Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6492 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28444-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA TEAM ELITE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato DARIO IMPARATO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BELLOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 28 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto dall’Associazione Sportiva Team Elite avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Imperia che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA in relazione all’anno 2019. Riteneva la CTR che dalle risultanze processuali emergeva la natura non commerciale dell’attività svolta dall’ente.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

La cesura è infondata.

Va rammentato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017).

Consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi”.

Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, conf. Cass. n. 14927 del 2017).

Va altresì rammentato che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).

La CTR ha osservato che “l’Associazione organizza gare automobilistiche; le quote d’iscrizione dei piloti partecipanti alle gare vanno ad integrare, unitamente ai contributi per la pubblicità delle aziende apposti sulle autovetture partecipanti alle gare, l’ammontare complessivo delle entrate necessarie per organizzare le competizioni. In aggiunta, con riguardo al profilo soggettivo, l’Associazione è regolarmente affiliata al C.O.N. I. L’attività commerciale dunque è meramente propedeutica rispetto a quella dilettantistica sportiva, ed è perseguita senza scopo di lucro”. Ha, inoltre, rilevato che “anomale forme di gestione – ad esempio, come quella contestata dall’Ufficio, di conduzione dell’attività su base personalistica anzichè collegiale-assembleare – non modificano la qualifica posseduta nè tantomeno l’oggetto sociale perseguito. (…) l’Associazione ha numerato ed annotato le fatture, adempiendo agli obblighi fondamentali di contabilità”.

Orbene, le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultano, all’evidenza, idonee a rendere percepibile il ragionamento seguito dalla CTR per la formazione del proprio convincimento circa la natura non commerciale dell’ente e non integrano, pertanto, un’ipotesi di “motivazione apparente” ponendosi, nel contempo, al di sopra del “minimo costituzionale”.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 148 t.u.i.r., degli artt. 14-35 e 2697 c.c., nonchè della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 18. Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere ritenuto irrilevante la gestione dell’ente su base personalistica anzichè collegiale-assembleare, valorizzando per contro circostanze – quali l’affiliazione dell’associazione al C.O.N. I. e la regolare tenuta della contabilità – di per sè inidonee a dimostrare lo svolgimento di attività dilettantistica.

Il motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).

Orbene, la ricorrente, con il motivo di censura in scrutinio, dietro lo schermo del vizio di violazione di legge, prospetta in realtà una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito; nella specie, la CTR, attribuendo valore probatorio prevalente agli elementi indicati in motivazione – sopra trascritti – rispetto ad altre risultanze processuali, ha ritenuto, con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, la natura non commerciale dell’attività svolta dall’ente.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge,

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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