Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6496 del 04/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6496 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso InO2R-2013 proposto da:
LAMBERTI

GIUSEPPE

C.F.

DMB0PP72E1514700,

elettivamente domicAliato in ROMA, VIA VALL1SNERI li,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PACIFICI, che la
rappresenta a difende unitamenLe all’avvocato ARTURO
AMORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
416

contro

SAINT GOBAIN SEKURIT ITALIA S.R.L. P.I. 07192700156,
in persona del ìeqale rappresentante pro tempore,
elettivamenLe domiciliata in ROMA, VIA MARTANNA

Data pubblicazione: 04/04/2016

MGI, 29, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO

)*

j1

ERTI, che la rappresenta e difende unitamente

a ‘avvocato VILLANI MARCO, giusta delega in atti;

con troricorrente –

avverso lo sentenza n. 520/2013 della CORTE D’APPELLO

udita la rela’/.ione causa svolta nella pubblica
udienza del W.,702/20l6 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvoratr AL1HERT] ERNESTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALREPTO CELESTE, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

di TORINO, depositata il 03/06/2013 r.g.n. 1499/2012;

RG n. 19028/2013

Svolgimento dei processo
L Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Saluzzo di rigetto della
;
()manda di Giuseppe Lamberti, inquadrato come operaio D2 , volta ad ottenere nei confronti

,)
4

della soc Saint Gobain Sekurit Italia spa il superiore inquadramento come impiegato C2
quanto meno dal luglio 2008 nonché la dichiarazione di illegittimità del recesso del datore di
lavoro comunicato in data 26/7/2011 nell’ambito di un licenziamento collettivo, dopo essere
stato collocato in CIG in deroga ed in CIGS, per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori
posto che la griglia dei dipendenti da collocare in mobilità riguardava solo personale operaio .

un esecutore e che cioè il suo. compito specifico era quello di raccogliere dati ed .elaborarli
secondo precise direttive , facendo riferimento in prima battuta al responsabile del laboratorio
ed in ultimo al responsabile del servizio qualità( dal quale non dipendeva direttamente
essendovi la figura intermedia) e che pertanto, non aveva compiti di coordinamento né di
ampia autonomia operativa caratterizzante la qualifica impiegatizia ;che il contenuto delle sue
mansioni si traduceva in un’attività di monitoraggio delle attività pianificate dai superiori e che
dopo la collocazione in mobilità i suoi compiti erano stati assunti da lavoratori con qualifica di
operai e solo in via residuale ad impiegati e che , con riferimento ad una email prodotta dal
ricorrente ove il responsabile del servizio invitata tutti a collaborare con il Lamberti per il
monitoraggio , il teste Alesso aveva fornito spiegazioni che ne escludevano la rilevanza ai fini
del superiore inquadramento.
La Corte ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del superiore
inquadramento nonché la fondatezza dell’impugnazione del licenziamento (la cui procedura
non era stata contestata ) rilevando a riguardo che il Tribunale aveva riferito che , tenuto
conto dei criteri di attribuzione dei punteggi , peraltro non contestati, si giungerebbe
comunque all’estromissione del Lamberti in quanto non muterebbe il punteggio dell’anzianità ,
né quello della mansione che resterebbe sempre nell’ambito della qualità.
Avverso la sentenza ricorre il Lamberti con un unico articolato motivo ulteriormente illustrato
con memoria ex ad 378 cpc. Resiste la Saint Gobain Sekurit Italia srl .
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia violazione degli artt 2103, 2118, 2119, 2697 , 2727, 2729, 1334 cc in
relazione agli artt 112 e 116 cpc; degli artt 1,4,5 e 24 L n 223/1991 ; violazione delle norme
del CCNL Vetro e Industria e della sua interpretazione ex art 1362 e seg cc nonché vizio di
motivazione ( 360 n 3 e 5 cpc).
Censura il rigetto della domanda di inquadramento superiore .Deduce che la norma collettiva
non esigeva il ruolo di coordinatore e guida come indispensabile per il superiore
inquadramento ; che inoltre , contrariamente a quanto affermato dalla Corte, egli godeva di
autonomia operativa, e non era un mero esecutore, come risultava dalla documentazione non
valutata dalla Corte ( email del 23/6/08 , email del 26/3/2008 , email del 17/4/).

