Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6496 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. I, 17/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 17/03/2010), n.6496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R. e M.V., elettivamente domiciliati in

Roma, Piazza del Popolo 18, presso l’avv. Frisani Pietro L., che li

rappresenta e difende giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Milano, cron. n. 2286/07,

in data 15 ottobre 2007, nel procedimento iscritto al n. 399/07 R.G.

volontaria giurisdizione;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal relatore, cons. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SGROI Carmelo, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. M.R. e M.V., quali eredi di M. E., hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 15 ottobre 2007, con il quale la Corte di Appello di Milano ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei menzionati ricorrenti della somma di Euro 6.000,00, ripartita in Euro 3.000,00 pro quota ereditaria, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato davanti alla Corte dei Conti per richiesta di trattamento pensionistico, promosso il 10 settembre 1976 e definito con sentenza del 22 febbraio 2006;

1.1. ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Milano, determinata in dodici anni il periodo eccedente la durata ragionevole del processo, ha accolto la domanda nella misura complessiva di Euro 6.000,00, pari ad Euro 500,00 ad anno, da ripartirsi pro quota ereditaria tra i due ricorrenti, in quanto le parti interessate non hanno posto in essere alcun atto di impulso processuale, cosi’ dimostrando indifferenza per le sorti del processo, con conseguente loro contenuta sofferenza per la durata del processo;

3. i ricorrenti censurano il decreto impugnato, proponendo due motivi di ricorso, con i quali lamentano la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, con erronea attribuzione di rilevanza, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, alla mancata presentazione di istanze di impulso processuale;

4. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, appaiono manifestamente fondati, in quanto, la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 6.000,00, ripartito pro quota ereditaria, per un importo di Euro 500,00 ad anno e avuto riguardo al termine ragionevole di durata stabilito nella specie, sembra configurarsi irragionevolmente in misura inferiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei parametri stabiliti dalla CEDU, anche tenuto conto della mancata presentazione di istanze di impulso processuale, circostanza comunque rilevante ai fini dell’apprezzamento della concreta entita’ del pregiudizio lamentato (Cass. 2005/28507; Cass. 2006/24438);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati al punto 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e che di conseguenza il decreto impugnato deve essere annullato;

B1) ritenuto altresi’ che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1; che, in particolare, determinata in dodici anni la durata non ragionevole del giudizio, secondo la condivisibile valutazione del giudice di merito non censurata dalle parti, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; che, secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversita’ di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; ritenuto che tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, ad un parametro non inferiore ad Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/21840); che di conseguenza, in considerazione della accertata durata non ragionevole di dodici anni, si deve riconoscere ai ricorrenti il complessivo indennizzo di Euro 11.250,00, da ripartirsi tra i due eredi secondo quota ereditaria nella misura di Euro 5.625,00 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze soccombente;

B2) considerato altresi’ che le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352).

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, quali eredi di M.E., della somma di Euro 5.625,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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