Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6496 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 09/03/2021), n.6496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7916/2015 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO TOSI;

– ricorrente –

contro

A.P., A.S., A.G., nella qualità di

eredi di A.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5633/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/09/2014 R.G.N. 1573/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta dagli eredi di A.M., ex dipendente del Banco di Napoli e collocato in quiescenza con decorrenza anteriore al 31/12/1990, aveva condannato Intesa San Paolo al pagamento delle differenze economiche sul trattamento pensionistico integrativo ravvisando – per effetto di un precedente giudicato (sent. Corte Cass. n. 19937/2004) che aveva riconosciuto ai pensionati ante 31/12/1990 il diritto alla conservazione della perequazione automatica – una stabilizzazione dell’importo del trattamento pensionistico raggiunto alla data del luglio 1996 con effetti sulla liquidazione dei ratei maturati nel periodo successivo.

La Corte ha, poi, riferito circa la capitalizzazione della pensione,effettuata su richiesta del pensionato nel dicembre 2004, che non era possibile desumere dall’adesione alla capitalizzazione l’implicita rinuncia ad eventuali differenze sul trattamento pensionistico percepito e da percepirsi e che al contrario gli appellati avevano sempre continuato a richiedere le differenze non riconosciute e non computate nel calcolo relativo alla capitalizzazione, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

2.Avverso tale sentenza ricorre in cassazione Intesa San Paolo con 3 motivi resistono gli eredi di A.M.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3.Va preliminarmente rigettata la richiesta della ricorrente di rimessione alla pubblica udienza considerato che la valutazione della ricorrenza degli estremi

per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, cioè della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante: e, nel caso in esame, la sussistenza di un tale presupposto è esclusa con immediatezza dal carattere consolidato dei principi giurisprudenziali da applicare.

4.Con il primo motivo la Banca ricorrente denuncia violazione dell’art. 324 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 9 e 11, come interpretati autenticamente dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55.

Deduce che per il periodo successivo a quello su cui si era formato il giudicato (in sostanza dall’agosto 1996 in poi) doveva trovare applicazione la norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, in forza della quale, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, il sistema di perequazione automatica aziendale era abrogato, per tutti i pensionati (ante e post 31.12.1990), a far data dal gennaio 1994.

Conseguentemente, in relazione al diritto di conservare, successivamente al mese di luglio 1996, gli aumenti perequativi ottenuti in virtù del sistema previgente, non venendo in rilievo il principio di intangibilità del giudicato, nè il divieto del ne bis in idem, la pretesa azionata avrebbe dovuto essere decisa alla luce della ridetta norma di interpretazione autentica, e non già in base alla regula iuris affermata dalla sentenza della Cassazione n. 19937/2004, siccome sostituita ab origine dalla normativa di interpretazione autentica.

Ciò in quanto il diritto alla conservazione dell’assegno perequativo non era parte integrante del giudicato, bensì un diritto conseguente che permane, rebus sic stantibus, al permanere della relativa fonte costitutiva.

5. Il motivo è infondato. Deve infatti essere confermato quanto già sostenuto da questa Corte (cfr. 19825/2011,22269/2013 e da ultimo Cass. n. 5247/2015 e la giurisprudenza ivi richiamata).

6. In particolare si è affermato nei citati precedenti:

– il giudicato, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto; per conseguenza, con efficacia riguardante anche i rapporti di durata, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr, ex plurimis, Cass. SU.n 13916/2006 e le numerose successive conformi).

– Con riferimento poi alla sopravvenienza di una normativa incidente sulla disciplina giuridica in base alla quale il giudicato si è formato, deve considerarsi che il fondamento del giudicato sostanziale, che si realizza nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 c.p.c.), incide sul diritto fatto valere (art. 2909 c.c.), e che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore, costituendo quindi ostacolo all’esplicarsi dell’effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica.

– Ne consegue, con riferimento ai limiti cronologici del giudicato sostanziale (sempre fatta salva un’eventuale diversa espressa previsione del legislatore, intesa a travolgere i giudicati già formatisi ovvero i loro effetti futuri), che la sopravvenienza di una legge interpretativa che contraddica l’interpretazione recepita nella sentenza irrevocabile vale a evidenziare l’ingiustizia di questa, ma non a comprometterne il valore, che è indipendente dall’esattezza della statuizione con essa resa; pertanto, sebbene l’intangibilità del giudicato riguardi solo quanto sia stato oggetto del giudicato stesso, con esclusione di quanto non fosse deducibile nel giudizio in cui esso si è formato, tale non deducibilità non può ricollegarsi alla mera sopravvenienza di una norma, che, senza introdurre una nuova azione, si sia limitata ad interpretare autenticamente una disposizione precedentè (cfr, ex plurimis, Cass. n. 8797/1995; n. 12701/1995, n. 4630/2000; n. 18339/2003, n. 1583/2010).

