Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6492 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23868-2014 proposto da:

C.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO INFANTE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SEI SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2774/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA;

udito l’Avvocato VINCENZO INFANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La SEI s.n.c. ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, per l’importo di Euro 47.720,64 oltre interessi e spese nei confronti di C.G. ritenuto fidjussore di Ideai Bag s.r.l. a garanzia del pagamento dei canoni di locazione da quest’ultima dovuti in ragione della conduzione dell’immobile ad uso industriale sito in (OMISSIS).

Il sig. C. ha poi proposto opposizione al decreto ingiuntivo impugnando con querela di falso la sua sottoscrizione in calce al contratto di fidejussione.

Il Tribunale di Napoli ha rigettato la querela di falso, condannato C.G. al pagamento della pena pecuniaria di Euro 20, condannato l’attore in favore della convenuta al pagamento delle spese di lite e di CTU, disposto che sia fatta menzione della sentenza sull’originale del documento impugnato di falso.

Il sig. C. ha proposto appello per sentir annullare la sentenza di primo grado e sentir disporre l’ammissione di una CTU per l’accertamento merceologico relativo all’epoca della sottoscrizione del documento.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2774 del 2013, ha confermato la sentenza di prime cure ritenendo sufficiente l’accertamento svolto in primo grado circa la riconducibilità della firma presente sul contratto di fidejussione al sig. C.G., nonostante questi avesse eccepito che la sottoscrizione non consentisse l’identificazione di alcuno.

– Avverso la sentenza il sig. C.G. ha notificato un ricorso per cassazione con tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Il primo motivo riguarda una lettura dei verbali di interrogatorio nel giudizio penale; il terzo una pretesa diversa dichiarazione dell’opponente.

Entrambi i motivi sono inammissibili perchè formulati sulla base del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, inapplicabile ratione temporis. La novella si applica, infatti, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012.

Con il secondo motivo censura la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 102 e art. 221 c.p.c., comma 3.

Ad avviso del ricorrente la Corte d’Appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio fin dall’inizio del giudizio e non solo nella fase di decisione della causa, sicchè tale mancata integrazione integrerebbe un motivo di nullità della sentenza. Il motivo è del tutto incomprensibile, generico e privo di autosufficienza: non si comprende in fatti nei confronti di quale soggetto il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato. Ne consegue l’inammissibilità del motivo.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. La mancata difesa dell’intimato esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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