Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6496 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10838/2015 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GIUSEPPE GUATTANI 14, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PESIRI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA ONLUS CHE L’ERBA CRESCE, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore sig.ra Q.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTORRE DI SANTAROSA 13,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VOZZO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6555/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato MICHELE PESIRI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE VOZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 21/10/2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il tribunale della stessa città, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’Associazione Sportiva ONLUS “Che l’erba cresce”, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da G.R. per il pagamento, da parte dell’associazione avversaria, di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione dall’agosto del 2007 al luglio del 2011, condannando il G. alla restituzione delle somme ricevute in forza del medesimo titolo, salvo il rimborso delle spese sostenute dallo stesso G. per l’attività di custodia e di cura della scuderia prestata all’interno del medesimo bene immobile in forza di un contratto di comodato (in larga misura relativo agli stessi beni dedotti in locazione) contestualmente stipulato tra le parti.

Nell’accogliere l’opposizione dell’associazione, il giudice di primo grado ha affermato di condividere l’indirizzo interpretativo incline a ritenere inefficace il contratto di locazione non sottoposto a registrazione della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 346 (come quello di specie), interpretando l’adempimento tributario quale condicio iuris (peraltro in ogni momento avverabile), così pervenendo alla dichiarazione dell’inefficacia della locazione intercorsa tra le parti, con la conseguente considerazione, della detenzione dei beni del G. da parte dell’Associazione, alla stregua di un’occupazione sine titulo.

Sull’appello del G., la corte territoriale, pur confermando la decisione del primo giudice (e pur dando atto dell’avvenuta registrazione, da parte del G., dopo la decisione di primo grado, del contratto di locazione), ha ritenuto, in accoglimento delle eccezioni formulate dall’associazione sin dal primo grado e reiterate in appello, che l’unico contratto effettivamente voluto dalle parti fosse quello di comodato, tenuto conto che tale contratto era stato registrato il 20 novembre del 2006, mentre il coevo contratto di locazione era stato registrato dal G. solo l’8 agosto del 2012, dopo la sentenza di primo grado (in tal modo manifestando il G. di non contestarne l’inefficacia dichiarata dal primo giudice), e che le ricevute in atti erano state formalmente imputate dalle parti a contributo spese manutenzione e gestione, come previsto nel contratto di comodato.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione G.R. sulla base di due motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria.

3. Resiste con controricorso l’Associazione Sportiva ONLUS “Che l’erba cresce”, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria successivamente depositata, l’associazione resistente, insistendo nelle argomentazioni illustrate con il controricorso, ha comunicato il subentro del nuovo legale rappresentante in luogo del precedente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto incompatibile la coesistenza delle due pattuizioni, relative al comodato e alla locazione sostanzialmente riferite al medesimo immobile (con esclusione dalla locazione di un locale adibito a lavoro del G.), che le parti avevano contestualmente concluso ed eseguito fino a luglio del 2007, intendendo affidare, alla locazione, la funzione di regolare il titolo del godimento dei beni immobili del G., e al comodato, la sostanziale “copertura” dell’attività lavorativa svolta dal G., nella specie retribuita attraverso la voce fittizia del “rimborso spese”.

Al riguardo, il G. ha evidenziato come la stessa associazione si fosse qualificata come “conduttrice”, allorchè ebbe a richiedere il rimborso delle spese per il rifacimento del bagno noto “al locatore” e la restituzione delle somme versate “per la locazione”.

2. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come attraverso l’odierna censura, il ricorrente – lungi dal denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, controverso tra le parti e rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – si sia limitato a prospettare una diversa interpretazione della volontà negoziale illo tempore manifestata dalle parti attraverso la stipulazione, nel medesimo contesto temporale, di due diversi contratti (di locazione e di comodato) relativi (sostanzialmente) al medesimo immobile, trascurando di indicare, tanto i vizi d’indole logica, quanto gli eventuali errori di diritto in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nell’interpretare la loro effettiva volontà nel senso di affidare la disciplina dei relativi rapporti al solo contratto di comodato, tralasciando di coltivare l’intenzione di giustificarne il godimento in relazione al titolo locativo, pur formalmente manifestata, ma in realtà mai effettivamente voluta ed eseguita.

Al riguardo, è appena il caso di rilevare come, in materia di interpretazione contrattuale, l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, onde la possibilità di censurare tale accertamento in sede di legittimità (salva l’ipotesi in cui la motivazione sia a tal punto inadeguata da non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto) è limitata al caso di violazione delle norme ermeneutiche: violazione da dedursi, peraltro, con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poichè, in caso contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un’interpretazione diversa.

In altri termini, il ricorso in sede di legittimità, riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo (laddove censuri l’interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata) non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (cfr., in termini, Sez. L, Sentenza n. 18375 del 23/08/2006, Rv. 591659 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007, Rv. 597876 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15890 del 17/07/2007, Rv. 598616 – 01).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e dell’art. 41 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente conferito un decisivo rilievo, ai fini della dichiarazione della nullità del contratto di locazione, alla circostanza dell’avvenuta registrazione del contratto di locazione in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado nel corso del presente giudizio, tenuto conto del carattere esclusivamente tributario dell’adempimento relativo alla registrazione del contratto e, in ogni caso, dell’efficacia sanante ex tunc della ridetta registrazione.

4. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta.

Sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01).

Nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda del G. sul presupposto dell’insussistenza di alcuna volontà delle parti di dare esecuzione al contratto di locazione (solo formalmente stipulato), avendo le stesse viceversa privilegiato l’esecuzione del solo contratto di comodato contestualmente concluso, l’odierna censura del ricorrente, nel tornare a sostenere la decisività, secondo l’asserita argomentazione della corte d’appello, della registrazione del contratto di locazione (e della relativa epoca), dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura illustrata per le specifiche ragioni in precedenza indicate.

5. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dell’associazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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