Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6495 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. I, 17/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 17/03/2010), n.6495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. CUCINELLA Luigi Aldo giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, in data 1 marzo

2007, nel procedimento iscritto al n. 1872/2006 R.G. volontaria

giurisdizione;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SGROI Carmelo, che ha concluso come da

relazione in atti, tranne che per le censure relative alla

liquidazione delle spese processuali, in relazione alle quali ha

concluso per la inammissibilita’ o la manifesta infondatezza delle

doglianze.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, con la quale – rilevato che: “ C.G. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Campania, in materia di rivendicazioni economiche relative a rapporto di pubblico impiego, svoltosi dal gennaio 2000, data di deposito del ricorso introduttivo, all’ottobre 2005, data di pubblicazione della sentenza di rigetto del ricorso.

La Corte d’appello di Napoli, con decreto del 1 marzo 2007, fissata la durata ragionevole del giudizio dinanzi al TAR in tre anni, riteneva violato il relativo termine per due anni e nove mesi circa e, liquidato il danno non patrimoniale in Euro 500,00 per ciascun anno di ritardo, condannava la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento della somma di Euro 1.350,00, oltre al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 241,10.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso il C., affidato a diciassette motivi; ha svolto attivita’ difensiva la Presidenza del Consiglio dei ministri” – si e’ altresi’ osservato che: “Con il primo motivo e’ formulato il quesito se la L. 24 marzo 2001, n. 89, e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?”. Al riguardo va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtu’ del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. 24 marzo 2001, n. 89,, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004). In termini analoghi e’ il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa percio’ manifestamente erroneo, ha affermato che al giudice nazionale «spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali cio’ sia permesso dai testi delle norme. Qualora cio’ non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilita’ della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimita’ costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1” (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla “non applicazione” della norma interna, in virtu’ di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria. In questi termini e’ il principio che puo’ essere enunciato in relazione al quesito posto con il primo motivo.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, relativi alla insufficienza della sorte liquidata, sono, in parte, manifestamente fondati.

In particolare, deve essere accolta, in quanto manifestamente fondata, la censura afferente alla modestia della somma liquidata, avuto riguardo allo standard minimo annuo, corrispondente ad Euro 1.000,00, indicato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo quale ammontare del ristoro del danno da irragionevole durata del processo, ed al quale il giudice nazionale e’ tenuto ad uniformarsi, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsene, purche’ in misura ragionevole. Occorre al riguardo premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice Europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facolta’ di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purche’, appunto, in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340). E la Corte di Strasburgo, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilita’ di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarita’ della fattispecie (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

La Corte di merito, nel commisurare l’entita’ dell’equa riparazione a titolo di danno non patrimoniale, ha liquidato un indennizzo irrisorio, che e’ pari alla meta’ del minimo riconosciuto dalla Corte Europea in casi analoghi. Viceversa, deve essere dichiarata manifestamente infondata la censura, articolata con gli stessi mezzi, afferente alla necessita’ di liquidare l’indennizzo con riferimento alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalita’ sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole (Cass., Sez. 1^, 13 aprile 2006, n. 8714;

Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).

Il quinto, il sesto ed il settimo motivo attengono al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00. Le censure appaiono manifestamente infondate, giacche’ ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetari a nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro;

da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa di lavoro abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass., Sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898).

Con l’ottavo motivo si assume che la presentazione delle istanze di prelievo avrebbe dovuto comportare ai fini della liquidazione del danno una maggiore responsabilita’ del Governo italiano. Il motivo e’ manifestamente infondato, perche’ nessun aggravamento di responsabilita’ e’ previsto dalla norma per l’Amministrazione in caso di presentazione dell’istanza di prelievo.

L’esame dei restanti motivi, concernenti le spese, resta assorbito.

Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”;

B) osservato che il ricorrente non ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, anche per quanto concerne l’assorbimento delle censure relative alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, dovendosi comunque procedere alla riliquidazione di dette spese in conseguenza della ritenuta parziale fondatezza del ricorso, ma ha rilevato che, secondo la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte, l’indennizzo va determinato di regola in misura non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore ad Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/21840);

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, devono essere rigettati il primo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, mentre vanno accolti nei termini sopra precisati i motivi da due a quattro, restando assorbiti quelli da nove a diciassette, e che di conseguenza il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta; ritenuto altresi’ che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1;

che, in particolare, va determinato in due anni e nove mesi, secondo la non censurata valutazione del giudice di merito, il periodo di durata non ragionevole del processo;

B2) considerato che il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n, 16086 del 2009; che, secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversita’ di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; ritenuto che tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, ad un parametro non inferiore ad Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/21840); che di conseguenza si deve riconoscere al ricorrente, in considerazione della accertata durata non ragionevole di un anno, l’indennizzo di Euro 2.100,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza del Consiglio dei Ministri soccombente;

B3) considerato altresi’ che le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per la meta’ quelle del giudizio di cassazione tenuto conto dell’accoglimento parziale del ricorso, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese relative a entrambi i giudizi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

PQM

LA CORTE Rigetta il primo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo.

Accoglie nei termini di cui in motivazione i motivi da due a quattro, assorbiti i motivi da nove a diciassette. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.100,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 806,00, di cui Euro 311,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la meta’, che si liquidano per l’intero in Euro 595,00 di cui Euro 495,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosi antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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