Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6491 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 09/03/2021), n.6491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 758/2020 proposto da:

T.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 27/11/2019

R.G.N. 2765/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con decreto n. 2705/2019 il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da T.B., cittadino del (OMISSIS).

2. Il Tribunale ha osservato, in sintesi, che:

a) è stata disposta la comparizione delle parti (e personalmente del ricorrente), attesa la mancanza di videoregistrazione del colloquio (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11), ma l’istante non è comparso; pertanto, sul punto va fatto pieno ed integrale riferimento a quanto risultante dalle dichiarazioni rese dall’istante alla Commissione territoriale;

b) il ricorrente non è credibile circa le ragioni dell’espatrio: egli ha riferito di un attacco al villaggio da parte dei ribelli, per cui è dovuto fuggire, ma la narrazione è molto generica; nessun dettaglio è stato descritto quanto alle circostanze dell’attacco; vi sono incongruenze circa l’esatta ubicazione del villaggio (verosimilmente (OMISSIS)), che non si trova nella regione di Mopti, ma un pò più avanti di (OMISSIS), verso Segou (ad oltre 250 chilometri da Mopti); nulla ha saputo riferire il ricorrente in merito alla permanenza nel nuovo villaggio, seppure indicata come pluriennale;

c) i problemi di sicurezza del Mali, registrati dalle fonti consultate (Coi anni 2018 e 2019), riguardano essenzialmente le regioni del Nord, ma dal 2015 si sono estesi anche al centro e in particolare a Mopti e zone limitrofe; viceversa nelle regioni del sud del Mali, tra cui la zona intorno alla capitale e quindi nella regione di Koulikoro, i casi di violenza registrati sono piuttosto episodici e legati essenzialmente a manifestazioni di protesta per le condizioni di vita dei manifestanti;

d) non è fondata, quindi, la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14: con riguardo alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del citato art. 14, il racconto del richiedente non è credibile e dunque deve escludersi che l’espatrio sia riferibile a fondati timori di correre un pericolo per la vita o per l’incolumità fisica; con riguardo alla lett. c) dello stesso articolo, non si versa in una situazione di conflitto armato e generalizzato che metta a rischio indiscriminatamente la sicurezza dei cittadini;

e) non è riconoscibile la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in mancanza di allegazioni da parte del ricorrente circa i fattori di particolare vulnerabilità che potrebbero in caso di rimpatrio esporlo a rischi di apprezzabile entità.

3. Il decreto è stato impugnato da T.B. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, con riferimento al racconto del richiedente e alle fonti accreditate, indicate nel ricorso.

2. Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, per non avere il Tribunale debitamente considerato alcuni elementi istruttori (la giovane età, l’assenza di legami familiari, le criticità del paese di origine).

3. Il terzo motivo censura la sentenza per violazione del dovere di cooperazione istruttoria (D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27) per avere il Tribunale condiviso le informazioni provenienti da fonti non aggiornate o comunque insufficienti in ordine alla grave situazione del paese di provenienza del richiedente.

4. Il quarto motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) sulla valutazione della vulnerabilità, con riguardo agli stessi elementi di cui al secondo motivo.

5. Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. Essi sono inammissibili.

6. Il Tribunale ha motivatamente argomentato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, quanto alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 14 cit., per la non credibilità dell’istante, mentre, quanto all’ipotesi di cui alla lett. c), D.Lgs. n. 251 del 2007, sulla scorta delle informazioni acquisite tramite C.O.I.: la sentenza impugnata ha dato conto analiticamente delle fonti informative utilizzate e pertanto ha rispettato l’onere, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (in tali termini, cfr. Cass. nn. 11312, 13449 e 13897 del 2019 e n. 9230 del 2020).

7. Va poi ribadito che, quanto alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, dev’ essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018, n. 30105).

8. In tal senso, la valutazione del giudice di merito è stata compiuta in coerenza con i richiamati presupposti normativi. Il motivo si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale ed in tal senso risulta inammissibile.

9. Va ribadito che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate.

10. Ove sia dedotta la violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

11. Nel caso in esame, il ricorso è del tutto generico al riguardo, non avendo la ricorrente per cassazione dato conto di elementi idonei a dimostrare che le molteplici fonti informative (COI) utilizzate dal Tribunale (v. da pag. 10 a pag. 13), riguardanti il Mali, di cui l’ultima menzionata è datata 1.4.2019, di pochi mesi anteriore alla data della pronuncia del decreto, non fossero più attuali al momento della decisione.

12. Anche il secondo e il quarto motivo, parimenti connessi tra loro, sono inammissibili.

13. In tema di protezione umanitaria, il Tribunale ha fatto proprio l’orientamento espresso da Cass. n. 4455 del 2018, che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Proprio nel quadro di tale valutazione comparativa, la sentenza ha argomentato rilevando la genericità delle allegazioni di parte ricorrente.

14. Il ricorso, nel censurare l’omesso l’esame dei requisiti di “vulnerabilità” in relazione alla c.d. protezione umanitaria, in realtà si limita ad altrettanto generiche affermazioni, omettendo finanche di indicare se elementi più specifici, riferibili alla persona del richiedente, fossero stati introdotti in giudizio e sottoposti all’esame del giudice di merito. Deve ribadirsi che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336 del 2018).

15. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

17. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore impo9rto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1 quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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