Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6493 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27120-2014 proposto da:

AZIENDA TERRITORIA EDILIZIA RESIDENZIALE PROVINCIA PADOVA ATER, in

persona del presidente e legale rappresentante pro – tempore, Dott.

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO,

10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TECLA CALLIGARO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE

116 presso lo studio dell’avvocato FULVIO NERI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

COMUNE SALVAZZANO DENTRO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 776/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ORSINI;

udito l’Avvocato FULVIO NERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La G., a causa di una propria emergenza abitativa, era immessa per il periodo di due anni in un immobile pubblico. Nel frattempo era inserita nelle graduatorie per l’assegnazione definitiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Alla scadenza del biennio di assegnazione provvisoria la G. non rilasciava l’alloggio e l’ATER di Padova le intimava di farlo. Lei impugnava allora il decreto dell’ATER con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., e, nel frattempo, l’ATER agiva nei suoi confronti perchè fosse accertata l’occupazione senza titolo, fosse condannata al rilascio e al pagamento del canone corrispondente a quello equo, maggiorato del 250% secondo le previsioni della L. reg. Veneto n. 10 del 1996.

Le cause venivano riunite e decise dal Tribunale di Padova con il rigetto della domanda della G. e l’accoglimento di quella dell’ATER.

La Corte d’Appello di Venezia, adita dalla G., con sentenza del 5 maggio 2014, confermava la sentenza di primo grado, quanto all’occupazione abusiva e all’obbligo di rilascio, ma riteneva che l’appellante fosse tenuta al solo equo canone (Euro 1.548,61 per tutto il periodo) e non anche alla maggiorazione del 250%, in quanto l’assegnazione dell’alloggio era stata solo provvisoria e non definitiva.

La Corte territoriale, in sostanza, escludeva l’applicabilità al caso della G., delle disposizioni di cui alla L. reg. Veneto n. 10 del 1996, art. 27, n. 3 e art. 18, comma 1, lett. c).

Avverso la sentenza l’ATER di Padova ha presentato un ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; resiste la G. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo – violazione e falsa applicazione del L.R. Veneto n. 10 del 1996, art. 18 e art. 27, comma 3, come modificata dalla L. Regione Veneto n. 14 del 1997, nonchè dell’art. 12 prel. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’ATER censura l’impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di applicare al caso, in via analogica, le disposizioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. c), e art. 27, comma 3 della richiamata legge.

La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile l’art. 11, n. 6, della L.R. Veneto secondo il quale, nelle situazioni di emergenza, il Comune può procedere, in deroga ai commi 2 e 3, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni. La G., ad avviso della Corte territoriale, è stata destinataria, dunque, di un provvedimento di sistemazione provvisoria, con conseguente obbligo di rilascio. Quanto al canone dovuto, la Corte ha ritenuto di riformare la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto applicabile l’art. 27, n. 3, relativo alla decadenza dall’assegnazione definitiva con maggiorazione del canone, per mancanza dei presupposti per l’applicazione analogica della disposizione. L’ipotesi della decadenza dall’assegnazione definitiva è prevista, infatti, per i casi, elencati dall’art. 27, comma 1, lett. a) e i), tra i quali non è compresa l’ipotesi di scadenza del termine, a riprova del fatto che alla sola decadenza, i cui presupposti sono tassativamente previsti dalla legge, è correlata una misura sanzionatoria quale la maggiorazione del canone.

L’ATER ricorrente censura la sentenza affermando che la decadenza dall’assegnazione e l’occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentino elementi di identità in quanto, in entrambi i casi, i soggetti beneficerebbero di un’assegnazione di un alloggio E.R.P., corrisponderebbero un canone di locazione determinato ai sensi della L.R.V. n. 10 del 1996, art. 18, sarebbero privi di un valido titolo di godimento, tenuti al pagamento di un’indennità di occupazione.

Ad avviso del ricorrente l’elemento di diversità tra le due fattispecie assegnazione definitiva e provvisoria – non sarebbe sufficiente a ritenere che i due casi siano davvero differenti e suscettibili di trattamento differenziato quanto al computo del canone di locazione.

Il motivo è infondato. La disciplina di cui al L.R. Veneto art. 27, è riservata, come si evince dalla rubrica, ai casi di decadenza dall’assegnazione definitiva per le ipotesi in cui l’assegnatario abbia, con il proprio comportamento, dimostrato il venir meno dei presupposti iniziali per l’assegnazione: abbia ceduto o sublocato l’alloggio o ne abbia mutato la destinazione d’uso, non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato, abbia adibito l’alloggio ad attività illecite; abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione di cui all’art. 2, non abbia osservato gli adempimenti previsti in relazione alle graduatorie, sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale o dell’autogestione, abbia una morosità nel pagamento del canone, abbia superato il limite di reddito previsto tra i requisiti dell’assegnazione o non abbia prodotto la documentazione sul reddito.

Il procedimento di decadenza presenta analogie con l’annullamento dell’assegnazione ma non anche con l’ipotesi, del tutto diversa, dell’assegnazione provvisoria, disposta ai sensi dell’art. 11, comma 1, n. 6, della stessa legge regionale, la cui ratio trova il proprio esclusivo fondamento nella situazione di emergenza abitativa in cui il Comune (o chi per esso) può procedere, in deroga al procedimento ordinario di assegnazione, a sistemazioni provvisorie non eccedenti la durata di anni due.

L’assegnazione provvisoria produce l’unico effetto, alla scadenza del termine biennale, dell’obbligo del rilascio mentre la diversa situazione della decadenza implica un venir meno delle condizioni iniziali per il conseguimento del beneficio e, conseguentemente, una sorta di sanzione, consistente nell’applicazione del canone maggiorato di cui all’art. 18, lett. C) Area di decadenza.

Nella migliore letteratura sui presupposti per l’applicazione del principio di analogia, l’argomento analogico non è un argomento sussuntivo che si basa su tre termini, ma un argomento connotato da una quaternio terminorum, nel quale non è sufficiente una qualunque somiglianza tra due fattispecie ma è necessaria una “somiglianza rilevante”, la ratio legis, (tra il secondo ed il terzo termine dell’argomento), richiamata dall’art. 12 disp. prel. c.c., comma 2.

La ratio legis, intesa come “scopo” o “ragione” della norma è del tutto differente tra il caso della decadenza dall’assegnazione definitiva e quello della scadenza dell’assegnazione provvisoria, essendo essi basati su presupposti del tutto distinti: la deviazione dell’uso del bene dall’interesse pubblico sotteso alla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, il primo, e la scadenza del termine biennale, il secondo. Peraltro, la norma che disciplina la maggiorazione del canone, in quanto norma sanzionatoria, è di per sè insuscettibile di essere interpretata analogicamente, in ragione del combinato disposto tra l’art. 25 Cost. e l’art. 14 disp. prel. c.c., che esclude l’analogia per le leggi penali, e per quelle che fanno eccezione a regole generali.

Nel rigettare il ricorso questa Corte fissa, pertanto, il seguente principio di diritto:

“L’assegnatario provvisorio di un immobile di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L. Reg. Veneto il 2 aprile 1996, n. 10, art. 11, comma 1, n. 6, come modificata dalla Legge reg. n. 14 del 1997 è tenuto al pagamento del canone secondo la norma generale dell’art. 1591 c.c. e non anche secondo la previsione dell’art. 18, comma 1, lett. c) della stessa legge regionale, correlata al diverso presupposto della decadenza del beneficiario da un’assegnazione definitiva dell’ alloggio”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della G., delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.200, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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