1

La Corte ha esposto che, come affermato dal Tribunale, il ricorrente ,operaio specializzato, era

RG n. 19028/2013

Rileva sche era pacifico e non contestato che si era occupato di verificare che per ogni modello
j
i sviluppo i campioni, le certificazioni e le documentazioni fossero disponibili e che il dossier
AP fosse sempre aggiornato ” .Contesta, invece, quanto affermato dalla Corte territoriale

_

secondo cui ” il suo compito specifico fosse quello di raccogliere dati ed elaborarli secondo
precise direttive facendo riferimento in prima battuta al responsabile del laboratorio e in ultimo
al responsabile del servizio qualità senza considerare che al Lamberti era stato dato il compito
di valutare” l’efficacia delle azioni implementate” e cioè gli era richiesto di riferire, in base alla

meno.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che il Collegio intende dare ulteriore seguito ali’ orientamento (cfr Cass.,
n. 6335 del 2014 e successive tra cui Cass. n 26738/2014 , n. 22362/2015, Ord .n. 71/2016)
secondo cui la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di
lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del
d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto,
sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base
alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cc ) come criterio
interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della
congruità della motivazione.
Deve

rilevarsi , poi ,

con riferimento al contenzioso volto al riconoscimento di un

inquadramento superiore del lavoratore , che secondo il costante insegnamento di questa
Corte ( cfr., fra le tante Cass. 20272/2010,8589/2015), il procedimento logico-giuridico
diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre
fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto
svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e
nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale
individuati nella seconda.
Ciò premesso va rilevato che nella specie la Corte territoriale ha dato esplicitamente conto
dello svolgimento delle suddette tre fasi del procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell’inquadramento

dei Lamberti .Ha , infatti esaminato le declaratorie

rilevanti del CCNL del settore,osservando che, alla stregua di dette declaratorie,
appartenevano al livello D , posizione organizzativa 2 , con inquadramento operaio ” operai
che in autonomia operativa compiono lavori particolarmente difficoltosi o eseguono
operazioni particolarmente complesse , richiedenti notevoli conoscenze tecniche ….nonchè
lavoratori con approfondita preparazione ed elevate competenze professionali …che svolgono in
piena autonomia operativa operazioni di rilevante delicatezza e complessità ..”
La Corte ha poi esaminato la categoria superiore richiesta in cui erano compresi” lavoratori
impiegati e con qualifica speciale

che in possesso di adeguate conoscenze tecniche o

amministrative e con rilevante e specifica esperienza svolgono compiti di guida e
2

sua valutazione, se le azioni di miglioramento intraprese in seguito di anomalie funzionassero o

RG n. 19028/2013

coordinamento nonché lavoratori con funzioni e q uivalenti per ampiezza e natura per le quali è
richiesta particolare competenza professionale “; tra i profili esemplificativi ” impie g ati che in
possesso di particolari ed approfondite conoscenze ..accompa g nate da rilevante specifica
esperienza , svol g e con ampia autonomia operativa nell’ambito dei propri compiti , importanti
_dr mansioni di concetto che possono anche implicare la conduzione ed il coordinamento di unità
organizzative “. Sulla base delle declaratorie contrattuali rilevanti ai fini della decisione , la
Corte ha evidenziato che l’elemento discrimine ai fini del riconoscimento del superiore

l’esercizio di funzioni e q uivalenti per ampiezza e natura per le q uali è richiesta particolare
competenza professionale.
Da q uanto sopra esposto emer g e , in primo luo go, l’infondatezza delle censure di parte
ricorrente secondo cui la Corte aveva affermato che re q uisito indispensabile per il
riconoscimento del superiore in q uadramento impie g atizio fosse il coordinamento di altri
lavoratori . La Corte territoriale mostra infatti di essere ben consapevole che la declaratoria
contrattuale e q uipara al coordinamento di altri lavoratori , pacificamente non esistente nella
fattispecie in esame, lo svol g imento di funzioni e q uivalenti per ampiezza e natura per le quali
è richiesta particolare competenza professionale e, dun q ue, sotto tale profilo le do g lianze
non appaiono fondate .
La Corte ha invece fatto riferimento, al fine di escludere la fondatezza della domanda, alla
mancanza di” ampia autonomia operativa” .
Secondo la Corte il compito del Lamberti , addetto al settore q ualità, era q uello di raccog liere
dati ed elaborarli secondo precise direttive , facendo riferimento in prima battuta al
responsabile del laboratorio ed in ultimo al responsabile dei servizio

q ualità( dal q uale non

dipendeva direttamente essendovi la fi g ura intermedia) ; che pertanto, non aveva compiti di
coordinamento né di ampia autonomia operativa caratterizzante la q ualifica impieg atizia

