Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6494 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. II, 22/03/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 22/03/2011), n.6494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.W. TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE WALTER IMPIANTI

ELETTRICI P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato PASTACALDI MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TOMASI ALBINO;

– ricorrente –

contro

COMPOS SNC IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SIG.RA

O.F. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 366, presso lo studio dell’avvocato D’ALESSANDRO

MARIA CRISTINA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCI PIERLUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2005 del GIUDICE DI PACE di CITTADELLA,

depositata il 18/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato Pastacaldi Marco con delega depositata in udienza

dell’Avv. Tornasi Albino difensore del ricorrente che chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Zini Adolfo con delega depositata in udienza dell’Avv.

Vinci Pierluigi difensore della resistente che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 1 marzo 2005 B.W. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Cittadella con il quale gli era stato intimato il pagamento, a favore della Compos s.n.c., di Euro 178,51 oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo.

Con sentenza in data 18 agosto 2005 il Giudice di pace rigettava l’opposizione, in base alla seguente motivazione:

Rileva il giudicante che nella controversia sono stati menzionati due distinti ed autonomi contratti di vendita intercorsi tra la venditrice Compos s.n.c. e l’acquirente B.W.. Il primo ha per oggetto il motor riduttore rivelatosi in seguito mal funzionante, inviato in data 29.9.2004 dalla Compos s.n.c. alla produttrice Resstende s.r.l. per la riparazione e ricevuto dalla convenuta in restituzione in data 21.2.2005 (doc. 1 e 2). Il secondo ha per oggetto un bene identico al primo ma scevro da vizi, consegnato ed installato in data 25.9.2004 (come riportato in fattura n. 158/04), il cui mancato integrale pagamento ha. dato luogo al decreto ingiuntivo n. 457/04. L’oggetto della causa sorta tra le parti è inequivocabilmente l’inadempimento della B.W., che, nonostante i ripetuti solleciti da parte della Compos s.n.c. ha omesso il pagamento a saldo della suddetta fattura, relativamente al quale è stato emesso il predetto decreto ingiuntivo. L’opposizione al ricorso si sorregge su una presunta connessione tra i due contratti, che giustificherebbe l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. In realtà tale connessione non esiste non avendo il secondo contratto connessione, avuto riguardo alla causa, con il primo (v. fatt. n. 158/04).

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, illustrato da memoria, B.W..

Resiste con controricorso la Compos s.n.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente ribadisce la tesi secondo la quale i due contratti si dovevano considerare collegati, per cui il proprio inadempimento in ordine alle obbligazioni assunte con il secondo doveva considerarsi giustificato, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., dall’inadempimento della Compos s.n.c. delle obbligazioni assunte in base al primo.

Il motivo è infondato.

E’ sufficiente sul punto osservare, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., l’accertamento di un collegamento negoziale è riservato al giudice del merito insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ. (cfr., da ultimo sent. 17 maggio 2010 n. 11974; 8 ottobre 2008 n. 11974) e, in secondo luogo, che tale collegamento deve risultare da un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia da un requisito soggetti, costituito dal comune intento delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (sent. 17 maggio 2010, cit.).

Nella specie il ricorrente censura la sentenza impugnata perchè non avrebbe considerato i motivi soggettivi (e non comuni ad entrambe le parti) che lo avevano indotto a stipulare il secondo contratto.

Sotto tale profilo il ricorrente opera una vera e propria inversione logica, in quanto imputa al Giudice di pace di non avere spiegato per quale motivo ha escluso il collegamento negoziale, mentre esso ricorrente avrebbe dovuto indicare gli elementi concreti, diversi dalla mera successione temporale tra i contratti e dalle proprie motivazioni nella stipulazione del secondo, dai quali risultava tale collegamento, mentre, invece fa affermazioni apodittiche (“eppure dall’istruttoria realizzata e soprattutto dagli atti di causa si desume chiaramente che entrambe le parti riconoscevano che vi era un collegamento volontario tra i due contratti”, “plausibile e lapalissiana .. ipotesi”) o generiche (“interesse sotteso alla più ampia operazione economica globalmente intesa”, “principio di buona fede nei rapporti commerciali”, “pregiudiziale presa di posizione”).

Il ricorso, pertanto, va rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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