Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6494 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32273-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 20, presso lo studio dell’avvocato SERGIO LAURO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE GIORDANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2380/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 13 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile per difetto di specificità dei motivi D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 53 – l’appello proposto da R.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno 2011.

Avverso la suddetta sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, e dell’art. 342 c.p.c., per avere erroneamente la CTR ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.

La censura è fondata.

La CTR ha ritenuto inammissibile l’appello per non avere la contribuente contrapposto specifiche doglianze alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, limitandosi a ribadire le deduzioni svolte con il ricorso di primo grado.

In tal modo la CTR è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dell’appello – riprodotto in parte qua nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – non conformandosi al principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 30525/2018, n. 26134/2017; n. 1200/2016). Al riguardo, le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017) hanno inoltre affermato che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso, involgenti l’omessa pronuncia della CTR.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA