Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6490 del 28/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 28/02/2022), n.6490
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19752-2021 proposto da:
COFERMETAL SRL, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), AGENZIA DELLE
ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona dei rispettivi Direttori pro
tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e
difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2290/20/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che:
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 2290/20/2020 depositata il 13 dicembre 2020 ne accoglieva l’appello dichiarando l’illegittimità della cartella e dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi;
la parte contribuente proponeva ricorso in Cassazione chiedendo dichiararsi l’illegittimità del ruolo e la condanna alle spese processuali – ricorso notificato il 9 aprile 2021 – ma non provvedeva a depositarlo, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all’Agenzia delle entrate in data 9 aprile 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 27 luglio 2021;
considerato che ciò comporta, ex art. 369 c.p.c., l’improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778), in ragione del fatto che l’Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente ritenere che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero successivamente risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, art. 13, comma 1, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788; Cass. 14 maggio 2019, n. 12750; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27778).
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022