; che

il contenuto delle sue mansioni si traduceva in un’attività di monitora gg io delle attività
pianificate dai superiori e che dopo la collocazione in mobilità i suoi compiti erano stati assunti
da lavoratori con q ualifica di operai e solo In via residuale kimpie g ati.
Il ricorrente lamenta che secondo la Corte di merito e g li era un mero esecutore ma i g iudici di
merito non avevano esaminato e valutato le email depositate ( email del 2316/08 , del
26/3/2008 , 17/4/2008) dalle q uale si evinceva, secondo il ricorrente, che , oltre ad essere
nominato ” referente primario della q ualità” , aveva anche il compito di ” valutare l’efficacia
delle azioni intraprese e cioè se le azioni di mi g lioramento intraprese funzionassero o meno
sulla base di una sua valutazione e che una tale valutazione affidata ad un mero esecutore non
sembrava ra g ionevole .
Con tale do g lianza il ricorrente chiede a

q uesta Corte un’inammissibile valutazione del

materiale probatorio che invece spetta ai g iudici di merito.
Va, inoltre, rilevato che la sentenza impu g nata è stata depositata dopo l’il settembre del 2012
e pertanto al ricorso per cassazione è applicabile, quanto all’anomalia motivazionale, l’art. 360
3

inq uadramento è dato dal re q uisito della g uida o del coordinamento a cui è e q uiparato

RG n. 19028/2013

c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, °Priv. con L. n. 134 del
2012.
Anche prima della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, costituiva consolidato insegnamento
che fosse sempre vietato invocare in sede di legittimità un apprezzamento dei fatti e delle
prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché non ha la Corte di cassazione il
potere di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo la valutazione degli elementi
probatori attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (tra le molte, v. Cass. 17

Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162;Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. sez. un., 21 dicembre
2009, n. 26825; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288;Cass. 16
dicembre 2011, n. 27197).
Pertanto non può essere invocata una lettura delle risultanze probatorie difforme da quella
operata dalla Corte territoriale, essendo la valutazione di tali risultanze – al pari della scelta di
quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione – un tipico apprezzamento di
fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito: il quale, nel porre a fondamento del
proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel
privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e
logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola
risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (per tutte: Cass. 20
aprile 2012, n. 6260).
Nel sistema, l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato
dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di
controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto.
Con esso si è invero avuta (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) la riduzione al minimo
costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui
l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione

di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come
risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si
esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta
di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto
irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa

ed obiettivamente

incomprensibile.
In questo contesto, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio
specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversia).

4

novembre 2005, n. 23286; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670;Cass. 9 agosto 2007, n. 17477;

RG n. 19028/2013
Tanto comporta (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881) che l’omesso esame di
elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto
storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; mentre in ogni caso, la parte
ricorrente dovrà indicare – nei rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma
1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso,

il

“dato”, testuale o extratestuaie, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro

stesso.
Nella specie la Corte territoriale da un lato mostra chiaramente di aver esaminato la
documentazione proveniente dal coordinatore del servizio di cui il ricorrente si duole invece che
non sia stata esaminata ( v pag 17 della sentenza ) . Dall’altro lato la Corte , ha ritenuto che
non era comunque emerso alcun concreto elemento in base al quale si potesse ritenere che le
mansioni svolte fossero caratterizzate da quell’ampia autonomia operativa costituente requisito
della qualifica impiegatizia
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente
a pagare le spese processuali
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i
presupposti di cui all’art 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00
per esborsi ked Euro4.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’ad 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento , da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso

articolo 13 .
Roma 2/11/2016

processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto

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