– Del resto l’intangibilità del giudicato sostanziale si concretizza non solo con riferimento allo ius superveniens e all’emanazione di norme di interpretazione autentica, ma anche rispetto alla caducazione, ab origine, delle norme su cui il giudicato si fonda per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale delle stesse, costituendo appunto il giudicato, al pari di altre situazioni giuridiche consolidate in conseguenza di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, uno dei limiti che incontra l’efficacia retroattiva della decisione di illegittimità costituzionale (cfr. ex plurimis, Cass., SU, n. 1707/1963; Cass., nn. 1860/1983; 891/1996; 7057/1997; 4766/1999).

7. Applicando tali principi al caso che ne occupa, deve allora convenirsi che la norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, che non contiene previsione alcuna di caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi, non è suscettibile di incidere, nel caso concreto, in relazione alle situazioni giuridiche già oggetto di sentenza definitiva passata in giudicato.

8. Nè può ritenersi che tale norma di interpretazione autentica venga ad incidere sugli effetti futuri del giudicato sostanziale, posto che, giusta l’interpretazione resane dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 22700/2006; 16206/2009), la stessa non introduce una nuova disciplina della normativa di riferimento, destinata ad esplicare la propria efficacia sui rapporti giuridici di durata a cui si applica, ma, conformemente alla sua natura interpretativa, individua soltanto la corretta portata precettiva della normativa già esistente, la stessa, cioè, sulla base della quale si è formato il giudicato sostanziale.

9. Ne consegue che il giudicato sostanziale ha cristallizzato il maturato pensionistico per il periodo considerato, che resta insensibile, anche nei suoi effetti, alla successiva norma di interpretazione autentica e che, pertanto, deve essere riconosciuto nella sua entità (con le eventuali variazioni legate alla dinamica perequativa legale, non essendo più applicabile quella aziendale) anche per i ratei successivi.

Dovendosi dunque dare continuità ai precedenti di legittimità già formatisi in casi analoghi (cfr. Cass., nn. 20975/2009;10826/2011) ed essendosi la sentenza impugnata conformata ai suindicati principi, il primo motivo va rigettato.

10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1197 e 1362 c.c..

11. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1230 e 1197 c.c..

Rileva che il de cuius aveva esercitato nel 2004 la facoltà di capitalizzare il trattamento pensionistico integrativo, possibilià prevista dallo Statuto del Fondo, mediante la percezione di una somma in capitale con risoluzione del relativo rapporto previdenziale e che in conseguenza dal gennaio 2005 non aveva più percepito la pensione integrativa.

Osserva che fin dal primo grado aveva sostenuto l’infondatezza delle pretese successive alla capitalizzazione del trattamento pensionistico per l’inesistenza del titolo e cioè la pensione integrativa, oggetto di perequazione; che la Corte, nel valutare l’esistenza o meno di una rinuncia, non aveva compreso il rapporto tra l’intervenuta capitalizzazione e la pretesa azionata nel giudizio.

Osserva, infatti, che la capitalizzazione costituiva una modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica erogata in unica soluzione il cui adempimento estingueva l’originaria obbligazione ex art. 1197 c.c., e che tale capitalizzazione, in quanto modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica ex art. 1197 c.c., rendeva ultronea ogni espressa rinuncia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, rinuncia che era implicita nella estinzione a seguito dell’erogazione di una somma in capitale. (2 motivo).

Osserva ancora che, anche a volere escludere che ai sensi dell’art. 1197 c.c., il pagamento della somma capitale avesse estinto l’obbligazione pensionistica già maturata, la sentenza avrebbe comunque violato l’art. 1230 c.c.. Rileva che l’ A. aveva manifestato la volontà di sostituire l’originaria prestazione pensionistica mensile con un importo in somma capitale, nonchè di estinguere l’obbligazione originaria e che in virtù di tale novazione oggettiva la prestazione pensionistica doveva ritenersi estinta ex art. 1230 c.c., con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l’obbligazione originaria esercitata dopo la novazione.

12. Anche tali motivi,che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati o, comunque, inammissibili per difetto di specificità.

13. Va, in primo luogo, rilevato che, secondo l’interpretazione delle censure della Banca accolta dalla Corte d’appello, non era ravvisabile, in sede di richiesta della capitalizzazione del trattamento integrativo alcuna espressa rinuncia dell’ A. ad eventuali differenze sul trattamento pensionistico percepito o da percepirsi quale effetto, a seguito del giudicato, della stabilizzazione dell’importo del trattamento raggiunto alla data del luglio 1996 con effetti sulla liquidazione dei ratei maturati nel periodo successivo.

Sul punto la Corte territoriale ha chiaramente escluso che potesse desumersi una implicita rinuncia ad eventuali differenze sul trattamento pensionistico percepito e da percepirsi; rinuncia di tale portata avrebbe infatti dovuto essere formulata in maniera espressa e chiara ed al contrario gli appellati avevano sempre continuato a richiedere le differenze non riconosciute e non computate, derivanti dal giudicato, nel calcolo relativo alla capitalizzazione, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

14. Va, altresì, rilevata l’infondatezza dell’affermazione della Banca secondo cui una espressa rinuncia sarebbe stata ultronea in applicazione dell’art. 1197 c.c., in quanto l’intervenuta capitalizzazione del trattamento pensionistico avrebbe estinto la relativa obbligazione, precludendo ogni ulteriore e successiva rivendicazione in merito alla pensione mensile.

La capitalizzazione, infatti, non è riconducibile all’ipotesi della “datio in solutum” di cui alla norma citata in base alla quale, se sussiste il consenso del creditore, si verifica l’estinzione ipso iure dell’obbligazione originaria sulla base della semplice esecuzione della prestazione sostitutiva dell’adempimento, con conseguente liberazione del debitore: secondo la Banca con la capitalizzazione essa si sarebbe liberata di ogni successiva pretesa avanzata dagli eredi del pensionato.

Nella specie, infatti, la capitalizzazione della pensione costituisce soltanto una diversa modalità di erogazione della medesima prestazione pensionistica la quale, tuttavia, avrebbe dovuto essere quantificata dal Fondo correttamente in applicazione del giudicato e, dunque, la diversa ed inferiore quantificazione di detta capitalizzazione operata dal Fondo, in spregio al giudicato, mai avrebbe potuto estinguere l’originaria prestazione dovuta.

14.Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla novazione oggettiva che è configurabile allorchè le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto)titolo diverso,determinando l’estinzione dell’obbligazione originaria: la modificazione deve riguardare un mutamento sostanziale dell’oggetto o del titolo originario dell’obbligazione: la legge prescrive che la volontà di novare il rapporto deve risultare in modo non equivoco (cd. animus novandi). Non risultano dedotti dalla ricorrente argomenti o fatti emersi dal giudizio a conforto di tale tesi, che si configura, pertanto, del tutto priva di fondamento.

15. Va, tuttavia, rilevato che con i due motivi in esame la ricorrente sembra dolersi di una richiesta economica degli eredi dell’ A. di incidenza degli effetti del giudicato anche in relazione ad un periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione.

Le censure di cui al secondo e terzo motivo dovrebbero avere ad oggetto, secondo la ricorrente, importi maturati successivamente alla capitalizzazione e fino al decesso del pensionato, oggetto di una illegittima richiesta dell’ A. e dei suoi eredi,in quanto posta in essere pur a fronte dell’estinzione definitiva dell’obbligazione originaria.

Tali censure risultano, tuttavia, prive di specificità non risultando precisata quali siano state le richieste economiche del pensionato e dei suoi eredi con riferimento al periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione o quale l’eventuale incidenza sulla somma capitalizzata come quantificata dal pensionato.

Non sono riportate le conclusioni del ricorso in primo grado, nè è riportato il conteggio svolto dall’ A. o dagli eredi al fine di consentire a questa Corte una corretta ricostruzione della domanda svolta dall’ A., atteso che dalla sentenza impugnata emerge soltanto la richiesta del pensionato e dei suoi eredi di una corretta quantificazione della somma dovuta a titolo di capitalizzazione che tenesse conto, cioè, degli aumenti del trattamento pensionistico goduto a seguito del giudicato intercorso tra le parti. Eventuali errori di calcolo in ordine alla quantificazione effettuata dai ricorrenti o la liquidazione di somme non dovute, oltre a porre solo questioni riconducibili al merito, non sono stati neppure evidenziati in modo adeguato dalla Banca.

16. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese di causa seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del& ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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