precedono, i motivi da sette a dodici, e che di conseguenza il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta; ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di I.V. delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;

ritenuto altresì che le spese del giudizio di cassazione – da liquidarsi come in dispositivo con compensazione nella misura dei due terzi, atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso e limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito – vanno poste a carico della Presidenza soccombente, con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

PQM

LA CORTE Respinge i primi sei motivi e accoglie, nei termini di cui in motivazione, i motivi da sette a dodici. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese, oltre a spese generali e accessori di legge. Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro in Euro 525,00, di cui Euro 425,00 per onorari, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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