Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6494 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 09/03/2021), n.6494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23400/2015 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TIRONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELESPAZIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio degli avvocati MARCO MARAZZA e MAURIZIO MARAZZA, che la

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

EUROPEAN SATELLITE NAVIGATION INDUSTRIES GMBH IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6035/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/07/2015 R.G.N. 5740/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO TIRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 21.7.2011 il Tribunale di Roma applicazione accoglieva in parte il ricorso proposto da L.E. nei confronti delle società Telespazio s.p.a. ed ESNIS s.p.a. in liquidazione e condannava la prima al pagamento delle differenze retributive dovute in relazione al riconoscimento della qualifica dirigenziale a partire dal 1.2.2003, ed entrambe le società, ciascuna per il periodo ad essa riferibile, al risarcimento del danno da demansionamento.

2. La Corte di appello di Roma, investita dei distinti gravami proposti dalle due società e dell’appello incidentale del lavoratore in ciascuna delle due cause, li riuniva e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva le somme liquidate in favore del lavoratore e condannava la società Telespazio al pagamento di Euro 98.615,10 e la società ESNIS in liquidazione ala pagamento di Euro 15.029,53, compensando tra le parti le spese del doppio grado del giudizio nella misura di 1/3 e ponendo il residuo a carico delle società appellanti principali in solido tra loro.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso L.E. affidato a due motivi illustrati da memoria. La società Telespazio s.p.a. ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria. La società European Satellite Navigation Industries GBMH in liquidazione, con sede in Germania – già unico socio della società ESNIS s.p.a. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese – cui il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo che la sentenza impugnata sarebbe stata sottoscritta dal relatore-estensore, Dott.ssa D.D.M., e, in qualità di Presidente, da un magistrato, Dott. T.M. che, come emerge dal verbale di udienza del 15.7.2015, allorchè le cause riunite erano state trattenute in decisione dalla Corte di appello, non aveva partecipato all’udienza di discussione, che era stata presieduta da altro magistrato, la Dott.ssa M.L., ed alla quale aveva partecipato anche un diverso componente, la

Dott.ssa M.S..

5. Il ricorso è fondato.

5.1. Dall’esame degli atti del processo, autorizzato dalla natura processuale della censura formulata, risulta che come denunciato, all’udienza del 15 luglio 2015, quando la causa è stata trattenuta in decisione, il collegio era composto dal Presidente, Dott.ssa M.L., dal relatore Consigliere D.D.M. e dal componente Consigliere M.S. (cfr. verbale

dell’udienza del 15 luglio 2015 in atti).

5.2. La sentenza depositata vede invece un collegio in parte diverso presieduto dal Dott. T.M. che l’ha sottoscritta, così dovendosi escludere che si sia trattato di un mero errore materiale nella intestazione del provvedimento.

5.3. Diversamente dal caso in cui nell’intestazione della sentenza risulti il nominativo di un magistrato non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell’udienza collegiale di discussione – dove in mancanza di prova contraria deve presumersi che la sentenza sia affetta da errore materiale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (cfr. Cass. 21/07/2014 n. 16582, 27/05/2009 n. 12352, 20/06/2006 n. 14113, 06/07/2010 n. 15879 e 11/04/2011n. 8136) – nel caso in esame non solo vi è difformità nell’intestazione ma la sentenza è del pari sottoscritta da un giudice diverso da quello che aveva composto il Collegio decidente così come si desume dal confronto del verbale di udienza, dal dispositivo reso al termine della camera di consiglio e dalla stessa sentenza.

5.4. Ne consegue la non emendabilità dell’errore atteso che la sottoscrizione della sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l’ipotesi della mancanza della sottoscrizione da parte del giudice disciplinata dall’art. 161 c.p.c., comma 2, ed il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato nel giudizio di cassazione, determina la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, art. 360 c.p.c., n. 4, e art. 383 c.p.c., u.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza priva di sottoscrizione, da investire del potere-dovere di riesame del merito della causa, il quale non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza (cfr. Cass. 7 luglio 1999 n. 7055).

6. In conclusione deve essere dichiarata la nullità della sentenza, restando assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che procederà ad un nuovo esame del gravame e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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